Premi annui Clausole campione

Premi annui. I premi annui, comprensivi di imposte, sono quelli riportati in polizza.
Premi annui. I premi annui per il complesso delle prestazioni suindicate, comprensivi di oneri fiscali, corrispondono, per le sotto riportate fasce di età, ai seguenti importi: a) entro i 40 anni di età € 441,60 b) da 41 a 60 anni di età € 625,60 c) da 61 a 70 anni di età € 1.104,00 d) da 71 a 85 anni di età € 1.472,00 Si precisa che alla copertura assicurativa integrativa può aderire solo l’iscritto, ovvero l’iscritto ed il coniuge/convivente, ovvero l’iscritto e tutti i familiari assicurabili.
Premi annui. A fronte delle prestazioni assicurate il contratto prevede la corresponsione di un premio annuo anticipato per il numero di anni pattuiti e comunque non oltre la morte dell’Assicurato. Il periodo di pagamento dei premi annui viene stabilito dal Contraente all’atto della sottoscrizione del contratto, tra un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni, e fermo rimanendo che l’età dell’Assicurato al termine del periodo di pagamento dei premi non può eccedere i 75 anni, ovvero i 65 anni in presenza di garanzie complementari. Il premio annuo può essere costante o rivalutabile, in quest’ultimo caso l’importo del premio cresce ogni anno nella stessa misura percentuale di aumento del capitale assicurato. Il contratto prevede la corresponsione di un premio minimo di 600,00 Euro su base annua. Il premio annuo può essere corrisposto anche in rate frazionate (semestrali, quadrimestrali, trimestrali o mensili), previa applicazione di un’addizionale di frazionamento, pari al 2,0% per il frazionamento semestrale, al 2,5% per il quadrimestrale, al 3,0% per il trimestrale e al 3,5% per il mensile. Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Società, presso il domicilio di quest’ultima o dell’Agenzia cui è assegnata la polizza. In caso di attivazione del frazionamento mensile, alla sottoscrizione del contratto è prevista la corresponsione in via anticipata di tre mensilità. L’utilizzo del SDD per il pagamento delle rate di premio successive al perfezionamento del contratto è obbligatorio in caso di frazionamento mensile del premio annuo. Il premio relativo al primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. I premi corrisposti vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. “salvo buon fine” degli stessi. Da ogni premio o rata di premio annuo vengono detratti i diritti di emissione e quietanza, pari a 2,00 Euro,
Premi annui. A fronte delle prestazioni assicurate sono dovuti dei premi annui per l’intera durata contrattuale, ma non oltre l’anno assicurativo in cui si verifica il decesso dell’Assicurato. Il premio annuo può essere costante o rivalutabile, in quest’ultimo caso l’importo del premio cresce ogni anno nella stessa misura percentuale di aumento del capitale assicurato. Il contratto prevede la corresponsione di un premio minimo di 600,00 Euro su base annua. Il premio annuo può essere corrisposto anche in rate frazionate (semestrali, quadrimestrali o trimestrali), previa applicazione di un’addizionale di frazionamento, pari al 2,0% per il frazionamento semestrale, al 2,5% per il quadrimestrale e al 3,0% per il trimestrale. Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Società, presso il domicilio di quest’ultima o dell’Agenzia cui è assegnata la polizza. I premi corrisposti vengono accettati da Groupama Assicurazioni S.p.A. “salvo buon fine” degli stessi.
Premi annui. I premi aziendali sono: • Premio incentivante erogato entro il mese di Giugno dell’anno successivo. • Premio aziendale di produttività erogato di norma entro il 27/6 dell’anno successivo. Per i colleghi APPRENDISTI è prevista l‟erogazione del Premio aziendale di produttività, mentre verranno inseriti nei piani di incentivazione dopo 24 mesi di servizio.
Premi annui. I premi annui, comprensivi di imposte, sono quelli riportati nella polizza sottoscritta dal Contraente. Il premio annuale è determinato al momento della stipulazione del contratto, unicamente in base: a) al numero degli Assicurati, b) al piano di copertura prescelto e c) all’età degli Assicurati alla data di stipulazione. Il premio annuale rimane costante per tutta la durata dell’assicurazione, indipendentemente dal crescere dell’età degli Assicurati stessi e/o dal verificarsi di eventuali aggravamenti del loro stato di salute successivamente alla stipulazione del contratto.
Premi annui. Somma di denaro dovuta dal Contraente alla Compagnia Assicuratrice (Credemvita) in relazione alla Copertura prestata con la Polizza, per le annualità stabilite in contratto.
Premi annui. I premi aziendali sono:  Premio incentivante erogato entro il mese di Giugno dell’anno successivo.  Premio aziendale di produttività erogato di norma entro il 27/6 dell’anno successivo. Per i colleghi APPRENDISTI è prevista l‟erogazione del Premio aziendale di produttività, mentre verranno inseriti nei piani di incentivazione dopo 24 mesi di servizio.

