Procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio. 2.8.1 La seguente procedura negoziale è disciplinata in attuazione del punto 2.9 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. La programmazione dei turni dovrà assicurare il mantenimento dei volumi di produzione assegnati entro un range di +/- 10% rispetto a quanto definito nell’ambito della procedura stessa. La procedura è articolata in: a) una fase nazionale di Divisione, come di seguito specificato al successivo punto 2.8.2; b) una successiva fase di contrattazione decentrata che, secondo le modalità descritte al successivo punto 2.8.3, si svolge presso le Unità Produttive individuate nell’accordo per il rinnovo delle RSU/RLS del 31 luglio 2015, come previsto all’art. 2 del presente contratto; c) fasi informative di report con cadenza, di norma, quadrimestrale, da svolgere nelle rispettive sedi di cui alla precedente lettera b), secondo le modalità descritte al successivo punto 2.8.4. 2.8.2 Di norma entro 30 giorni dal rilascio delle nuove tracce orarie da parte del Gestore dell’infrastruttura, in precedenza all’attivazione della fase di contrattazione di cui al successivo punto 2.8.3, ogni Divisione fornisce alle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti i dati relativi a: - le caratteristiche quantitative per tipologia di servizio, articolate per struttura territoriale, della nuova offerta commerciale programmata, corredate da una informativa sulle eventuali innovazioni relative all’impiego del materiale rotabile; - le consistenze numeriche di PDM e PDB, ovvero PDM e PPT per la DC, esistenti all’avvio della procedura negoziale, articolate per impianto; - i report dei principali indicatori gestionali relativi all’ultimo semestre in atto contabilizzato ed articolati per impianto; - la ripartizione dei volumi di produzione relativi all’offerta commerciale programmata ed articolata per impianto, espressi, rispettivamente, in ore di condotta (diurna e notturna) per i servizi del PDM, ed in ore di scorta (diurna e notturna) per il PDB, ovvero il PPT per la DC, nonché, per ognuno di questi, in treni x chilometro/giorno ed in ore di lavoro (diurno e notturno); - la proiezione in termini di impegno complessivo di personale, rispettivamente PDM, PDB e, per la DC, PDM e PPT, articolati per impianto, derivante dai turni di servizio ipotizzati per effetto della proposta di ripartizione dei volumi di produzione di cui all’alinea precedente. Nell’occasione, qualora le aziende lo richiedano per migliorare la produttività e la competitività complessiva delle stesse, potranno essere oggetto di contrattazione le flessibilità previste dall’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF e, in attuazione del medesimo, dal presente art. 13, e con i criteri definiti al precedente punto 2.1, 2.8.3 Di norma almeno 30 giorni prima, ovvero 20 per la DC, della data fissata per l’entrata in vigore dei nuovi turni di servizio, le parti attivano al livello aziendale competente e, rispettivamente, per i servizi del PDM e del PDB, ovvero del PDM e del PPT per la DC, la fase di contrattazione decentrata di cui alla lettera b) del precedente punto 2.8.1. Nell’occasione, sono oggetto di informazione i grafici dei servizi elaborati dall’azienda per i quali non sia prevista l’adozione delle flessibilità normative espressamente rinviate a questa fase di negoziazione dal CCNL Mobilità/Area AF o dal presente contratto. Nell’occasione, sono invece oggetto di contrattazione i servizi per i quali l’elaborazione aziendale proponga l’adozione delle flessibilità previste dall’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF e, in attuazione del medesimo, dal presente art. 13, e con i criteri definiti al precedente punto 2.7.1 e che non siano già state concordate nell’ambito della fase nazionale di Divisione di cui al precedente punto 2.8.2. Nell’occasione le parti possono altresì concordare modifiche alle originarie proposte aziendali. In