Prestazioni assicurative (garanzie offerte) disciplinate dal presente Fascicolo Informativo. Il contratto fra Compagnia e Contraente è concluso dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella proposta. Il contratto ha durata pari ad un anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo facoltà delle parti di esercitare il diritto di disdetta. La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva è pari alla durata del mutuo, fino ad un massimo di 120 mesi, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui all’Art. 8 e fermo restando quanto previsto all’art. 10 (Requisiti soggettivi) e art. 11 – (Durata) delle Condizioni di Assicurazione. In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del Mutuo, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento. a) Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio; b) Prestazione in caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio e/o malattia: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale assicurato in caso di Invalidità Totale Permanente derivante da infortunio e/o malattia dell’Assicurato prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Credito, Contratto Di Assicurazione Del Credito
Prestazioni assicurative (garanzie offerte) disciplinate dal presente Fascicolo Informativo. Il contratto fra Compagnia e Contraente è concluso dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella proposta. Il contratto ha durata pari ad un anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo facoltà delle parti di esercitare il diritto di disdetta. La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva è pari alla corrisponde a quella del Contratto di Mutuo, comprensiva dell’eventuale periodo di ammortamento, concesso dall’Ente Erogatore del Mutuo a ciascun Assicurato, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui all’Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. Si conviene in ogni caso che la copertura assicurativa può avere una durata del mutuo, fino ad un massimo minima di 120 60 mesi e massima di 360 mesi, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui all’Art. 8 e fermo restando quanto previsto all’art. 10 (Requisiti soggettivi) e art. 11 – (Durata) delle Condizioni di Assicurazione. In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del Mutuo, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento.
a) Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio;
b) Prestazione in caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio e/o malattiaInfortunio: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale assicurato in caso di Invalidità Totale Permanente invalidità totale permanente derivante da infortunio e/o malattia dell’Assicurato prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva, Contratto Di Assicurazione
Prestazioni assicurative (garanzie offerte) disciplinate dal presente Fascicolo Informativo. Il contratto fra Compagnia e Contraente è concluso dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella proposta. Il contratto ha durata pari ad un anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo facoltà delle parti di esercitare il diritto di disdetta. La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno Il contratto di finanziamento di cui alla presente polizza collettiva copertura assicurativa può avere una durata minima di 5 anni e massima di 30 anni, fermo restando inoltre che la durata massima è pari a 70 anni meno l’età dell’Assicurato alla durata data di sottoscrizione del mutuo, fino ad un massimo modulo di 120 mesi, adesione e fatto salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui all’Art. 8 e fermo restando quanto previsto all’art. 10 (Requisiti soggettivi) e art. 11 – (Durata) delle Condizioni di Assicurazione. Tale durata comprende: – il periodo di differimento dell’ammortamento con esclusivo pagamento degli interessi; – lo sblocco successivo dei fondi; – il periodo di attesa di sblocco dei fondi. In caso di estinzione parziale anticipata, rinegoziazione o rinegoziazione di trasferimento del Mutuo, la Compagnia restituisce all’Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Compagnia, su richiesta dell’Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. In tal caso la copertura resta commisurata all'originario all’originario piano di ammortamento.
a) Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio;
b) Prestazione in caso di Invalidità Totale Permanente derivante da infortunio e/o malattiaInfortunio: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale assicurato in caso di Invalidità Totale Permanente derivante da infortunio e/o malattia dell’Assicurato prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
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Prestazioni assicurative (garanzie offerte) disciplinate dal presente Fascicolo Informativo. Il contratto fra Compagnia e Contraente è concluso dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella proposta. Il contratto ha durata pari ad un anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo facoltà delle parti di esercitare il diritto di disdetta. La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati corrisponde a quella del Contratto di Finanziamento concesso dall’Ente Erogatore del finanziamento a ciascuna Impresa Aderente che aderiranno aderirà alla presente polizza collettiva è pari alla collettiva, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui all’Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. Si conviene in ogni caso che la copertura assicurativa può avere una durata del mutuo, fino ad un massimo minima di 6 mesi e massima di 120 mesi, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui all’Art. 8 e fermo restando quanto previsto all’art. 10 (Requisiti soggettivi) e art. 11 – (Durata) delle Condizioni di Assicurazione. In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del MutuoFinanziamento, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento.
a) Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che insieme all’Impresa Aderente ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio;
b) Prestazione in caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio e/o malattiaPermanente: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale assicurato in caso di Invalidità Totale Permanente invalidità totale permanente derivante da infortunio e/o malattia dell’Assicurato prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa Temporanea
Prestazioni assicurative (garanzie offerte) disciplinate dal presente Fascicolo Informativo. Il contratto fra Compagnia e Contraente è concluso dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella proposta. Il contratto ha durata pari ad un anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo facoltà delle parti di esercitare il diritto di disdetta. La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva è pari alla durata corrisponde a quella del Contratto di mutuo, fino ad un comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento (massimo 3 mesi), concesso dall’Ente Erogatore del mutuo a ciascun Assicurato, salvo il verificarsi delle cause di 120 cessazione dell’assicurazione di cui all’Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. Si conviene in ogni caso che la copertura assicurativa può avere una durata minima di 60 mesi e massima di 420 mesi, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui all’Art. 8 e fermo restando quanto previsto all’art. 10 (Requisiti soggettivi) e art. 11 – (Durata) delle Condizioni di Assicurazione. In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del Mutuo, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento.
a) Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio;
b) Prestazione in caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio e/o malattiaInfortunio: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale assicurato in caso di Invalidità Totale Permanente invalidità totale permanente derivante da infortunio e/o malattia dell’Assicurato prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Prestazioni assicurative (garanzie offerte) disciplinate dal presente Fascicolo Informativo. Il contratto fra Compagnia e Contraente è concluso dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella proposta. Il contratto ha durata pari ad un anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo facoltà delle parti di esercitare il diritto di disdetta. La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva è pari alla durata a quella del mutuoMutuo, fino ad un massimo di 120 mesi30 anni, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui all’Art. 8 e fermo restando quanto previsto all’art. 10 (Requisiti soggettivi) e art. 11 – (Durata) delle Condizioni di Assicurazione. Tale durata comprende: – il periodo di differimento dell’ammortamento con esclusivo pagamento degli interessi; – lo sblocco successivo dei fondi; – il periodo di attesa di sblocco dei fondi. In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del Mutuo, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento.
a) Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio;
b) Prestazione in caso di Invalidità Totale Permanente derivante da infortunio e/o malattiaInfortunio: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale assicurato in caso di Invalidità Totale Permanente derivante da infortunio e/o malattia dell’Assicurato prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
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Prestazioni assicurative (garanzie offerte) disciplinate dal presente Fascicolo Informativo. Il contratto fra Compagnia e Contraente è concluso dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella proposta. Il contratto ha durata pari ad un anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo facoltà delle parti di esercitare il diritto di disdetta. La Salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui all’Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione, la durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva è pari alla durata pari: – a quella del mutuo, Mutuo fino ad un massimo una durata massima di 120 mesi5 anni, salvo nel caso in cui l’Assicurato scelga il verificarsi delle cause pacchetto B; – a quella del Mutuo fino ad una durata massima di cessazione dell’assicurazione 5 o 10 anni, nel caso in cui l’Assicurato scelga il pacchetto C. La copertura assicurativa comprende: – Il periodo di cui all’Art. 8 e fermo restando quanto previsto all’art. 10 (Requisiti soggettivi) e art. 11 differimento dell’ammortamento con esclusivo pagamento degli interessi – (Durata) delle Condizioni Lo sblocco successivo dei fondi – Il periodo di Assicurazione. attesa per lo sblocco dei fondi In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del Mutuo, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento.
a) Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio;
b) Prestazione in caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio e/o malattiaPermanente: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale assicurato in caso di Invalidità Totale Permanente invalidità totale permanente derivante da infortunio e/o malattia dell’Assicurato prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
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Prestazioni assicurative (garanzie offerte) disciplinate dal presente Fascicolo Informativo. Il contratto fra Compagnia e Contraente è concluso dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella proposta. Il contratto ha durata pari ad un anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo facoltà delle parti di esercitare il diritto di disdetta. La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva è pari alla durata a quella del mutuoMutuo, fino ad un massimo di 120 mesi30 anni, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui all’Art. 8 e fermo restando quanto previsto all’art. 10 (Requisiti soggettivi) e art. 11 – (Durata) delle Condizioni di Assicurazione. Tale durata comprende: – il periodo di differimento dell’ammortamento con esclusivo pagamento degli interessi; – lo sblocco successivo dei fondi; – il periodo di attesa di sblocco dei fondi. In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del Mutuo, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento.
a) Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio;
b) Prestazione in caso di Invalidità Totale Permanente derivante da infortunio e/o malattiaInfortunio: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale assicurato in caso di Invalidità Totale Permanente derivante da infortunio e/o malattia dell’Assicurato prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio. Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
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