PREMESSA E SINTESI DELLA NORMATIVA. La Direttiva MiFID prevede che gli intermediari finanziari debbano sempre agire “in modo onesto, equo e professionale per ser vire al meglio gli interessi dei loro clienti”, puntando al soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi di questi ultimi. Questo principio generale assume particolare rilevanza nel caso di operazioni di investimento aventi per oggetto prodotti finanziari “illiquidi”, cioè quei prodotti finanziari per i quali non sono disponibili mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza. Sulla base di queste considerazioni la CONSOB, con la Comunicazione n. DIN/9019104 del 2 marzo 2009 (di seguito “la Comunicazione Consob”), ha stabilito regole di comportamento cui gli intermediari devono attenersi nella prestazione dei servizi di investimento relativi a prodotti finanziari illiquidi. Sono considerati “illiquidi” i prodotti finanziari per i quali l’investitore può incontrare ostacoli o limitazioni allo smobi lizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative (tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto ed in vendita). La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o MTF, può essere garantita anche dall’impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario. In particolare, la CONSOB fa espresso riferimento - a titolo esemplificativo, ma non esaustivo - alle obbligazioni bancarie, ai derivati negoziati over the counter (OTC) ed alle polizze assicurative a contenuto finanziario. Peraltro, le regole di comportamento dettate nella citata Comunicazione devono essere applicate a tutti i prodotti finanziari che mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation, sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell’investimento. Specificamente, le regole di comportamento dettate dalla Consob si articolano in: misure di trasparenza; presidi di correttezza in relazione alle modalità di pricing; graduazione dell’offerta e presidi di correttezza in relazione alla verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza degli investimenti. Per quanto riguarda le misure di trasparenza, gli intermediari devono prestare particolare attenzione ai presidi di disclosure nella relazione con la clientela, sia “ex-ante”, nella fase di illustrazione delle operazioni di investimento, sia “ex-post”, nella fase successiva al compimento dell’operazione. In particolare, “ex-ante”, gli intermediari devono: mettere in evidenza le diverse componenti che concorrono al corrispettivo economico richiesto al cliente per un prodotto (distinguendo il fair value dai costi); effettuare confronti con prodotti finanziari semplici, noti, liquidi e a basso rischio, aventi analoga durata; fornire informazioni in merito alle modalità di smobilizzo dei prodotti finanziari in questione. La trasparenza “ex-post” si identifica con la rendicontazione periodica delle posizioni detenute dalla clientela, in cui, fra l’altro, deve essere chiaramente esplicitato il fair value di ciascun prodotto. Con riferimento alle modalità di pricing, gli intermediari che offrono prodotti di propria emissione (o che, comunque, si pongono in contropartita diretta con la clientela) devono dotarsi di strumenti di determinazione del fair value basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato. Gli intermediari che si rendono disponibili al riacquisto dei prodotti utilizzano criteri di pricing coerenti con quelli adottati all’atto del loro collocamento, basati su precisi criteri predefiniti (specie per quanto riguarda l’eventuale applicazione di un mark-up). Infine, gli intermediari dovranno procedere con particolare attenzione alla valutazione dell’appropriatezza e dell’adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela, tenendo conto della complessità e dei costi dei prodotti in questione, con particolare riferimento a quelli che inglobano una componente derivativa. Le associazioni di categoria degli intermediari (ABI, Federcasse, Assosim) hanno predisposto, al proposito, le “Linee guida interassociative per l’applicazione delle misure CONSOB di livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi” (di seguito “le Linee Guida”), in cui sono state individuate soluzioni tecniche e vali date dalla CONSOB.
