PROCEDURE DI RINNOVO E TACITO RINNOVO Clausole campione

PROCEDURE DI RINNOVO E TACITO RINNOVO. In mancanza di disdetta l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno. Gli ASSICURATORI considereranno valida ed efficace esclusivamente la disdetta spedita entro e non oltre 60 giorni prima del termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO. La disdetta potrà essere spedita alternativamente:
PROCEDURE DI RINNOVO E TACITO RINNOVO. In mancanza di disdetta l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno. La Società considererà valida ed efficace esclusivamente la disdetta spedita a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre 60 giorni prima del termine del periodo di assicurazione indicato in polizza. Nel caso in cui alla scadenza dell’annualità assicurativa il fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in polizza all’atto della sottoscrizione risulti aumentato di oltre il 50% e ricadesse in una fascia di fatturato superiore rispetto a quella indicata nella polizza, il premio di rinnovo sarà adeguato al premio relativo alla nuova fascia di fatturato. Tale variazione sarà gestita tramite emissione di appendice contenente il nuovo premio annuo lordo delle rate successive e l’importo da incassare pari alla differenza tra il nuovo premio annuo e quello relativo al o ai periodi di assicurazione precedenti. Nel caso sopraindicato, 90 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione, il Contraente dovrà dare comunicazione scritta alla Società con il dato di fatturato aggiornato. Se nonostante l’aumento il fatturato rimane all’interno della fascia di fatturato indicata nel questionario pre-assuntivo (che forma parte integrante del presente contratto) non è necessaria alcuna comunicazione ed il premio resta invariato.
PROCEDURE DI RINNOVO E TACITO RINNOVO. In mancanza di disdetta l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno. Gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO potranno dare disdetta alla presente POLIZZA con lettera raccomandata A/R o PEC inviata con un preavviso di almeno 60 giorni prima del termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato in POLIZZA. La disdetta potrà essere spedita alternativamente: i. mediante raccomandata A/R, inviata all’INTERMEDIARIO o ad HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONE S.A. (farà fede la data del timbro postale); ii. direttamente dal CONTRAENTE a HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONE S.A tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Nel caso in cui alla scadenza dell'annualità assicurativa il FATTURATO dichiarato dal CONTRAENTE all’atto della sottoscrizione della presente POLIZZA e indicato in POLIZZA risulti aumentato e ricada in una fascia di fatturato superiore rispetto a quella indicata, gli ASSICURATORI provvederanno ad adeguare il PREMIO di rinnovo al premio relativo alla nuova fascia di fatturato adeguando, altresì il LIMITE DI INDENNIZZO secondo quanto stabilito dal Decreto Legge del 22 settembre 2016 e sue successive modifiche. L’ASSICURATO dovrà dare comunicazione del FATTURATO aggiornato agli ASSICU- RATORI tramite l’INTERMEDIARIO entro la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE. Se nonostante l’aumento, il FATTURATO restasse nei limiti della fascia di fatturato indicata in POLIZZA il PREMIO resta invariato e non sarà necessario trasmettere alcuna comunicazione agli ASSICURATORI. L’articolo relativo alla POSTUMA / MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO è interamente sostituito come segue: IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE in caso di cessazione dell'attività del CONTRAENTE durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, la POLIZZA opererà, anche a favore degli eredi del CONTRAENTE in caso di cessazione a seguito di decesso, a copertura delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di TERZI conseguenti ad ERRORI commessi dall’ASSICURATO in data non antecedente la data di RETROATTIVITÀ indicata in POLIZZA ed avanzate per la prima volta nei confronti dell'ASSICURATO nel periodo di 10 anni successivo alla data di cessazione dell'attività debitamente comunicata agli ASSICURATORI entro il termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE. IN CASO DI MUTAMENTI DELLA ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ IN FORMA COLLETTIVA (STUDIO ASSOCIATO O SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI) In tutti i casi di: i. volon...
PROCEDURE DI RINNOVO E TACITO RINNOVO. Qualora l’ASSICURATO presenti o provochi dolosamente una richiesta di INDENNIZZO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA, esageri dolosamente l’ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di TERZI, perderà il diritto ad ogni INDENNIZZO ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro l’ASSICURATO per INDENNIZZI già effettuati e comunque al risarcimento di ogni danno subito. In mancanza di disdetta l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno. Gli ASSICURATORI considereranno valida ed efficace esclusivamente la disdetta spedita entro e non oltre 30 giorni prima del termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO. La disdetta potrà essere spedita alternativamente:

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: