UOC PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE Determinazioni 1337 25/08/17 RIENTRO IN SERVIZIO E TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DIPENDENTE XXXXX. GESTIONE RISORSE UMANE Determinazioni 1338 29/08/17 ESTARFAPR03 - FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI RADIOFARMACI E PRODOTTI ATTINENTI AI RADIOFARMACI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA MEDIANTE SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDA), AI SENSI DELLART. 55 DEL D. LGS. 50/2016. RETTIFICA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVI RISPARMI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1149 DEL 17/07/2017 FARMACI E DIAGNOSTICI Determinazioni 1339 30/08/17 PROCEDURA APERTA IN MODALITA TELEMATICA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE DELLA DURATA DI 36 MESI PER LA FORNITURA DI APPARECCHI PER ANESTESIA E VENTILATORI POLMONARI DA DESTINARE ALLE AA.SS. DELLA REGIONE TOSCANA (RIF. DET. N. 715/2017): NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. ATTREZZATURE SANITARIE Determinazioni 1340 30/08/17 CONCESSIONE CONGEDO EX ART. 42 D. L.VO 151/2001 DIPENDENTE XXXXX. GESTIONE RISORSE UMANE Determinazioni 1341 30/08/17 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ANIMALI INFESTANTI ED INDESIDERATI DI INTERESSE IGIENICO-SANITARIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLAREA VASTA CENTRO ED ESTAR MAGAZZINO CENTRALIZZATO DI CALENZANO - PROSECUZIONE CONTRATTUALE (PERIODO 01/09/2017 - 31/01/2018) SERVIZI VARI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1342 30/08/17 SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI PRESSO IL PO VALLE DEL SERCHIO - STABILIMENTI OSPEDALIERI DI CASTELNUOVO GARFAGNANA E BARGA. AGGIUDICAZIONE SERVIZI VARI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1343 30/08/17 A.Q. SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI FRONT OFFICE, BACK OFFICE E TELECUP E DELL'ATTIVITA' SANITARIA DI PRELIEVO EMATICO - INTEGRAZIONE CONTRATTUALE PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERISTARIA DI CAREGGI SERVIZI VARI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1344 30/08/17 SERVIZIO DIA ASSISTENZA DOMIDILIARE DIRETT PER LA SDS VERSILIA E PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PROSECUZIONE CONTRATTUALE SERVIZI VARI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1345 31/08/17 SERVIZIO ANALISI DI PROCESSO PER LE STRUTTURE DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO DELLAZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST (RIF. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669 DEL 31/05/2016). PRESA DATTO VARIAZIONE TERMINE VALIDITA AL 18/11/2017. SERVIZI VARI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1346 31/08/17 PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE SULLA QUALE BASARE LAFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DEL DISPOSITIVO MEDICO MATRICE DI GELATINA E TROMBINA UMANA PER USO INTERNO PER LE AZIENDE SANITARIE ED ENTI DELLA REGIONE TOSCANA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. DISPOSITIVI MEDICI Determinazioni 1347 31/08/17 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN COMODATO DUSO GRATUITO DI APPARECCHI PER RISCALDAMENTO FLUIDI E SANGUE PER INFUSIONI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO (DETERMINA NR. 1233/2016) DA DESTINARE ALLAZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST DISPOSITIVI MEDICI Determinazioni 1348 31/08/17 GARA PER LA FORNITURA DI PROTESI DENTALI E APPARECCHI ORTODONTICI DA DESTINARE ALLE AA.SS. DELLA REGIONE TOSCANA: INTEGRAZIONE NOMINA DEL COLLEGIO TECNICO PER LA STESURA DEL CAPITOLATO (N. 756/2016). DISPOSITIVI MEDICI Determinazioni 1349 31/08/17 RETTIFICA DEL PARAGRAFO "PENALI MANUTENZIONTE CORRETTIVA" DEL CAPITOLATO TECNICO DELLA "PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE-QUADRO RELATIVA ALLA FORNITURA IN LOCAZIONE OPERATIVA DI UN SOFTWARE DI PRONTO SOCCORSO DESTINATO ALLE AA.SS./AA.OO. DELLA REGIONE TOSCANA", INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 1094/2017.
Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.
Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
Servizi di trasporto per ferrovia 19 Servizi di trasporto per via d’acqua 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.