Prestazione lavorativa e festività. 1. In considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità particolari del dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia essa tende a correlarsi, in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all'orario dell'unità operativa cui il dirigente è addetto, specie per quanto riguarda il riposo settimanale nel quadro delle leggi vigenti. 2. Per il trattamento economico e normativo delle festività valgono le norme contrattuali collettive in vigore per i quadri dipendenti dall'azienda nella quale il dirigente presta la sua attività. 3. In sostituzione di quanto previsto dall'accordo interconfederale 16/5/1977 sulle festività abolite, le parti convengono che la festività civile la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva (4 novembre) sia retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile e che, in sostituzione delle quattro ex festività, siano previsti quattro giorni di permesso retribuito da fruire entro l'anno di maturazione ovvero, in mancanza, da compensare con la corrispondente retribuzione.
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Samples: Dirigenti Aziende Commerciali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)
Prestazione lavorativa e festività. 1. In considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità particolari del dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia essa tende a correlarsi, in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all'orario dell'unità operativa cui il dirigente è addetto, specie per quanto riguarda il riposo settimanale nel quadro delle leggi vigenti.
2. Per il trattamento economico e normativo delle festività valgono le norme contrattuali collettive in vigore per i quadri dipendenti dall'azienda nella quale il dirigente presta la sua attività.
3. In sostituzione di quanto previsto dall'accordo interconfederale 16/5/1977 16 maggio 1977 sulle festività abolite, le parti convengono che la festività civile la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva (4 novembre) sia retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile e che, in sostituzione delle quattro ex festività, siano previsti quattro giorni di permesso retribuito da fruire entro l'anno di maturazione ovvero, in mancanza, da compensare con la corrispondente retribuzione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prestazione lavorativa e festività. 1. In considerazione della del a posizione, delle del e funzioni e delle del e responsabilità particolari del dirigente nell'ambito dell'organizzazione nel 'ambito del 'organizzazione aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia essa tende a correlarsi, in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all'orario dell'unità al 'orario del 'unità operativa cui il dirigente è addetto, specie per quanto riguarda il riposo settimanale nel quadro delle del e leggi vigenti.
2. Per il trattamento economico e normativo delle del e festività valgono le norme contrattuali collettive col ettive in vigore per i quadri dipendenti dall'azienda nella dal 'azienda nel a quale il dirigente presta la sua attività.
3. In sostituzione di quanto previsto dall'accordo dal 'accordo interconfederale 16/5/1977 sulle 16 maggio 1977 sul e festività abolite, le parti convengono che la festività civile la cui celebrazione è stata spostata alla al a domenica successiva (4 novembre) sia retribuita in aggiunta alla al a retribuzione mensile e che, in sostituzione delle del e quattro ex festività, siano previsti quattro giorni di permesso retribuito da fruire entro l'anno di maturazione ovvero, in mancanza, da compensare con la corrispondente retribuzione.
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Prestazione lavorativa e festività. 1. In considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità particolari del dirigente nell'ambito dell'organizzazione nell’ambito dell’organizzazione aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia essa tende a correlarsi, in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all'orario dell'unità all’orario dell’unità operativa cui il dirigente è addetto, specie per quanto riguarda il riposo settimanale nel quadro delle leggi vigenti.
2. Per il trattamento economico e normativo delle festività valgono le norme contrattuali collettive in vigore per i quadri dipendenti dall'azienda dall’azienda nella quale il dirigente presta la sua attività.
3. In sostituzione di quanto previsto dall'accordo dall’accordo interconfederale 16/5/1977 16 maggio 1977 sulle festività abolite, le parti convengono che la festività civile la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva (4 novembre) sia retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile e che, in sostituzione delle quattro ex festività, siano previsti quattro giorni di permesso retribuito da fruire entro l'anno l’anno di maturazione ovvero, in mancanza, da compensare con la corrispondente retribuzione.
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