Doveri del personale. Il dipendente deve prestare l'attività lavorativa con impegno e responsabilità, tenendo una condotta costantemente uniformata a princìpi di disciplina, dignità e moralità. In particolare, il lavoratore deve:
a) osservare le norme del presente contratto e le disposizioni impartite dall'azienda, e comunque dai superiori, anche con riferimento alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) informare immediatamente i propri superiori di qualsiasi infortunio che accada durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
c) rispettare l'orario di servizio, adempiendo alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza e non allontanarsi, senza espressa autorizzazione del responsabile, dal posto di lavoro durante l'orario di servizio;
d) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli; non trarre profitto, con danno dell'azienda stessa, da quanto forma oggetto delle sue funzioni; rispettare il segreto d'ufficio e non svolgere attività contraria agli interessi dell'azienda medesima. E' fatto espresso divieto di ricevere compensi o regali sotto qualsiasi forma per l'attività svolta;
e) espletare le sue funzioni tenendo un contegno sempre corretto ed educato, che concorra al buon nome dell'azienda; usare sempre rispetto, riguardo ed ogni doverosa sollecitudine, sia con gli altri dipendenti, che con gli utenti, venendo sempre incontro alle richieste di questi ultimi tenuto presente i loro diritti al miglior trattamento e alla maggiore cortesia;
f) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, occupazioni estranee al servizio, nè, durante i periodi di assenza per malattia od infortunio, attendere ad attività che possano ritardare il recupero psico-fisico;
g) avere riguardo dei locali, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e degli strumenti a lui affidati;
h) non introdurre, senza autorizzazione, persone estranee all'azienda in locali e luoghi non aperti al pubblico;
i) xxxxxxxsi dal partecipare all'adozione di provvedimenti dell'azienda in grado di coinvolgere, direttamente o indirettamente interessi propri;
j) comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento del proprio domicilio e/o residenza sia durante il servizio che durante i periodi di malattia. Inoltre, per ciò che attiene alla malattia, il lavoratore ha l'obbligo di: - dare immediata notizia della propria malattia all'azienda, salvo il caso di grave e comprovato impedimento. La mancata comunicazione dell'assenza, trascorso un...
Doveri del personale. Gli operatori impegnati a svolgere i servizi oggetto dell'appalto, dovranno: ■ Effettuare le prestazioni di propria competenza con impegno, diligenza, professionalità e correttezza nei confronti degli utenti e del servizio, seguendo il principio della massima collaborazione con ogni altro operatore o struttura con cui venga in contatto per ragioni di servizio; ■ Osservare tutti gli accorgimenti per assicurare la massima economicità del servizio; ■ Mantenere la riservatezza nonché il segreto professionale su tutte le questioni concernenti le prestazioni ad essi affidate e su fatti e circostanze di cui vengono a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti; ■ Compilare per quanto di competenza e con la necessaria attenzione la reportistica concordata rispettandone la tempistica; ■ Avvertire il referente tecnico del servizio dell'assenza dell'utente; ■ Comunicare con tempestività eventuali disservizi o fatti che ostacolano il regolare svolgimento degli interventi; ■ Comunicare con tempestività al referente tecnico, eventuali modifiche all'orario di lavoro o a qualsiasi altra direttiva impartita dal Responsabile dell'Ufficio di Piano senza la formale autorizzazione da parte di quest'ultimo; ■ Attivare e sostenere uno specifico canale di comunicazione con l'ufficio di piano e gli uffici comunali di servizio sociale per il controllo, la verifica e la riprogrammazione degli interventi; ■ Rispettare l'assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti o loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate, pena l'allontanamento dal servizio. Rispetto della normativa di miglioramento e tutela della salute dei lavoratori L'aggiudicataria provvederà in autonomia, con propri mezzi e personale, ad adempiere, prima di dare corso alle attività, a quanto previsto dalla legge 81/2008 e s.m.i. e leggi collegate, con particolare attenzione per le disposizioni in materia dei dispositivi di protezione individuali e in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attrezzature e delle macchine usate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento. L'aggiudicataria dovrà dichiarare alla stipulazione del contratto di conoscere le leggi che regolano lo stesso in materia degli adempimenti previsti dalla legge 81/2008, e s.m.i. e leggi collegate e dichiarare di accettarne in toto gli oneri derivatigli in quanto datore di lavoro dei propri lavoratori (come da definizione della legge 81/2008), oltre ch...
