Premi annui Clausole campione

Premi annui. I premi annui, comprensivi di imposte, sono quelli riportati in polizza.
Premi annui. I premi annui per il complesso delle prestazioni suindicate, comprensivi di oneri fiscali, corrispondono, per le sotto riportate fasce di età, ai seguenti importi: a) entro i 40 anni di età € 625,60 b) da 41 a 60 anni di età € 920,00 c) da 61 a 70 anni di età € 1.472,00 d) da 71 a 85 anni di età € 1.932,00 Si precisa che alla copertura assicurativa integrativa può aderire solo l’iscritto, ovvero l’iscritto ed il coniuge/convivente, ovvero l’iscritto e tutti i familiari assicurabili.
Premi annui. A fronte delle prestazioni assicurate il contratto prevede la corresponsione di un premio annuo anticipato per il numero di anni pattuiti e comunque non oltre la morte dell’Assicurato. Il periodo di pagamento dei premi annui viene stabilito dal Contraente all’atto della sottoscrizione del contratto, tra un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni, e fermo rimanendo che l’età dell’Assicurato al termine del periodo di pagamento dei premi non può eccedere i 75 anni, ovvero i 65 anni in presenza di garanzie complementari. Il premio annuo può essere costante o rivalutabile, in quest’ultimo caso l’importo del premio cresce ogni anno nella stessa misura percentuale di aumento del capitale assicurato. Il contratto prevede la corresponsione di un premio minimo di 600,00 Euro su base annua. Il premio annuo può essere corrisposto anche in rate frazionate (semestrali, quadrimestrali, trimestrali o mensili), previa applicazione di un’addizionale di frazionamento, pari al 2,0% per il frazionamento semestrale, al 2,5% per il quadrimestrale, al 3,0% per il trimestrale e al 3,5% per il mensile. Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Società, presso il domicilio di quest’ultima o dell’Agenzia cui è assegnata la polizza. In caso di attivazione del frazionamento mensile, alla sottoscrizione del contratto è prevista la corresponsione in via anticipata di tre mensilità. L’utilizzo del SDD per il pagamento delle rate di premio successive al perfezionamento del contratto è obbligatorio in caso di frazionamento mensile del premio annuo. Il premio relativo al primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. I premi corrisposti vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. “salvo buon fine” degli stessi. Da ogni premio o rata di premio annuo vengono detratti i diritti di emissione e quietanza, pari a 2,00 Euro,
Premi annui. I premi aziendali sono: • Premio incentivante erogato entro il mese di Giugno dell’anno successivo. • Premio aziendale di produttività erogato di norma entro il 27/6 dell’anno successivo. Per i colleghi APPRENDISTI è prevista l‟erogazione del Premio aziendale di produttività, mentre verranno inseriti nei piani di incentivazione dopo 24 mesi di servizio.
Premi annui. Somma di denaro dovuta dal Contraente alla Compagnia Assicuratrice (Credemvita) in relazione alla Copertura prestata con la Polizza, per le annualità stabilite in contratto.
Premi annui. I premi annui, comprensivi di imposte, sono quelli riportati nella polizza sottoscritta dal Contraente. Il premio annuale è determinato al momento della stipulazione del contratto, unicamente in base: a) al numero degli Assicurati, b) al piano di copertura prescelto e c) all’età degli Assicurati alla data di stipulazione. Il premio annuale rimane costante per tutta la durata dell’assicurazione, indipendentemente dal crescere dell’età degli Assicurati stessi e/o dal verificarsi di eventuali aggravamenti del loro stato di salute successivamente alla stipulazione del contratto.
Premi annui. I premi aziendali sono:  Premio incentivante erogato entro il mese di Giugno dell’anno successivo.  Premio aziendale di produttività erogato di norma entro il 27/6 dell’anno successivo. Per i colleghi APPRENDISTI è prevista l‟erogazione del Premio aziendale di produttività, mentre verranno inseriti nei piani di incentivazione dopo 24 mesi di servizio.
Premi annui. A fronte delle prestazioni assicurate sono dovuti dei premi annui per l’intera durata contrattuale, ma non oltre l’anno assicurativo in cui si verifica il decesso dell’Assicurato. Il premio annuo può essere costante o rivalutabile, in quest’ultimo caso l’importo del premio cresce ogni anno nella stessa misura percentuale di aumento del capitale assicurato. Il contratto prevede la corresponsione di un premio minimo di 600,00 Euro su base annua. Il premio annuo può essere corrisposto anche in rate frazionate (semestrali, quadrimestrali o trimestrali), previa applicazione di un’addizionale di frazionamento, pari al 2,0% per il frazionamento semestrale, al 2,5% per il quadrimestrale e al 3,0% per il trimestrale. Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Società, presso il domicilio di quest’ultima o dell’Agenzia cui è assegnata la polizza. I premi corrisposti vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. “salvo buon fine” degli stessi.

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  • Aumenti periodici di anzianità 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti. 2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al com- pimento del biennio. 3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria. 4. Ai lavoratori, in servizio alla data di stipula del CCNL 24 luglio 2001, sono conservati, “ad personam” ed in cifra fissa non assorbibile, gli importi percepiti a tale data a titolo di “supple- menti dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzianità”. Anche a tali lavoratori è riconosciuto il diritto di maturare fino ad un massimo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato riconosciuto l’ultimo supplemen- to dei minimi; qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemen- to dei minimi, si terrà conto della data di assunzione. 5. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in ma- teria di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.

  • Periodo di prova 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

  • Obblighi del beneficiario 1. I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, devono: a) spendere sul territorio italiano un importo non inferiore al 160 per cento del contributo concesso. Ai fini della territorializzazione si considerano le spese sostenute nei confronti di: i. persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia; ii. persone fisiche fiscalmente residenti in un Paese dello Spazio economico europeo ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato della predetta spesa; b) comunicare tempestivamente alla DGCA ogni variazione del progetto presentato e approvato; c) comunicare alla DGCA, secondo quanto specificato in piattaforma, i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi all’opera oggetto del contributo e finalizzati all’analisi dell’impatto economico, industriale e occupazionale di cui all’articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016; d) depositare la copia campione dell’opera presso la Cineteca nazionale, ai sensi del decreto ministeriale del 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”; e) iscrivere l’opera e depositare gli atti nel Pubblico Registro Cinematografico e audiovisivo del DPCM 8 gennaio 2018, e successive modificazioni; f) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa. 2. Il beneficiario, a pena di decadenza, ha l’obbligo di inserire, nei titoli e nei materiali promozionali dell’opera, il logo e il nome del Ministero della cultura fornito dalla DGCA, unitamente ad una dicitura che specifichi che l’opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, secondo le specifiche indicate dalla DGCA. In particolare, il logo e il nome del Ministero della cultura, unitamente alla dicitura sopra citata, devono essere inseriti con lo stesso rilievo e con la medesima modalità, per collocazione, frequenza, durata e dimensione, con cui è inserito il logo e il nome del produttore. 3. Il beneficiario si dichiara consapevole, ed accetta, che la DGCA può utilizzare gratuitamente tutta o parte dell’opera realizzata, inclusi eventuali materiali promozionali audiovisivi, per finalità di promozione culturale, di valorizzazione del patrimonio e di promozione dell’immagine dell’Italia anche a fini turistici. In caso di utilizzo totale dell’opera, le modalità e i termini di utilizzo sono concordati con il produttore.

  • Codice di comportamento dei dipendenti pubblici Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013, il contraente si impegna a rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001, durante l’espletamento delle attività previste dal presente contratto, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano reperibile all’indirizzo ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇. Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.

  • ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.