Profili formativi. I profili formativi per ciascuna delle figure professionali sopra indicate sono riportati nell’Allegato B al presente CCNL.
Profili formativi. (1) In allegato al presente Contratto sono indicati, per ciascun comparto, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell'articolo 49, comma 5 ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nel caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell’ente bilaterale competente. L’ente bilaterale del Turismo competente per territorio invia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all’EBNT per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione collettiva del settore.
(2) Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa attestazione nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l’EBNT potrà stipulare apposita convenzione con l’ISFOL.
(3) Le diposizioni contenute nel presente capo si applicano a partire dal 1° gennaio 2010 e, in quanto applicabili, si rivolgono anche agli apprendisti assunti prima della data di stipula del presente accordo.
Profili formativi. I profili formativi per ciascuna delle figure professionali sopra indicate sono riportati nell’Allegato B al presente CCNL. Le figure professionali ed i profili formativi potranno essere integrati con specifico accordo tra le parti stipulanti il presente CCNL, ovvero tra le parti a livello aziendale, qualora le imprese, in relazione alle esigenze produttive, lo richiedano.
Profili formativi. (1) In allegato al presente Contratto sono indicati i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell'articolo 44, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015. Nel caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell’ente bilaterale competente. L’ente bilaterale competente per territorio invia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all’EBNT per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione collettiva del Settore.
(2) Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa attestazione l’EBNT potrà stipulare apposita convenzione con l’INAPP.
Profili formativi. Ai sensi delle disposizioni vigenti, ferma restando la competenza delle Regioni in materia da realizzarsi previa intesa con le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL, per quanto attiene ai profili formativi per l’apprendistato professionalizzante si fa riferimento agli allegati 1 e 2. Le parti si incontreranno entro il 29 febbraio 2008 per eventuali modifiche o integrazioni a quanto contenuto nei menzionati allegati.
Profili formativi. Essendo rivolta a soggetti particolarmente giovani, la materia non è affidata alla discrezionalità dell’impresa, ma alla regolamentazione regionale. Il legislatore si è poi preoccupato di: A) evitare la “latitanza” delle Regioni nella regolamentazione dell’istituto: qualora queste non provvedano al riguardo, si prevede che la materia sia disciplinata a livello ministeriale (Min. lav.) (art. 43, co.3); B) formalizzare per iscritto (mediante un protocollo sottoscritto dal datore di lavoro) tutti gli elementi (compresi i crediti riconoscibili) del percorso formativo (art 43, co.6); C) limitare le ore di formazione di sola aula (fuori dell’azienda o di laboratori), che non può essere superiore mediamente al 50% (art. 43, co.6).
Profili formativi. I profili formativi individuano le relative conoscenze e competenze necessarie alle figure professionali di seguito indicate: • addetto all’amministrazione; • responsabile amministrativo di stabilimento; • addetto commerciale; • responsabile qualità – responsabile laboratorio; • assistente/capoturno; • capo servizi meccanici; • manutentore elettrico – elettromeccanico – elettronico; • manutentore generico polivalente; • manutentore meccanico; • operatore esterno di ciclo tecnologico con sala centralizzata; • operatore polifunzionale di cava; • analista di laboratorio. Le Parti si danno atto che i programmi formativi concordati, oltre allo sbocco professionale determinato dal presente verbale di accordo, pos- sono creare le premesse per ulteriori evoluzioni professionali e conse- guenti avanzamenti di inquadramento – verificabili a livello aziendale tra Direzione ed R.S.U.. Appartengono all’area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi e operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qua- lificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le pro- blematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell’ambito delle direttive e obiettivi specifi- ci definiti dall’Azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di espe- rienza specialistica consolidata. Addetti ai vari servizi amministrativi di stabilimento o unità commerciali (o di sede).
Profili formativi. I seguenti profili formativi si articolano in una parte uguale per tutti attinente alle competenze tecnico professionali generali e in una parte differenziata attinente alle competenze tecnico professionali specifiche. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno per valutare eventuali armonizzazioni.
Profili formativi. Le parti individuano di seguito i profili formativi valevoli per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere nell'industria della gomma-materie plastiche-cavi elettrici ed affini. I contenuti formativi a carattere trasversale vengono qui definiti in attesa che le regioni rendano disponibile l'offerta formativa pubblica, così come previsto dall'art. 4, comma 3 del decreto legislativo n. 167/2011. Il profilo formativo consiste nell'insieme di conoscenze e competenze necessarie per conseguire la qualificazione professionale, suddivise in "di base e trasversali" (comuni per tutte le figure di apprendista) e "specifiche" (conoscenze e competenze di carattere professionalizzante). Le competenze "specifiche" sono definite in modo differenziato per ciascun gruppo di figure professionali comprese nelle "aree funzionali" di cui all'art. 4 e al relativo Allegato 2 del presente contratto: amministrazione; commerciale e logistica; manutenzione; personale, organizzazione ed e.d.p.; produzione; qualità; ricerca e sviluppo; servizi vari, nonché per le mansioni individuate e convenute in sede aziendale in applicazione delle norme contrattuali nazionali sulla classificazione del personale. I profili sono ulteriormente articolati in diversi gradi di complessità per tenere conto dei livelli di professionalità presenti nelle aree. I profili potranno essere revisionati periodicamente a cura delle parti stipulanti il presente contratto. Profili formativi per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere nell'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e nell'industria della trasformazione di materie plastiche
Profili formativi. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni dall'art. 49, 5º comma, del decreto legislativo n. 276/2003, le parti individuano di seguito i profili formativi valevoli per l'apprendistato professionalizzante nell'industria della gomma - materie plastiche - cavi elettrici ed affini. Il profilo formativo consiste nell'insieme di conoscenze e competenze necessarie per conseguire la qualificazione professionale, suddivise in "trasversali" (comuni per tutte le figure di apprendista) e "specifiche" (conoscenze e competenze di carattere professionalizzante). Nei profili formativi le competenze "specifiche" sono definite in modo differenziato per ciascun gruppo di figure professionali comprese nelle "aree funzionali" di cui all'art. 4 e al relativo Allegato 2 del presente contratto: amministrazione; commerciale e logistica; manutenzione; personale, organizzazione ed E.D.P.; produzione; qualità; ricerca e sviluppo; servizi vari, nonché per le mansioni individuate e convenute in sede aziendale in applicazione delle norme contrattuali nazionali sulla classificazione del personale. I profili sono ulteriormente articolati in diversi gradi di complessità per tenere conto dei livelli di professionalità presenti nelle aree. I profili potranno essere revisionati periodicamente a cura dell'Organismo bilaterale di categoria per la formazione in relazione alle modifiche organizzative e/o produttive verificatesi nel settore, nonché agli esiti del monitoraggio che le parti stipulanti effettueranno in merito all'applicazione dell'istituto. Le parti si danno atto che copia della presente regolamentazione è stata congiuntamente trasmessa alle regioni il 19 giugno 2006. TuttoLavoroOro 03/2012 INDICITALIA Pagina 77 di 94