caso di intesa fra le parti, la procedura ha termine ed alla data di attivazione entra in vigore la programmazione concordata, la quale - ove nel frattempo fosse attiva una programmazione provvisoria aziendale - entra comunque in vigore entro 20 giorni dalla data dell’intesa stessa, ovvero alla scadenza eventualmente convenuta fra le parti. Qualora, invece, non sia stata raggiunta un’intesa tra le parti, ovvero tale intesa non sia stata raggiunta in tempo utile per l’attivazione della nuova programmazione, entra provvisoriamente in vigore la programmazione predisposta dall’azienda senza l’adozione delle flessibilità normative elencate nelle Sezioni specifiche del precedente punto 2.7, fatte salve quelle esigibili indicate per ciascuna fattispecie normativa nel presente articolo. 2.8.4 I turni saranno forniti al personale con cadenza mensile e conterranno la programmazione dei servizi, dei riposi e delle assenze, per i primi 2 mesi. Conterranno inoltre la programmazione dei soli riposi settimanali per il terzo mese definendone la collocazione e le tipologie di cui al primo alinea della lettera a) dei precedenti punti 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 ed al primo alinea della lettera b) del precedente punto 2.7.5. I turni saranno forniti con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data di attivazione e mensilmente verrà fornito il report relativo al lavoro mensile effettuato. Qualora le richieste di assenza siano afferenti il riposo settimanale potrà essere ridefinita la durata di quest’ultimo, fermo restando il rispetto della collocazione e della durata minima contrattualmente prevista. In occasione delle VCO, la visibilità dei servizi programmati potrà essere inferiore a 60 giorni, ma saranno comunque mantenute la collocazione e la tipologia dei riposi settimanali. In occasione del Cambio Orario di dicembre la visibilità della programmazione dei turni si ridurrà progressivamente fino ad essere inferiore a 30 giorni, mentre in occasione del Cambio Orario di giugno la visibilità della programmazione dei turni sarà di almeno 30 giorni e sarà comunque resa visibile la pianificazione dei riposi settimanali come descritto al precedente primo capoverso. 2.8.5 A livello di unità produttiva di ogni Divisione, ovvero, se richiesto, a livello nazionale, l’azienda procede, di norma con cadenza quadrimestrale, alla fase informativa di report di cui alla lettera c) del precedente punto 2.8.1. Nell’occasione, vengono forniti alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti dati utili a poter verificare l’andamento, nel periodo considerato, dei principali indicatori gestionali, della programmazione dei turni di servizio, degli eventuali ulteriori elementi caratteristici dell’utilizzazione del personale.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo, Contratto Aziendale, Contratto Aziendale
Procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio. 2.8.1 La seguente procedura negoziale è disciplinata in attuazione del punto 2.9 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. La programmazione dei turni dovrà assicurare il mantenimento dei volumi di produzione assegnati entro un range di +/- 10% rispetto a quanto definito nell’ambito della procedura stessa. La procedura è articolata in:
a) una fase informativa nazionale di Divisione, come di seguito specificato al successivo punto 2.8.2;
b) una successiva fase di contrattazione decentrata che, secondo le modalità descritte al successivo punto 2.8.3, si svolge svolge: - presso le Unità Produttive individuate nell’accordo della Divisione Passeggeri Regionale; - presso la Divisione, per il rinnovo delle RSU/RLS del 31 luglio 2015i singoli prodotti, come previsto all’art. 2 del presente contrattonegli altri casi;
c) fasi informative di report con cadenza, di norma, quadrimestrale, da svolgere nelle rispettive sedi di cui alla precedente lettera b), secondo le modalità descritte al successivo punto 2.8.4.
