Previdenza del personale. 1 I datori di lavoro devono assicurare i lavoratori che sottostanno al CCL contro i rischi della vecchiaia, invalidità e decesso. Riguardo ai rischi ed alle prestazioni assicurati, nonché al salario assicurato ed all’ammontare dei premi, que- sta previdenza del personale deve corrispondere complessivamente almeno alle condizioni della Legge fede- rale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) del 25 giugno 1982.
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Previdenza del personale. 1 I datori di lavoro devono assicurare i lavoratori che sottostanno al CCL contro i rischi della vecchiaiavec- chiaia, invalidità e decesso. Riguardo ai rischi ed alle prestazioni assicurati, nonché al salario assicurato ed e all’ammontare dei premi, que- sta questa previdenza del personale deve corrispondere complessivamente almeno alle condizioni alla con- dizione della Legge fede- rale federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità l’inva- lidità (LPP) del 25 giugno 1982.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Nel Ramo Della Pittura, Verniciatura, Tappezzeria E Sabbiatura
Previdenza del personale. 1 I datori di lavoro devono assicurare i lavoratori che sottostanno al CCL contro i rischi della vecchiaia, invalidità e decesso. Riguardo ai rischi ed alle prestazioni assicurati, nonché al salario assicurato ed all’ammontare dei premi, que- sta questa previdenza del personale deve corrispondere complessivamente almeno alle condizioni della Legge fede- rale federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) del 25 giugno 1982).
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Previdenza del personale. 1 I datori di lavoro devono assicurare i lavoratori che sottostanno al CCL contro i rischi della vecchiaia, invalidità e decesso. Riguardo ai rischi ed alle prestazioni assicurati, nonché al salario assicurato ed all’ammontare dei premi, que- sta questa previdenza del personale deve corrispondere complessivamente almeno al- meno alle condizioni della Legge fede- rale federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) del 25 giugno 1982).
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