Occupazioni temporanee di suolo. L’ eventuale occupazione temporanea per l'impianto del cantiere, per l’installazione dei ponteggi e per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili e aree di privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. Tutte le spese inerenti l’occupazione di suolo sono a carico dell’appaltatore. A.R.T.E. conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia. L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni. Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore a A.R.T.E. per concertare i xxxx e i tempi per rimuoverli. A.R.T.E. si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto. L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transattivamente eventuali vertenze previo il benestare di A.R.T.E.
Occupazioni temporanee di suolo. Per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente appalto è possibile che si rendano necessarie occupazioni temporanee di suolo pubblico (viabilità); è quindi a carico dell’Impresa esecutrice l’appalto l’onere di richiedere all’ente preposto l’eventuale occupazione temporanea o chiusura temporanea di strada pubblica con l’accollamento delle relative spese.
Occupazioni temporanee di suolo. L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. L'Amministrazione conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia. Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto. L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transattivamente eventuali vertenze previo il benestare dell'Amministrazione.
Occupazioni temporanee di suolo. L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di aree private l'Appaltatore dovrà accordarsi con il proprietario. L'Amministrazione conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità di cui si dice più avanti, tutte le procedure tecniche, amministrative o finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia. L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto, individuando le aree da occupare, descrivendone i confini, la natura, la quantità ed indicandone i dati catastali nonché i relativi proprietari secondo le risultanze catastali. Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi ed i tempi per rimuoverli. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto. L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità, inerenti le occupazioni agli aventi diritto all'atto delle presa in possesso dei beni. L'Appaltatore potrà tuttavia definire mediante transazione eventuali vertenze previo benestare dell'Amministrazione.
Occupazioni temporanee di suolo. L’occupazione temporanea per l’impianto del cantiere o per i passaggi dovrà esser richiesta dall’Appaltatore e autorizzata dal Committente. L’Impresa dovrà procedere autonomamente, secondo le proprie necessità operative, ad esaminare tutte le aree che riterrà di dover occupare per il completo sviluppo delle lavorazioni contrattuali, essendo l’unica responsabile nei confronti dei titolari dei fondi occupati, per quanto attiene il rispetto dei tempi di occupazione concordati, eventuali danni causati ed ogni altro aspetto connesso, manlevando pertanto il Committente e la Direzione Lavori da ogni responsabilità. Tali aree potranno essere occupate solo dopo il consenso da parte del Committente.
Occupazioni temporanee di suolo. L’occupazione temporanea per l’impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall’appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l’appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. La stazione appaltante conferisce all’appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l’esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia. Eventuali impedimenti verranno tempestivamente comunicati dall’appaltatore alla stazione appaltante per concertare i modi e i tempi per rimuoverli. La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare, comunque, l’incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto. L’appaltatore ha l’obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all’atto della presa in possesso dei beni, definendo transattivamente eventuali vertenze previo il benestare della stazione appaltante.
Occupazioni temporanee di suolo. Art. 5 Imposta sul valore aggiunto
Occupazioni temporanee di suolo. Per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente appalto non sono necessarie occupazioni temporanee di suolo privato in quanto le aree sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale e pertanto immediatamente disponibili e senza vincoli specifici;
Occupazioni temporanee di suolo. Per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente appalto non sono necessarie le occupazioni temporanee di suolo.
Occupazioni temporanee di suolo. L'occupazione temporanea per l’impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dall’individuazione, dall’uso e dall’eventuale ripristino delle aree utilizzate per lo stoccaggio dei materiali di cantiere sono a totale carico dell’Appaltatore. Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.