Proporzionalità delle sanzioni. 1. Le sanzioni vanno applicate in relazione alla gravità della mancanza e nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità. 2. Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati secondo i seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento; b) grado di negligenza, imprudenza o imperizia tenuto conto della prevedibilità dell’evento; c) rilevanza degli obblighi violati; d) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata; e) grado di danno o di pericolo causato all’Amministrazione, utenti o a terzi o al disservizio determinatosi; f) esistenza di circostante aggravanti o attenuanti con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio e al comportamento verso gli utenti; g) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo fra loro. 3. La recidiva, nell’ambito di un biennio, comporta una sanzione di maggior gravità. 4. A più mancanze compiute da un dipendente con un’unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diverse gravità.
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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Proporzionalità delle sanzioni. 1. Le sanzioni vanno applicate in relazione alla gravità della mancanza e nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità.
2. Il tipo e l’entità l‟entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati secondo i seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento;
b) grado di negligenza, imprudenza o imperizia tenuto conto della prevedibilità dell’eventodell‟evento;
c) rilevanza degli obblighi violati;
d) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata;
e) grado di danno o di pericolo causato all’Amministrazioneall‟Amministrazione, utenti o a terzi o al disservizio determinatosi;
f) esistenza di circostante aggravanti o attenuanti con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito nell‟ambito del biennio e al comportamento verso gli utenti;
g) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo fra loro.
3. La recidiva, nell’ambito nell‟ambito di un biennio, comporta una sanzione di maggior gravità.
4. A più mancanze compiute da un dipendente con un’unica un‟unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diverse gravità.
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