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PREMESSA E SINTESI DELLA NORMATIVA. La Direttiva MiFID prevede che gli In ambito europeo nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un’intensa attività di ingegneria finanziaria messa in atto dagli intermediari finanziari debbano che sono sempre agire “in modo onesto, equo e professionale per ser vire alla ricerca di soluzioni sofisticate al meglio gli interessi dei loro clienti”, puntando al soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi fine di questi ultimisoddisfare una clientela particolarmente esigente. Questo principio generale assume particolare rilevanza nel caso Gli operatori del settore hanno progressivamente aumentato la commercializzazione di operazioni di investimento aventi per oggetto prodotti finanziari “illiquidi”complicati caratteri zzati, cioè quei in alcuni casi, da profili di complessità che potrebbero non consentire agli investitori retail la piena comprensione dei relativi rischi e costi nonché dei potenziali rendimenti (o perdite) connessi a tali prodotti. Al fine di mitigare il rischio di asimmetrie informative, la distribuzione dei prodotti finanziari per i quali non sono disponibili mercati complessi è stata oggetto di scambio caratterizzati particolare attenzione da adeguati livelli parte delle autorità di liquidità vigilanza a livello comunitario e di trasparenza. Sulla base di queste considerazioni la CONSOB, con la Comunicazione n. DIN/9019104 del 2 marzo 2009 (di seguito “la Comunicazione Consob”), ha stabilito regole di comportamento cui gli intermediari devono attenersi nella prestazione dei servizi di investimento relativi a prodotti finanziari illiquidi. Sono considerati “illiquidi” i prodotti finanziari per i quali l’investitore può incontrare ostacoli o limitazioni allo smobi lizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative (tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto ed in vendita). La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o MTF, può essere garantita anche dall’impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primarionazionale. In particolare, in ambito comunitario, diverse sono le misure previste a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2014/ 65/UE (c.d. “MiFID 2”), del Regolamento (UE) 600/2014 (c.d. “MiFIR”) e delle relative misure di esecuzione, quali l’obbligo di conformarsi a specifiche disposizioni di product governance da parte degli intermediari e la CONSOB fa espresso riferimento - a titolo esemplificativopossibilità di ricorrere alla c.d. product intervention da parte delle autorità europee e nazionali. Nelle more dell’entrata in vigore della MiFID 2, ma non esaustivo - alle obbligazioni bancariel’European Securities and Markets Authority (ESMA) è intervenuta, ai derivati negoziati over the counter (OTC) ed alle polizze assicurative a contenuto finanziario. Peraltrotramite la pubblicazione di due opinions, al fine di delineare: i presidi, le regole di comportamento dettate nella citata Comunicazione devono essere applicate a tutti i prodotti finanziari che mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation, sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell’investimento. Specificamente, cautele e le regole di comportamento dettate dalla Consob si articolano in: misure di trasparenza; presidi di correttezza in relazione alle modalità di pricing; graduazione dell’offerta e presidi di correttezza in relazione alla verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza attività necessarie per la cura degli investimenti. Per quanto riguarda le misure di trasparenza, gli intermediari devono prestare particolare attenzione ai presidi di disclosure nella relazione con la clientela, sia “ex-ante”, nella fase di illustrazione delle operazioni di investimento, sia “ex-post”, nella fase successiva al compimento dell’operazione. In particolare, “ex-ante”, gli intermediari devono: mettere in evidenza le diverse componenti che concorrono al corrispettivo economico richiesto al cliente per un prodotto (distinguendo il fair value dai costi); effettuare confronti con prodotti finanziari semplici, noti, liquidi e a basso rischio, aventi analoga durata; fornire informazioni in merito alle modalità di smobilizzo dei prodotti finanziari in questione. La trasparenza “ex-post” si identifica con la rendicontazione periodica delle posizioni detenute dalla clientela, in cui, fra l’altro, deve essere chiaramente esplicitato il fair value di ciascun prodotto. Con riferimento alle modalità di pricing, gli intermediari che offrono prodotti di propria emissione (o che, comunque, si pongono in contropartita diretta con la clientela) devono dotarsi di strumenti di determinazione del fair value basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato. Gli intermediari che si rendono disponibili al riacquisto dei prodotti utilizzano criteri di pricing coerenti con quelli adottati all’atto del loro collocamento, basati su precisi criteri predefiniti (specie per quanto riguarda l’eventuale applicazione di un mark-up). Infine, gli intermediari dovranno procedere con particolare attenzione alla valutazione dell’appropriatezza e dell’adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela, tenendo conto della complessità e dei costi dei prodotti in questione, con particolare riferimento a quelli che inglobano una componente derivativa. Le associazioni di categoria interessi degli investitori retail da parte degli intermediari (ABI, Federcasse, Assosim) hanno predisposto, al proposito, le “Linee guida interassociative per l’applicazione delle misure CONSOB di livello 3 in tema nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi” complessi; le good practices cui devono attenersi sia i produttori che i distributori nel processo di ideazione e commercializzazione dei prodotti strutturati. In data 22 dicembre 2014 la Consob ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di distribuzione di prodotti finanziar i complessi alla clientela retail (protocollo n. 0097996, di seguito la “le Linee GuidaComunicazione”), in cui sono state individuate soluzioni tecniche attraverso i quali vengono recepite le indicazioni di vigilanza sopra riportate fornite dall’ESMA ed integrate con i pareri “MiFID practices for firmsselling complex products”, pubblicati il 7 febbraio 2014, e vali date dalla CONSOB“Structured Retail Products-Good practices for product governance arrangements ” del 27 marzo 2014.
