Procedure di vendita. 1. Ai sensi dell’art. 12 della Legge 127/97 sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte. 2. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante: a) asta pubblica; b) trattativa privata preceduta da gara ufficiosa; c) trattativa privata diretta; d) permuta.
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Procedure di vendita. 1. Ai sensi dell’art. 12 della Legge 127/97 sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.
2. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante:
a) asta pubblicaprocedura aperta (artt. 58-60);
b) trattativa privata procedura negoziata preceduta da gara ufficiosaufficiosa (art. 62);
c) trattativa privata direttaprocedura negoziata (art. 61);
d) permutapermuta (art. 63).
3. IlResponsabile del procedimento viene individuato in base alla legge e alle norme organizzative dell'Ente, ferma restando l'assenza di interessi contrastanti fra tale ruolo e i beni da alienare.
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Procedure di vendita. 1. Ai sensi dell’art. 12 della Legge 127/97 127/1997 sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.
2. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante:
a) asta pubblica;
b) trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
c) trattativa privata diretta;
d) permuta.
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