2.8.2 Di norma entro 30 giorni giorni, ovvero 20 per la DC, dal rilascio delle nuove tracce orarie da parte del Gestore dell’infrastruttura, in precedenza all’attivazione della fase di contrattazione di cui al successivo punto 2.8.3, ogni Divisione fornisce alle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti i dati relativi a: - le caratteristiche quantitative per tipologia di servizio, articolate per struttura territoriale, della nuova offerta commerciale programmata, corredate da una informativa sulle eventuali innovazioni relative all’impiego del materiale rotabile; - le consistenze numeriche di PDM e PDB, ovvero PDM e PPT per la DC, esistenti all’avvio della procedura negoziale, articolate per impianto; - i report dei principali indicatori gestionali relativi all’ultimo semestre in atto contabilizzato ed articolati per impianto; - la ripartizione dei volumi di produzione relativi all’offerta commerciale programmata ed articolata per impianto, espressi, rispettivamente, in ore di condotta (diurna e notturna) per i servizi del PDM, ed in ore di scorta (diurna e notturna) per il PDB, ovvero il PPT per la DC, nonché, per ognuno di questi, in treni x chilometro/giorno ed in ore di lavoro (diurno e notturno); - la proiezione in termini di impegno complessivo di personale, rispettivamente PDM, PDB e, per la DC, PDM e PPT, articolati per impianto, derivante dai turni di servizio ipotizzati per effetto della proposta di ripartizione dei volumi di produzione di cui all’alinea precedente. Nell’occasione, qualora le aziende lo richiedano per migliorare la produttività e la competitività complessiva delle stesse, potranno essere oggetto di contrattazione le flessibilità previste dall’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF e, in attuazione del medesimo, dal presente art. 13, e con i criteri definiti al precedente punto 2.1,.
2.8.3 Di norma almeno 30 giorni prima, ovvero 20 per la DC, della data fissata per l’entrata in vigore dei nuovi turni di servizio, le parti attivano al livello aziendale competente e, rispettivamente, per i servizi del PDM e del PDB, ovvero del PDM e del PPT per la DC, la fase di contrattazione decentrata di cui alla lettera b) del precedente punto 2.8.1. Nell’occasione, sono oggetto di informazione i grafici dei servizi elaborati dall’azienda per i quali non sia prevista l’adozione delle flessibilità normative espressamente rinviate a questa fase di negoziazione dal CCNL Mobilità/Area AF o dal presente contratto. Nell’occasione, sono invece oggetto di contrattazione i servizi per i quali l’elaborazione aziendale proponga l’adozione delle flessibilità previste dall’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF e, in attuazione del medesimo, dal presente art. 13, e con i criteri definiti al precedente punto 2.7.1 e che non siano già state concordate nell’ambito della fase nazionale di Divisione di cui al precedente punto 2.8.22.7.1. Nell’occasione le parti possono altresì concordare modifiche alle originarie proposte aziendali. In caso di intesa fra le parti, la procedura ha termine ed alla data di attivazione entra in vigore la programmazione concordata, la quale - ove nel frattempo fosse attiva una programmazione provvisoria aziendale - entra comunque in vigore entro 20 giorni dalla data dell’intesa stessa, ovvero alla scadenza eventualmente convenuta fra le parti. Qualora, invece, non sia stata raggiunta un’intesa tra le parti, ovvero tale intesa non sia stata raggiunta in tempo utile per l’attivazione della nuova programmazione, entra provvisoriamente in vigore la programmazione predisposta dall’azienda senza l’adozione delle flessibilità normative elencate nelle Sezioni specifiche del precedente punto 2.7, fatte salve quelle esigibili indicate per ciascuna fattispecie normativa nel presente articolo.
2.8.4 I turni saranno forniti al personale con cadenza mensile e conterranno la programmazione dei servizi, dei riposi e delle assenze, per i primi 2 mesi. Conterranno inoltre la programmazione dei soli riposi settimanali per il terzo mese definendone la collocazione e le tipologie di cui al primo alinea della lettera
a) dei precedenti punti 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 ed al primo alinea della lettera b) del precedente punto 2.7.5. I turni saranno forniti con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data di attivazione e mensilmente verrà fornito il report relativo al lavoro mensile effettuato. Qualora le richieste di assenza siano afferenti il riposo settimanale potrà essere ridefinita la durata di quest’ultimo, fermo restando il rispetto della collocazione e della durata minima contrattualmente prevista. In occasione delle VCO, la visibilità dei servizi programmati potrà essere inferiore a 60 giorni, ma saranno comunque mantenute la collocazione e la tipologia dei riposi settimanali. In occasione del Cambio Orario di dicembre la visibilità della programmazione dei turni si ridurrà progressivamente fino ad essere inferiore a 30 giorni, mentre in occasione del Cambio Orario di giugno la visibilità della programmazione dei turni sarà di almeno 30 giorni e sarà comunque resa visibile la pianificazione dei riposi settimanali come descritto al precedente primo capoverso.