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PREMESSA E SINTESI DELLA NORMATIVA. La Direttiva MiFID prevede che gli In ambito europeo nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un’intensa attività di ingegneria finanziaria messa in atto dagli intermediari finanziari debbano che sono sempre agire “in modo onesto, equo e professionale per ser vire alla ricerca di soluzioni sofisticate al meglio gli interessi dei loro clienti”, puntando al soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi fine di questi ultimisoddisfare una clientela particolarmente esigente. Questo principio generale assume particolare rilevanza nel caso Gli operatori del settore hanno progressivamente aumentato la commercializzazione di operazioni di investimento aventi per oggetto prodotti finanziari “illiquidi”complicati caratteri zzati, cioè quei in alcuni casi, da profili di complessità che potrebbero non consentire agli investitori retail la piena comprensione dei relativi rischi e costi nonché dei potenziali rendimenti (o perdite) connessi a tali prodotti. Al fine di mitigare il rischio di asimmetrie informative, la distribuzione dei prodotti finanziari per i quali non sono disponibili mercati complessi è stata oggetto di scambio caratterizzati particolare attenzione da adeguati livelli parte delle autorità di liquidità vigilanza a livello comunitario e di trasparenza. Sulla base di queste considerazioni la CONSOB, con la Comunicazione n. DIN/9019104 del 2 marzo 2009 (di seguito “la Comunicazione Consob”), ha stabilito regole di comportamento cui gli intermediari devono attenersi nella prestazione dei servizi di investimento relativi a prodotti finanziari illiquidi. Sono considerati “illiquidi” i prodotti finanziari per i quali l’investitore può incontrare ostacoli o limitazioni allo smobi lizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative (tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto ed in vendita). La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o MTF, può essere garantita anche dall’impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primarionazionale. In particolare, in ambito comunitario, diverse sono le misure previste a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2014/ 65/UE (c.d. “MiFID 2”), del Regolamento (UE) 600/2014 (c.d. “MiFIR”) e delle relative misure di esecuzione, quali l’obbligo di conformarsi a specifiche disposizioni di product governance da parte degli intermediari e la CONSOB fa espresso riferimento - a titolo esemplificativopossibilità di ricorrere alla c.d. product intervention da parte delle autorità europee e nazionali. Nelle more dell’entrata in vigore della MiFID 2, ma non esaustivo - alle obbligazioni bancariel’European Securities and Markets Authority (ESMA) è intervenuta, ai derivati negoziati over the counter (OTC) ed alle polizze assicurative a contenuto finanziario. Peraltrotramite la pubblicazione di due opinions, al fine di delineare: i presidi, le regole di comportamento dettate nella citata Comunicazione devono essere applicate a tutti i prodotti finanziari che mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation, sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell’investimento. Specificamente, cautele e le regole di comportamento dettate dalla Consob si articolano in: misure di trasparenza; presidi di correttezza in relazione alle modalità di pricing; graduazione dell’offerta e presidi di correttezza in relazione alla verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza attività necessarie per la cura degli investimenti. Per quanto riguarda le misure di trasparenza, gli intermediari devono prestare particolare attenzione ai presidi di disclosure nella relazione con la clientela, sia “ex-ante”, nella fase di illustrazione delle operazioni di investimento, sia “ex-post”, nella fase successiva al compimento dell’operazione. In particolare, “ex-ante”, gli intermediari devono: mettere in evidenza le diverse componenti che concorrono al corrispettivo economico richiesto al cliente per un prodotto (distinguendo il fair value dai costi); effettuare confronti con prodotti finanziari semplici, noti, liquidi e a basso rischio, aventi analoga durata; fornire informazioni in merito alle modalità di smobilizzo dei prodotti finanziari in questione. La