Doveri del personale. I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri previsti dal presente contratto e dal piano di organizzazione variabile. In particolare i dipendenti hanno l’obbligo di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro confe- rite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio, sempreché non siano in contrasto con quelle del presente contratto;
b) dedicare la loro attività al Consorzio per l’intero orario d’ufficio e pre- starsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con l’impiego consortile;
c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il segreto d’ufficio, non trarre in alcun modo benefici dallo svolgimen- to delle mansioni attribuite, usare con la dovuta cura oggetti e stru- menti o macchine loro affidati;
d) giustificare le assenze entro il giorno successivo, salvo comprovato motivo di impedimento. Per quanto riguarda le assenze per malattia o infortunio trova applicazione la norma di cui al comma 6 del succes- sivo art. 100.
e) risiedere nella località ove trovasi l’ufficio, lo stabilimento o l’impianto presso il quale prestano servizio, sempreché tale obbligo discenda dall’effettiva esigenza di garantire il regolare ed il pieno assolvimento delle mansioni loro affidate. Ai dipendenti laureati o diplomati è fatto divieto di esercitare la libera professione.
Doveri del personale. Qualora all’Ente datore di lavoro possa effettivamente riconoscersi la qualità di organizzazione di tendenza, il personale la cui specifica attività esprima le tendenze e le finalità ideologico-religiose proprie dell’Ente stesso e serva alle sue finalità si asterrà da comportamenti contraddittori nell’ambito della prestazione lavorativa (o anche extra lavorativa ove sussista la possibilità di incidenza sull’efficacia della prestazione). La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto e della L. 20 maggio 1970, n. 300. La lavoratrice ed il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale. Essi devono usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e osservare le disposizioni ricevute. In armonia con la dignità personale della lavoratrice e del lavoratore, i superiori imposteranno i rapporti con loro a sensi di collaborazione e di rispetto. È vietato alla lavoratrice ed al lavoratore ritornare nei locali di lavoro e intrattenersi oltre l’orario di lavoro prescritto, salvo che per ragioni autorizzate dalla Direzione dell’Ente. È vietato altresì sostare durante le ore di riposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendente.
Doveri del personale. Le lavoratrici ed i lavoratori, ed in particolare coloro alle quali/ai quali è affidato lo svolgimento di attività di recupero, di riabilitazione ed assistenza delle persone socialmente svantaggiate, di quelle di sostegno nei confronti dei loro familiari, sono tenute/i ad un corretto comportamento nell’espletamento delle mansioni sia in ordine alle disposizioni ricevute dai superiori sia a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di responsabilità. Sono obblighi della lavoratrice e del lavoratore: - usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell’interesse dell’utenza; - osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai superiori ivi comprese quelle di seguito elencate in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro; - osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale collettiva e dell’igiene; - usare con cura i dispositivi di sicurezza, quelli tecnici-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti e forniti; - segnalare immediatamente alle preposte o ai preposti le deficienze dei dispositivi dei mezzi di sicurezza e di protezione suddetti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nello ambito delle competenze e possibilità, ad eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; - non rimuovere o modificare i dispositivi o gli altri mezzi di sicurezza e di protezione suddetti senza averne ottenuta l’autorizzazione; - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che esulino dall’ambito delle rispettive competenze e che possano compromettere la sicurezza del lavoratore e/o dei soggetti assistiti; - astenersi dal ricevere, promettere, indurre a offrire o a ricevere alcun compenso, sotto qualsiasi forma, dato loro o ad altri dipendenti dell’Ente; - uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.
