Responsabilità ai fini del diritto e dell’impegno a immettere e prelevare Clausole campione

Responsabilità ai fini del diritto e dell’impegno a immettere e prelevare. Il BRP ha il diritto ed assume l’impegno di immettere in rete o prelevare dalla rete in ciascuna unità di immissione e unità di prelievo di sua competenza la quantità di energia elettrica corrispondente al programma base di cui è responsabile ai sensi della Sezione 18. Nel caso in cui un BRP non rispetti gli impegni di cui sopra: • l’energia immessa in eccesso o prelevata in difetto è considerata ceduta dal BRP a TERNA nell’ambito del dispacciamento ai sensi della Sezione 21 • l’energia immessa in difetto o prelevata in eccesso è considerata ceduta da TERNA al BRP nell’ambito del dispacciamento ai sensi della Sezione 21.

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