trasparenza “ex-post” si identifica con la rendicontazione periodica delle posizioni detenute dalla clientela, in cui, fra l’altro, deve essere chiaramente esplicitato il fair value di ciascun prodotto. Con riferimento alle modalità di pricing, gli intermediari che offrono prodotti di propria emissione (o che, comunque, si pongono in contropartita diretta con la clientela) devono dotarsi di strumenti di determinazione del fair value basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato. Gli intermediari che si rendono disponibili al riacquisto dei prodotti utilizzano criteri di pricing coerenti con quelli adottati all’atto del loro collocamento, basati su precisi criteri predefiniti (specie per quanto riguarda l’eventuale applicazione di un mark-up). Infine, gli intermediari dovranno procedere con particolare attenzione alla valutazione dell’appropriatezza e dell’adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela, tenendo conto della complessità e dei costi dei prodotti in questione, con particolare riferimento a quelli che inglobano una componente derivativa. Le associazioni di categoria interessi degli investitori retail da parte degli intermediari (ABI, Federcasse, Assosim) hanno predisposto, al proposito, le “Linee guida interassociative per l’applicazione delle misure CONSOB di livello 3 in tema nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi” complessi; le good practices cui devono attenersi sia i produttori che i distributori nel processo di ideazione e commercializzazione dei prodotti strutturati. In data 22 dicembre 2014 la Consob ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di distribuzione di prodotti finanziar i complessi alla clientela retail (protocollo n. 0097996, di seguito la “le Linee GuidaComunicazione”), in cui sono state individuate soluzioni tecniche attraverso i quali vengono recepite le indicazioni di vigilanza sopra riportate fornite dal l’ESMA ed integrate con i pareri “MiFID practices for firmsselling complex products”, pubblicati il 7 febbraio 2014, e vali date dalla CONSOB“Structured Retail Products-Good practices for product governance arrangements ” del 27 marzo 2014.
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PREMESSA E SINTESI DELLA NORMATIVA. La Direttiva MiFID prevede che gli In ambito europeo nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un’intensa attività di ingegneria finanziaria messa in atto dagli intermediari finanziari debbano che sono sempre agire “in modo onesto, equo e professionale per ser vire alla ricerca di soluzioni sofisticate al meglio gli interessi dei loro clienti”, puntando al soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi fine di questi ultimisoddisfare una clientela particolarmente esigente. Questo principio generale assume particolare rilevanza nel caso Gli operatori del settore hanno progressivamente aumentato la commercializzazione di operazioni di investimento aventi per oggetto prodotti finanziari “illiquidi”complicati caratterizzati, cioè quei in alcuni casi, da profili di complessità che potrebbero non consentire agli investitori retail la piena comprensione dei relativi rischi e costi nonché dei potenziali rendimenti (o perdite) connessi a tali prodotti. Al fine di mitigare il rischio di asimmetrie informative, la distribuzione dei prodotti finanziari per i quali non sono disponibili mercati complessi è stata oggetto di scambio caratterizzati particolare attenzione da adeguati livelli parte delle autorità di liquidità vigilanza a livello comunitario e di trasparenza. Sulla base di queste considerazioni la CONSOB, con la Comunicazione n. DIN/9019104 del 2 marzo 2009 (di seguito “la Comunicazione Consob”), ha stabilito regole di comportamento cui gli intermediari devono attenersi nella prestazione dei servizi di investimento relativi a prodotti finanziari illiquidi. Sono considerati “illiquidi” i prodotti finanziari per i quali l’investitore può incontrare ostacoli o limitazioni allo smobi lizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative (tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto ed in vendita). La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o MTF, può essere garantita anche dall’impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primarionazionale. In particolare, in ambito