2.8.5 A livello di unità produttiva di ogni Divisione, ovvero, se richiesto, a livello nazionale, l’azienda procede, di norma con cadenza quadrimestrale, alla fase informativa di report di cui alla lettera c) del precedente punto 2.8.1. Nell’occasione, vengono forniti alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti dati utili a poter verificare l’andamento, nel periodo considerato, dei principali indicatori gestionali, della programmazione dei turni di servizio, degli eventuali ulteriori elementi caratteristici dell’utilizzazione del personale.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs
Procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio. 2.8.1 La seguente procedura negoziale è disciplinata in attuazione del punto 2.9 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. La programmazione dei turni dovrà assicurare il mantenimento mante- nimento dei volumi di produzione assegnati entro un range di +/- 10% rispetto a quanto definito nell’ambito della procedura proce- dura stessa. La procedura è articolata in:
a) una fase informativa nazionale di Divisione, come di seguito specificato al successivo punto 2.8.2;
b) una successiva fase di contrattazione decentrata che, secondo le modalità descritte al successivo punto 2.8.3, si svolge svolge: - presso le Unità Produttive individuate nell’accordo della Divisione Passeg- geri Regionale; - presso la Divisione, per il rinnovo delle RSU/RLS del 31 luglio 2015i singoli prodotti, come previsto all’art. 2 del presente contrattonegli altri casi;
c) fasi informative di report con cadenza, di norma, quadrimestrale, da svolgere nelle rispettive sedi di cui alla precedente lettera b), secondo le modalità descritte al successivo suc- cessivo punto 2.8.4.
2.8.2 Di norma entro 30 giorni giorni, ovvero 20 per la DC, dal rilascio delle nuove tracce orarie da parte del Gestore dell’infrastrutturadel- l’infrastruttura, in precedenza all’attivazione della fase di contrattazione con- trattazione di cui al successivo punto 2.8.3, ogni Divisione fornisce alle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti i dati relativi a: - le caratteristiche quantitative per tipologia di servizioservi- zio, articolate per struttura territoriale, della nuova offerta commerciale programmata, corredate da una informativa sulle eventuali innovazioni relative all’impiego del materiale rotabile; - le consistenze numeriche di PDM e PDB, ovvero PDM e PPT per la DC, esistenti all’avvio della procedura pro- cedura negoziale, articolate per impianto; - i report dei principali indicatori gestionali relativi re- lativi all’ultimo semestre in atto contabilizzato ed articolati per impianto; - la ripartizione dei volumi di produzione relativi re- lativi all’offerta commerciale programmata ed articolata per impianto, espressi, rispettivamente, in ore di condotta (diurna e notturna) per i servizi del PDM, ed in ore di scorta (diurna e notturna) per il PDB, ovvero il PPT per la DC, nonchénon- ché, per ognuno di questi, in treni x chilometro/giorno ed in ore di lavoro (diurno e notturno); - la proiezione in termini di impegno complessivo com- plessivo di personale, rispettivamente PDM, PDB e, per la DC, PDM e PPT, articolati per impianto, derivante dai turni di servizio ipotizzati per effetto della proposta di ripartizione dei volumi di produzione di cui all’alinea precedente. Nell’occasione, qualora le aziende lo richiedano per migliorare la produttività e la competitività complessiva delle stesse, potranno essere oggetto di contrattazione le flessibilità previste dall’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF e, in attuazione del medesimo, dal presente art. 13, e con i criteri definiti al precedente punto 2.1,.
