Proroghe Clausole campione

Proroghe. 1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL. 4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. 5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
Proroghe. L' Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all' Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Proroghe. L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dal Committente purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile al Committente.
Proroghe. 1. Se l’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori entro i termini finali ed intermedi di cui all’art. 10 del presente Capitolato, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza dei termini suddetti. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre i termini di cui al comma 1, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso, la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 3. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettività realizzabilità dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la proroga dei lavori. 4. La richiesta è presentata alla D.L. la quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P., questi acquisisce tempestivamente il parere della D.L.. 0.Xx proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere della D.L. se quest’ultima non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della D.L. se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P..
Proroghe. 1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imput abile, non sia in grado di ult imare i lav ori nel termine contrattuale di cui all’articolo 1 4, p uò c hiedere la p roroga, p resentando a pposita r ichiesta m otivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14. 2. In deroga a quant o previsto al comma 1, la richiesta può essere present ata anche qualora manchino meno di 4 5 giorni al la scade nza de l t ermine di cu i all’articolo 14, co munque pri ma d i tale scad enza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiest a sia presentata d irettamente a l R .U.P. q uesti a cquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 4. La proroga è concessa o negat a con prov vedimento scrit to del R. U.P. ent ro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può presci ndere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si e sprima entro 10 giorni e può discost arsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riport ato il parere del diret tore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. 5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 gi orni e d i 10 gi orni d i cui al comma 4 sono ri dotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalment e dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cu i al pre sente art icolo cost ituisce rige tto de lla richiesta. 7. Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto.
Proroghe. L’Appaltatore qualora, per cause a lui non imputabili, ovvero derivanti da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, potrà chiedere la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. La risposta in merito all’istanza di xxxxxxx è resa dal Responsabile del procedimento, su proposta del Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 26 D.M. LL.PP. n. 145/2000). La concessione della proroga annulla l’applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Qualora l’Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo. Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta mancanza del Direttore tecnico, l'Appaltatore può chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori della durata massima di 7 giorni.
Proroghe. 1. La materia delle proroghe è di esclusiva competenza del presente Contratto Collettivo. Con riferimento al dettato previsto all’articolo 22, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs 276/03, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, il termine ini- zialmente posto al singolo contratto di lavoro può essere prorogato fino ad un massimo di 6 volte. Il singolo contratto, comprensivo delle eventuali proroghe, non può avere una durata superiore a 36 mesi. Il periodo temporale dei 36 mesi si intende comprensivo del periodo iniziale di missione, fermo restando che l’intero periodo si configura come un’unica missione. 2. Il periodo iniziale può essere prorogato con il consenso del lavoratore/trice e, ai soli fini probatori, deve essere formalizzato con atto scritto. Le proroghe sono da intendersi con- tinuative, senza alcuna soluzione di continuità del rapporto di lavoro. 3. Resta inteso che, nei casi di somministrazione per la sostituzione di lavoratori assenti, il periodo iniziale della missione può essere prorogato fino alla permanenza delle ragioni che hanno causato le assenze. 4. L’informazione al lavoratore/trice della durata temporale della proroga va fornita, salvo motivi d’urgenza, con un anticipo di 5 giorni rispetto alla scadenza inizialmente prevista o successivamente prorogata, e comunque mai inferiore a 2 giorni.
Proroghe. 1. Nel caso si verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo Art. 13. 2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori. 3. ll Responsabile unico del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di xxxxxxx è riportato il parere del Direttore dei lavori se difforme rispetto alle conclusioni del Responsabile unico del procedimento. 4. La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della richiesta di proroga
Proroghe. L’Aggiudicatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale definito all’interno di un singolo contratto specifico, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 giorni prima della scadenza del predetto termine.
Proroghe. 1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga ai sensi art.107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 , presentando apposita richiesta motivata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale 2. Xxxx’istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento ,sentito il direttore dei lavori,entro trenta giorni dal suo ricevimento.