comunitario, diverse sono le misure previste a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2014/65/UE (c.d. “MiFID 2”), del Regolamento (UE) 600/2014 (c.d. “MiFIR”) e delle relative misure di esecuzione, quali l’obbligo di conformarsi a specifiche disposizioni di product governance da parte degli intermediari e la CONSOB fa espresso riferimento - a titolo esemplificativopossibilità di ricorrere alla c.d. product intervention da parte delle autorità europee e nazionali. Con l’entrata in vigore della MiFID 2, ma non esaustivo - alle obbligazioni bancariel’European Securities and Markets Authority (ESMA) è intervenuta, ai derivati negoziati over the counter (OTC) ed alle polizze assicurative a contenuto finanziario. Peraltrotramite la pubblicazione di due opinions, al fine di delineare: i presidi, le regole di comportamento dettate nella citata Comunicazione devono essere applicate a tutti i prodotti finanziari che mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation, sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell’investimento. Specificamente, cautele e le regole di comportamento dettate dalla Consob si articolano in: misure di trasparenza; presidi di correttezza in relazione alle modalità di pricing; graduazione dell’offerta e presidi di correttezza in relazione alla verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza attività necessarie per la cura degli investimenti. Per quanto riguarda le misure di trasparenza, gli intermediari devono prestare particolare attenzione ai presidi di disclosure nella relazione con la clientela, sia “ex-ante”, nella fase di illustrazione delle operazioni di investimento, sia “ex-post”, nella fase successiva al compimento dell’operazione. In particolare, “ex-ante”, gli intermediari devono: mettere in evidenza le diverse componenti che concorrono al corrispettivo economico richiesto al cliente per un prodotto (distinguendo il fair value dai costi); effettuare confronti con prodotti finanziari semplici, noti, liquidi e a basso rischio, aventi analoga durata; fornire informazioni in merito alle modalità di smobilizzo dei prodotti finanziari in questione. La trasparenza “ex-post” si identifica con la rendicontazione periodica delle posizioni detenute dalla clientela, in cui, fra l’altro, deve essere chiaramente esplicitato il fair value di ciascun prodotto. Con riferimento alle modalità di pricing, gli intermediari che offrono prodotti di propria emissione (o che, comunque, si pongono in contropartita diretta con la clientela) devono dotarsi di strumenti di determinazione del fair value basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato. Gli intermediari che si rendono disponibili al riacquisto dei prodotti utilizzano criteri di pricing coerenti con quelli adottati all’atto del loro collocamento, basati su precisi criteri predefiniti (specie per quanto riguarda l’eventuale applicazione di un mark-up). Infine, gli intermediari dovranno procedere con particolare attenzione alla valutazione dell’appropriatezza e dell’adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela, tenendo conto della complessità e dei costi dei prodotti in questione, con particolare riferimento a quelli che inglobano una componente derivativa. Le associazioni di categoria interessi degli investitori retail da parte degli intermediari (ABI, Federcasse, Assosim) hanno predisposto, al proposito, le “Linee guida interassociative per l’applicazione delle misure CONSOB di livello 3 in tema nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi” complessi; le good practices cui devono attenersi sia i produttori che i distributori nel processo di ideazione e commercializzazione dei prodotti strutturati. La Consob - in data 22 dicembre 2014- ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di distribuzione di prodotti finanziari complessi alla clientela retail (protocollo n. 0097996, di seguito la “le Linee GuidaComunicazione”), in cui sono state individuate soluzioni tecniche attraverso i quali vengono recepite le indicazioni di vigilanza sopra riportate fornite dall’ESMA ed integrate con i pareri “MiFID practices for firmsselling complex products”, pubblicati il 7 febbraio 2014, e vali date dalla CONSOB“Structured Retail Products-Good practices for product governance arrangements ” del 27 marzo 2014.
