Premesse Premesso Clausole campione

Premesse Premesso che con delibera del n. in data è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA RETE VIARIA NELLE AREE RURALI DI BORTIGIADAS” dell'importo di EURO 99.910,00 di cui EURO 68.400,00 per lavori - compresi EURO 1.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - e EURO 31.510,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione; - che con delibera............... del................ n.................. in data è stato approvato il bando di gara (ed eventualmente lo schema di lettera di xxxxxx); - che con delibera................. del.............. n................. in data è stato approvato il verbale di gara esperita in data ; - che con determinazione del Dott................. , n............. , in data i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta......................... per l'importo netto di EURO ......................., oltre l'IVA, a seguito del ribasso del % (diconsi ................................... EURO ); - che l'Amministrazione è proprietaria dei terreni, dei quale dispone liberamente, siti in BORTIGIADAS, distinto in Catasto al foglio................. mappale n° ..................., di cui ai certificati di partita catastale n. .............del................. - che si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara, con il nominativo dell'impresa vincitrice, e il sistema di aggiudicazione prescelto, ai sensi dell'art. 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55; - che è stato acquisito agli atti il verbale redatto in data con il quale il Responsabile del procedimento e l'Impresa confermano il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 - Richiamo alle premesse e significato delle abbreviazioni

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  • PREMESSO che la nostra società svolge la propria attività nel campo della vendita diretta al domicilio del consumatore finale come contemplato dal D.Lgs. 114/1998 e dalla Legge 173/2005 che l'attività di promozione e propaganda dei prodotti commercializzati dalla nostra Società, raccogliendo ordinativi d’acquisto presso privati consumatori, sarà da Lei effettuata come da Sue dichiarazioni, in forma assolutamente autonoma e negli orari a Lei congeniali; • che non esiste alcun vincolo di subordinazione per lo svolgimento del presente incarico, né alcuna stabilità di rapporti, né alcun diritto di esclusiva e obbligo del fare, né Le viene concesso alcun potere di rappresentanza nell’esercizio dello stesso; • che per l’attività di Incaricato alle Vendite non Le è concessa nessuna zona in esclusiva, e non le sono riconosciuti i diritti di cui agli Art.1742, 1743 e 1752 del Codice Civile in quanto l’attività da Lei svolta non è di Agenzia ma di Incaricato alle Vendite a Domicilio; • che per i motivi di cui sopra, si esclude la possibilità di configurare la presente lettera d’incarico come rapporto di agenzia o rapporto di subordinazione quale dipendente; Le conferiamo la nomina di INCARICATO ALLE VENDITE A DOMICILIO di cui alle norme della Legge 173 del 17.08.2005 e art. 19 del D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998. L’attività da Lei svolta di Incaricato alle Vendite è occasionale e non sussiste il concetto di stabilità indipendentemente dalla continuità del rapporto di collaborazione con la nostra società. Lei svolgerà il suo incarico: senza carattere di professionalità; senza organizzazione imprenditoriale; senza obblighi imposti dalla committente; senza vincoli di orario o di itinerario; senza riconoscimenti di zone. Tale incarico sarà disciplinato dai patti e dalle condizioni di seguito descritte. Nei successivi articoli il termine “Incaricato alle Vendite a Domicilio” è abbreviato “IVD” e il termine “Società Committente” è abbreviato “S.C.”

  • Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

  • PREMESSA La cultura svolge oggi un ruolo di primaria importanza nella società ed appare quindi sempre più importante trovare strumenti che permettano l’acquisizione di nuove ed importanti risorse e ren- dano maggiormente efficace l’azione amministrativa nell’offerta dei servizi a vantaggio della collettività. Emerge pertanto negli ultimi decenni la necessità della in- troduzione di strumenti giuridici che permettano l’avvio di una politica di investimento volta al reperimento di risorse per il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio culturale. At- traverso lo strumento della sponsorizzazione, che vanta senza dubbio molteplici radici nella Costituzione73, le Pubbliche Am- 73 X.XXXXX, X.XXXXXXXX, L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali, Milano, 2008, 213. ministrazioni, di concerto con i privati, si sono poste la finalità di perseguire in regime di partenariato una migliore fruizione di be- ni culturali, ed allo stesso tempo la realizzazione, il restauro o la manutenzione di opere d’importante pregio artistico o architetto- xxxx. È noto che le Amministrazioni Pubbliche hanno sempre in- contrato molte difficoltà, soprattutto finanziarie per ciò che con- cerne la gestione del patrimonio culturale e maggiori ne incon- trano oggi a causa delle ridotte risorse a loro disposizione. Attraverso la sponsorizzazione, si è ritenuto di potere dar vi- ta ad un rapporto-collaborazione che permette alle parti di ottene- re reciproci vantaggi. Essi, per la Pubblica Amministrazione con- sistono nella realizzazione di notevoli risparmi di spesa (non do- vendosi impiegare risorse che talvolta mancano e talvolta grava- no troppo sul bilancio) pur potendo realizzare egualmente la rile- vante finalità di garantire la salvaguardia, la tutela e la valorizza- zione dei beni culturali; mentre per lo sponsor, consistono in un notevole ritorno d’immagine e in importanti sgravi fiscali. Il legislatore ha quindi approntato una normativa speciale che disciplina le sponsorizzzazioni dei beni culturali.