Doveri del personale. In relazione alle particolari esigenze del servizio prestato, il lavoratore deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione degli altri, ispirandosi al principio di solidarietà umana, subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità del suo lavoro. Egli deve rispettare l'impostazione, l'idealità, i valori e la fisionomia propria della Organizzazione ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione secondo la struttura organizzativa interna oltre ad osservare in modo corretto i propri doveri. Sono obblighi del lavoratore: - usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell'utenza; - osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai superiori in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro; - osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale, collettiva e dell'igiene; - astenersi dal ricevere, promettere, indurre a ricevere alcun compenso, sotto qualsiasi forma, offerto loro o ad altri dipendenti dell'Organizzazione; - uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge. E' fatto divieto al lavoratore di prestare attività retribuita in concorrenza con la struttura di appartenenza, anche in caso di sospensione cautelativa. La prestazione di lavoro dipendente a carattere continuativo esplicata al di fuori del rapporto di lavoro è consentita ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Doveri del personale. Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto a un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e a essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Doveri del personale. Qualora all’Ente datore di lavoro possa effettivamente riconoscersi la qualità di organiz- zazione di tendenza, il personale la cui specifica attività esprima le tendenze e le finalità ideologico-religiose proprie dell’Ente stesso e serva alle sue finalità si asterrà da compor- tamenti contraddittori nell’ambito della prestazione lavorativa (o anche extra lavorativa ove sussista la possibilità di incidenza sull’efficacia della prestazione). La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale re- golamento interno, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutte le dipendenti e a tutti i dipendenti. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto e della Legge 20 maggio 1970, n. 300. La prestatrice ed il prestatore d’opera, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale. Essi devono usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e osservare le disposizioni ricevute. In armonia con la dignità personale della prestatrice e del prestato re d’opera, i superiori imposteranno i rapporti con loro a sensi di collaborazione e di rispetto. E’ vietato alla prestatrice ed al prestatore di opera ritornare nei locali di lavoro e intratte- nersi oltre l’orario di lavoro prescritto, salvo che per ragioni autorizzate dalla Direzione dell’Ente. E’ vietato altresì sostare durante le ore di riposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendente.
Doveri del personale. I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri previsti dal presente contratto e dal piano di organizzazione variabile. In particolare i dipendenti hanno l'obbligo di:
Doveri del personale. Il personale somministrato dovrà essere qualificato e pienamente idoneo a svolgere le funzioni proprie della mansione oggetto della richiesta. Il personale sarà tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con diligenza e professionalità. A ciascun lavoratore verrà fornito dall’utilizzatore un tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenete le generalità del lavoratore ed il ruolo assegnato all’interno dell’Azienda; detto tesserino dovrà obbligatoriamente essere sempre indossato in modo ben visibile durante tutto il tempo di lavoro, dovrà essere conservato con la massima cura e andrà riconsegnato al coordinatore di struttura al termine del periodo di somministrazione. Al personale somministrato si applicherà il Codice di comportamento aziendale di ASP, nonché il Regolamento di gestione del personale ASP, per quanto compatibile con l’istituto della somministrazione. L'eventuale azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro a tempo determinato sarà esercitata dal somministratore, come previsto dall'art. 6 della legge n.196/1997 e successive modificazioni. L'utilizzatore comunicherà quindi tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto della contestazione e se ritenuto opportuno, la sanzione che si propone di irrogare. Il prestatore dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall’Amministrazione e sarà tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge e di contratto, sia collettivo che decentrato, L’Agenzia dovrà provvedere all’immediata sostituzione del personale somministrato per qualsiasi motivo assente dal servizio o che risultasse inidoneo allo svolgimento del servizio assegnato, conformemente alla tempistica stabilita nel punto 7 del presente capitolato, dietro specifica richiesta di ASP. Eventuali sostituzioni o variazioni degli operatori somministrati già in servizio, dovranno essere comunicate tempestivamente dall’Agenzia all’ASP, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della comunicazione di assunzione. In ogni caso l’Agenzia dovrà assicurare la fornitura di personale somministrato in modo da garantire la continuità del servizio ed è tenuta a consegnare ad ASP una copia del contratto individuale di lavoro stipulato con il lavoratore.