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PREMESSA E SINTESI DELLA NORMATIVA. La Direttiva MiFID prevede che gli intermediari finanziari debbano sempre agire “in modo onesto, equo e professionale per ser vire al meglio gli interessi dei loro clienti”, puntando al soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi di questi ultimi. Questo principio generale assume particolare rilevanza nel caso di operazioni di investimento aventi per oggetto prodotti finanziari “illiquidi”, cioè quei prodotti finanziari per i quali non sono disponibili mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza. Sulla base di queste considerazioni la CONSOB, con la Comunicazione n. DIN/9019104 del 2 marzo 2009 (di seguito “la Comunicazione Consob”), ha stabilito regole di comportamento cui gli intermediari devono attenersi nella prestazione dei servizi di investimento relativi a prodotti finanziari illiquidi. Sono considerati “illiquidi” i prodotti finanziari per i quali l’investitore può incontrare ostacoli o limitazioni allo smobi lizzo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative (tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto ed in vendita). La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o MTF, può essere garantita anche dall’impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario. In particolare, la CONSOB fa espresso riferimento - a titolo esemplificativo, ma non esaustivo - alle obbligazioni bancarie, ai derivati negoziati over the counter (OTC) ed alle polizze assicurative a contenuto finanziario. Peraltro, le regole di comportamento dettate nella citata Comunicazione devono essere applicate a tutti i prodotti finanziari che mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation, sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell’investimento. Specificamente, le regole di comportamento dettate dalla Consob si articolano in: misure di trasparenza; presidi di correttezza in relazione alle modalità di pricing; graduazione dell’offerta e presidi di correttezza in relazione alla verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza degli investimenti. Per quanto riguarda le misure di trasparenza, gli intermediari devono prestare particolare attenzione ai presidi di disclosure nella relazione con la clientela, sia “ex-ante”, nella fase di illustrazione delle operazioni di investimento, sia “ex-post”, nella fase successiva al compimento dell’operazione. In particolare, “ex-ante”, gli intermediari devono: mettere in evidenza le diverse componenti che concorrono al corrispettivo economico richiesto al cliente per un prodotto (distinguendo il fair value dai costi); effettuare confronti con prodotti finanziari semplici, noti, liquidi e a basso rischio, aventi analoga durata; fornire informazioni in merito alle modalità di smobilizzo dei prodotti finanziari in questione. La trasparenza “ex-post” si identifica con la rendicontazione periodica delle posizioni detenute dalla clientela, in cui, fra l’altro, deve essere ess ere chiaramente esplicitato il fair value di ciascun prodotto. Con riferimento alle modalità di pricing, gli intermediari che offrono prodotti di propria emissione (o che, comunque, si pongono in contropartita diretta con la clientela) devono dotarsi di strumenti di determinazione del fair value basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato. Gli intermediari che si rendono disponibili al riacquisto dei prodotti utilizzano criteri di pricing coerenti con quelli adottati all’atto del loro collocamento, basati su precisi criteri predefiniti (specie per quanto riguarda l’eventuale applicazione di un mark-up). Infine, gli intermediari dovranno procedere con particolare attenzione alla valutazione dell’appropriatezza e dell’adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela, tenendo conto della complessità e dei costi dei prodotti in questione, con particolare riferimento a quelli che inglobano una componente derivativa. Le associazioni di categoria degli intermediari (ABI, Federcasse, Assosim) hanno predisposto, al proposito, le “Linee guida interassociative per l’applicazione delle misure CONSOB di livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi” (di seguito “le Linee Guida”), in cui sono state individuate i ndividuate soluzioni tecniche e vali date validate dalla CONSOB.