2.8.3 Di norma almeno 30 giorni prima, ovvero 20 per la DC, della data fissata per l’entrata in vigore dei nuovi turni di servizio, le parti attivano al livello aziendale competente e, rispettivamente, per i servizi del PDM e del PDB, ovvero del PDM e del PPT per la DC, la fase di contrattazione decentrata de- centrata di cui alla lettera b) del precedente punto 2.8.1. Nell’occasione, sono oggetto di informazione i grafici gra- fici dei servizi elaborati dall’azienda per i quali non sia prevista previ- sta l’adozione delle flessibilità normative espressamente rinviate a questa fase di negoziazione dal CCNL Mobilità/Area AF o dal presente contratto. Nell’occasione, sono invece oggetto di contrattazione contratta- zione i servizi per i quali l’elaborazione aziendale proponga l’adozione delle flessibilità previste dall’art. 27 28 del CCNL MobilitàMo- bilità/Area AF e, in attuazione del medesimo, dal presente art. 13, e con i criteri definiti al precedente punto 2.7.1 e che non siano già state concordate nell’ambito della fase nazionale di Divisione di cui al precedente punto 2.8.22.7.1. Nell’occasione le parti possono altresì concordare modifiche alle originarie proposte aziendali. In caso di intesa fra le parti, la procedura ha termine ed alla data di attivazione entra in vigore la programmazione concordatacon- cordata, la quale - ove nel frattempo fosse attiva una programmazione pro- grammazione provvisoria aziendale - entra comunque in vigore entro 20 giorni dalla data dell’intesa stessa, ovvero alla scadenza eventualmente convenuta fra le parti. Qualora, invece, non sia stata raggiunta un’intesa tra le parti, ovvero tale intesa non sia stata raggiunta in tempo utile per l’attivazione della nuova programmazione, entra provvisoriamente provviso- riamente in vigore la programmazione predisposta dall’azienda dal- l’azienda senza l’adozione delle flessibilità normative elencate nelle Sezioni specifiche del precedente punto 2.7, fatte salve quelle esigibili indicate per ciascuna fattispecie normativa nel presente articolo.
2.8.4 I turni saranno forniti al personale con cadenza mensile e conterranno la programmazione dei servizi, dei riposi ri- posi e delle assenze, per i primi 2 mesi. Conterranno inoltre la programmazione dei soli riposi settimanali per il terzo mese definendone la collocazione e le tipologie di cui al primo alinea della lettera
lettera a) dei precedenti punti 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 ed al primo alinea della lettera b) del precedente punto 2.7.5. I turni saranno forniti con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data di attivazione e mensilmente verrà fornito il report relativo al lavoro mensile effettuato. Qualora le richieste di assenza siano afferenti il riposo ri- poso settimanale potrà essere ridefinita la durata di quest’ultimoquest’ul- timo, fermo restando il rispetto della collocazione e della durata minima contrattualmente prevista. In occasione delle VCO, la visibilità dei servizi programmati pro- grammati potrà essere inferiore a 60 giorni, ma saranno comunque co- munque mantenute la collocazione e la tipologia dei riposi settimanali. In occasione del Cambio Orario di dicembre la visibilità della programmazione dei turni si ridurrà progressivamente fino ad essere inferiore a 30 giorni, mentre in occasione del Cambio Cam- bio Orario di giugno la visibilità della programmazione dei turni sarà di almeno 30 giorni e sarà comunque resa visibile la pianificazione dei riposi settimanali come descritto al precedente pre- cedente primo capoverso.
2.8.5 A livello di unità produttiva di ogni Divisione, ovvero, se richiesto, a livello nazionale, l’azienda procede, di norma con cadenza quadrimestrale, alla fase informativa di report di cui alla lettera c) del precedente punto 2.8.1. Nell’occasione, vengono forniti alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti dati utili a poter verificare l’andamento, nel periodo considerato, dei principali indicatori gestionali, della programmazione dei turni di servizio, degli eventuali ulteriori elementi caratteristici dell’utilizzazione del personale.
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