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  • Aumenti periodici di anzianità 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti. 2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio. 3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria. 4. Ai lavoratori, in servizio alla data di stipula del CCNL 24 luglio 2001, sono conservati, “ad personam” ed in cifra fissa non assorbibile, gli importi percepiti a tale data a titolo di “supplementi dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzianità”. Anche a tali lavoratori è riconosciuto il diritto di maturare fino ad un massimo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato riconosciuto l’ultimo supplemento dei minimi; qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemento dei minimi, si terrà conto della data di assunzione. 5. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.

  • Periodo di prova 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

  • Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 1. Il Concessionario di Gestione, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente concessione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e della deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014. 2. A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso al Concessionario di Gestione ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario di Xxxxxxxx si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. 3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. 4. L’Amministrazione Comunale, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario di Gestione il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della presente concessione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

  • ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

  • Diritto proprio del Beneficiario Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

  • Riunioni periodiche In applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto. Il rappresentante per la sicurezza può chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale.

  • Periodo di comporto Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto dagli artt. 154 e 155 del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 110. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

  • Modalità di trattamento dei dati Tutti i tuoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

  • OFFERTE ANORMALMENTE BASSE L’Azienda Ospedaliera, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, prima dell’approvazione dell’aggiudicazione, procederà a verifica, tramite l’Area Gestione Contrattuale e Negoziale, l’eventuale anomalia dell’ offerta risultata aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 86 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006 e valuterà l’anomalia dell’offerta secondo i criteri di cui all’articolo 87 dello stesso Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, così come modificato dal comma 909 dell’articolo 1 della Legge 296 del 27 Dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007) e dell’articolo 26 del D.lgs n°81 del 9 Aprile 2008, n°81, procedendo, altresì, contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte, non oltre alla quinta, ai sensi dell’articolo 88 del dello stesso Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. In tal caso verranno richieste le giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo. Nelle giustificazioni , di cui agli artt. 86 punto 5, e 87 punto 2 del D. Lgs 163/2006. ai fini dell’accertamento di congruità del prezzo, in particolare l’Impresa concorrente dovrà operare un’analisi dei costi e fornire gli elementi che hanno contribuito alla determinazione dell’offerta economica con particolare riferimento ai prodotti, ed alle prestazioni di gestione del servizio di fornitura e post vendita, indicando per questa ultima il costo del personale e i costi relativi alla sicurezza dovranno risultare congrui all’attività ed alle caratteristiche del servizio di fornitura e post vendita e le spese generali e le loro rispettive percentuali d’incidenza. In particolare, si deve giustificare:

  • Periodo di Carenza Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi do- dici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (perio- do di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Co- sti indiretti”, senza l’aumento percentuale. a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravve- nute dopo l’inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, polio- mielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, lep- tospirosi ittero-emorragica, xxxxxx, brucellosi, dissen- teria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemi- ca, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia genera- lizzata, encefalite post-vaccinica; b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigo- re del Contratto; c) infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del Con- tratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.