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PREMESSA E SINTESI DELLA NORMATIVA. La Direttiva MiFID prevede che gli intermediari finanziari debbano sempre agire “in modo onesto, equo e professionale per ser vire servire al meglio gli interessi dei loro clienti”, puntando al soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi di questi ultimi. Questo principio generale assume particolare rilevanza nel caso di operazioni di investimento aventi per oggetto prodotti finanziari “illiquidi”, cioè quei prodotti finanziari per i quali non sono disponibili mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza. Sulla base di queste considerazioni la CONSOB, con la Comunicazione n. DIN/9019104 del 2 marzo 2009 (di seguito “la Comunicazione Consob”), ha stabilito regole di comportamento cui gli intermediari devono attenersi nella prestazione dei servizi di investimento relativi a prodotti finanziari illiquidi. Sono considerati “illiquidi” i prodotti finanziari per i quali l’investitore può incontrare ostacoli o limitazioni allo smobi lizzo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative (tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto ed in vendita). La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o MTF, può essere garantita anche dall’impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario. In particolare, la CONSOB fa espresso riferimento - a titolo esemplificativo, ma non esaustivo - alle obbligazioni bancarie, ai derivati negoziati over the counter (OTC) ed alle polizze assicurative a contenuto finanziario. Peraltro, le regole di comportamento dettate nella citata Comunicazione devono essere applicate a tutti i prodotti finanziari che mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation, sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell’investimento. Specificamente, le regole di comportamento dettate dalla Consob si articolano in: misure di trasparenza; presidi di correttezza in relazione alle modalità di pricing; graduazione dell’offerta e presidi di correttezza in relazione alla verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza degli investimenti. Per quanto riguarda le misure di trasparenza, gli intermediari devono prestare particolare attenzione ai presidi di disclosure nella relazione con la clientela, sia “ex-ante”, nella fase di illustrazione delle operazioni di investimento, sia “ex-post”, nella fase successiva al compimento dell’operazione. In particolare, “ex-ex- ante”, gli intermediari devono: mettere in evidenza le diverse componenti che concorrono al corrispettivo economico richiesto al cliente per un prodotto (distinguendo il fair value dai costi); effettuare confronti con prodotti finanziari semplici, noti, liquidi e a basso rischio, aventi analoga durata; fornire informazioni in merito alle modalità di smobilizzo dei prodotti finanziari in questione. La trasparenza “ex-post” si identifica con la rendicontazione periodica delle posizioni detenute dalla clientela, in cui, fra l’altro, deve essere chiaramente esplicitato il fair value di ciascun prodotto. Con riferimento alle modalità di pricing, gli intermediari che offrono prodotti di propria emissione (o che, comunque, si pongono in contropartita diretta con la clientela) devono dotarsi di strumenti di determinazione del fair value basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato. Gli intermediari che si rendono disponibili al riacquisto dei prodotti utilizzano criteri di pricing coerenti con quelli adottati all’atto del loro collocamento, basati su precisi criteri predefiniti (specie per quanto riguarda l’eventuale applicazione di un mark-up). Infine, gli intermediari dovranno procedere con particolare attenzione alla valutazione dell’appropriatezza e dell’adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela, tenendo conto della complessità e dei costi dei prodotti in questione, con particolare riferimento a quelli che inglobano una componente derivativa. Le associazioni di categoria degli intermediari (ABI, Federcasse, Assosim) hanno predisposto, al proposito, le “Linee guida interassociative per l’applicazione delle misure CONSOB di livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi” (di seguito “le Linee Guida”), in cui sono state individuate soluzioni tecniche e vali date validate dalla CONSOB.
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PREMESSA E SINTESI DELLA NORMATIVA. La Direttiva MiFID prevede che gli In ambito europeo nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un’intensa attività di ingegneria finanziaria messa in atto dagli intermediari finanziari debbano che sono sempre agire “in modo onesto, equo e professionale per ser vire alla ricerca di soluzioni sofisticate al meglio gli interessi dei loro clienti”, puntando al soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi fine di questi ultimisoddisfare una clientela particolarmente esigente. Questo principio generale assume particolare rilevanza nel caso Gli operatori del settore hanno progressivamente aumentato la commercializzazione di operazioni di investimento aventi per oggetto prodotti finanziari “illiquidi”complicati caratterizzati, cioè quei in alcuni casi, da profili di complessità che potrebbero non consentire agli investitori retail la piena comprensione dei relativi rischi e costi nonché dei potenziali rendimenti (o perdite) connessi a tali prodotti. Al