  • PREMESSO CHE l'art. 63 1°comma - lettera a) e b) del Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 prevede, tra le competenze dei Municipi, gli adempimenti deliberativi e gestionali relativi al funzionamento degli Asili Nido e delle Scuole dell'Infanzia; che gli Asili Nido e le Scuole dell’Infanzia di competenza territoriale del Municipio Roma XII necessitano di dispositivi di protezione individuale al fine di consentire lo svolgimento delle proprie attività istituzionali; con DD n SU840 del 15 novembre 2021 e DD n. SU846 del 16 novembre 2021 la Centrale Unica Appalti ha indetto una gara mediante procedura aperta avente ad oggetto accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di dispositivi di protezione individuale occorrenti al personale di Roma Capitale da svolgere mediante piattaforma per la gestione telematica Tuttogare per la durata di 36 mesi; con le suddette DD sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare, il capitolato tecnico speciale nonché lo schema di contratto e tutta la documentazione necessaria ai fini della pubblicazione; con DD SU967 del 28 dicembre 2021 si è proceduto all'aggiudicazione dell'accordo quadro relativo all'affidamento,ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di DPI occorrenti al personale di Roma Capitale con lotto unico CIG 8980327048 nei confronti dell'Impresa MABE SRL con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 - CF.: 02969620133; Nel Modello B sono indicati gli articoli e il loro prezzo unitario previsto dall’Accordo Quadro; che con successiva Determinazione Dirigenziale SU71 del 31 gennaio 2022, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti di cui agli art 80, 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiarati in sede di gara è stata declarata, ai sensi dell’art 32 comma 7 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’efficacia dell’aggiudicazione a contrarre già disposta con la sopracitata DD SU967 del 2021 ed è stato, altresì, rilasciato il nulla osta alla stipula del contratto; in data 3 marzo 2022 Rep. n.13207, è stato stipulato l'Accordo Quadro tra Roma Capitale e l'impresa MABE SRL, con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 - CF.02969620133 per la durata di 36 mesi, autorizzando la sottoscrizione dei successivi contratti applicativi; la Centrale Unica Appalti di Roma Capitale con circolare n. SU5038 del 4 marzo 2022 ha riportato il budget a disposizione di ogni struttura per l'annualità 2022, indicando anche modalità, tempi e tipologie dei provvedimenti da adottare a seguito dell'accordo quadro nonchè un facsimile del contratto applicativo per l'affidamento della fornitura di DPI da utilizzare per importi superiori ad euro 40.000, mentre per importi inferiori è possibile utilizzare la lettera di commessa allegata alla presente determinazione dirigenziale come formulato nel vademecum; Che l’appalto basato sull’Accordo Quadro viene aggiudicato secondo le procedure previste dall’art 54 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto il Municipio Roma XII ha disposto di aderire all’accordo quadro.

  • Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato tecnico) e suoi allegati, L’Allegato “B” (Offerta tecnica); l’Allegato “C” (Offerta economica), Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata: a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016; c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018; I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell’Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

  • Valore delle premesse Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

  • Valore delle premesse e degli allegati 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo. 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo: - il Contratto Quadro, - gli Allegati del Contratto Quadro, - l’Allegato 1 “Progetto Esecutivo” di cui all’art. 7 del Contratto Quadro. 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo.

  • Premesse e allegati 1.Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto (il “Contratto”).

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;