PRODOTTI SOGGETTI A PROMOZIONE Clausole campione

PRODOTTI SOGGETTI A PROMOZIONE. Carne bovina (fresca, refrigerata e congelata) - Carne di maiale (fresca, refrigerata e congelata) - Carne di pollame (fresca, refrigerata e congelata) - Carni ovine e caprine (fresche, refrigerate e congelate) - Formaggio - Prodotti lattiero-caseari (esclusi i formaggi) - Uova - Miele e prodotti dell'apicoltura - Frutta (fresca o secca) - Verdure (fresche, refrigerate e secche), escluso il mais dolce - Preparazioni di verdure, frutta o noci (incluse le olive da tavola) - Olio d'oliva - Cereali - Semi oleosi, esclusi quelli di soia - Alcolici, liquori e vermouth - Vino, cidre e aceto - Birra - Cioccolato e prodotti derivati - Pane, pasticceria, torte, confetteria, biscotti e altri prodotti da forno - Pasta - Sale - Pasta di senape - Zucchero - Oli vegetali diversi da quelli di oliva - Caffè e tè - Preparazioni di carne - Altri prodotti ammissibili - Prodotti della pesca e dell'acquacoltura - Granturco dolce - Bevande a base di estratti vegetali Il progetto promuoverà e informerà sui prodotti con il logo biologico europeo. L'obiettivo è posizionare i produttori biologici europei (in generale) come scelta ottimale per i consumatori nel mercato interno. L'attenzione a specifici produttori italiani e tedeschi è chiaramente una caratteristica del progetto, ma si colloca a un secondo livello. I prodotti biologici dei beneficiari coinvolti nella promozione e nell'informazione saranno diffusi con una visione integrativa delle politiche biologiche europee. Si spera infatti che le attività confluiscano in un'unica visione europea del "prodotto biologico europeo e del logo".

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  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.