fine di mitigare il rischio di asimmetrie informative, la distribuzione dei prodotti finanziari per i quali non sono disponibili mercati complessi è stata oggetto di scambio caratterizzati particolare attenzione da adeguati livelli parte delle autorità di liquidità vigilanza a livello comunitario e di trasparenza. Sulla base di queste considerazioni la CONSOB, con la Comunicazione n. DIN/9019104 del 2 marzo 2009 (di seguito “la Comunicazione Consob”), ha stabilito regole di comportamento cui gli intermediari devono attenersi nella prestazione dei servizi di investimento relativi a prodotti finanziari illiquidi. Sono considerati “illiquidi” i prodotti finanziari per i quali l’investitore può incontrare ostacoli o limitazioni allo smobi lizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative (tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto ed in vendita). La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o MTF, può essere garantita anche dall’impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primarionazionale. In particolare, in ambito comunitario, diverse sono le misure previste a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2014/65/UE (c.d. “MiFID 2”), del Regolamento (UE) 600/2014 (c.d. “MiFIR”) e delle relative misure di esecuzione, quali l’obbligo di conformarsi a specifiche disposizioni di product governance da parte degli intermediari e la CONSOB fa espresso riferimento - a titolo esemplificativopossibilità di ricorrere alla c.d. product intervention da parte delle autorità europee e nazionali. L’European Securities and Markets Authority (ESMA) è intervenuta, ma non esaustivo - alle obbligazioni bancarietramite la pubblicazione di due opinions, ai derivati negoziati over the counter (OTC) ed alle polizze assicurative a contenuto finanziario. Peraltroal fine di delineare: i presidi, le regole di comportamento dettate nella citata Comunicazione devono essere applicate a tutti i prodotti finanziari che mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation, sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell’investimento. Specificamente, cautele e le regole di comportamento dettate dalla Consob si articolano in: misure di trasparenza; presidi di correttezza in relazione alle modalità di pricing; graduazione dell’offerta e presidi di correttezza in relazione alla verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza attività necessarie per la cura degli investimenti. Per quanto riguarda le misure di trasparenza, gli intermediari devono prestare particolare attenzione ai presidi di disclosure nella relazione con la clientela, sia “ex-ante”, nella fase di illustrazione delle operazioni di investimento, sia “ex-post”, nella fase successiva al compimento dell’operazione. In particolare, “ex-ante”, gli intermediari devono: mettere in evidenza le diverse componenti che concorrono al corrispettivo economico richiesto al cliente per un prodotto (distinguendo il fair value dai costi); effettuare confronti con prodotti finanziari semplici, noti, liquidi e a basso rischio, aventi analoga durata; fornire informazioni in merito alle modalità di smobilizzo dei prodotti finanziari in questione. La trasparenza “ex-post” si identifica con la rendicontazione periodica delle posizioni detenute dalla clientela, in cui, fra l’altro, deve essere chiaramente esplicitato il fair value di ciascun prodotto. Con riferimento alle modalità di pricing, gli intermediari che offrono prodotti di propria emissione (o che, comunque, si pongono in contropartita diretta con la clientela) devono dotarsi di strumenti di determinazione del fair value basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato. Gli intermediari che si rendono disponibili al riacquisto dei prodotti utilizzano criteri di pricing coerenti con quelli adottati all’atto del loro collocamento, basati su precisi criteri predefiniti (specie per quanto riguarda l’eventuale applicazione di un mark-up). Infine, gli intermediari dovranno procedere con particolare attenzione alla valutazione dell’appropriatezza e dell’adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela, tenendo conto della complessità e dei costi dei prodotti in questione, con particolare riferimento a quelli che inglobano una componente derivativa. Le associazioni di categoria interessi degli investitori retail da parte degli intermediari (ABI, Federcasse, Assosim) hanno predisposto, al proposito, le “Linee guida interassociative per l’applicazione delle misure CONSOB di livello 3 in tema nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi” complessi; le good practices cui devono attenersi sia i produttori che i distributori nel processo di ideazione e commercializzazione dei prodotti strutturati. In data 22 dicembre 2014 la Consob ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di distribuzione di prodotti finanziari complessi alla clientela retail (protocollo n. 0097996, di seguito la “le Linee GuidaComunicazione”), in cui sono state individuate soluzioni tecniche attraverso i quali vengono recepite le indicazioni di vigilanza sopra riportate fornite dall’ESMA ed integrate con i pareri “MiFID practices for firmsselling complex products”, pubblicati il 7 febbraio 2014, e vali date dalla CONSOB“Structured Retail Products-Good practices for product governance arrangements ” del 27 marzo 2014.
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