Proprietari di una casa mobile Clausole campione

Proprietari di una casa mobile. Quale proprietario privato di case mobili o di roulotte non im- matricolate, con luogo di stazionamento fisso. Committente privato fino a CHF 100000.– di costi complessivi secondo il Codice dei costi di costruzione 2 per stabili e il Codi- ce dei costi di costruzione 4 per le sistemazioni esterne, inclusi le prestazioni proprie e gli onorari. Lo stipulante è tenuto ad attenersi alle linee guida e alle dispo- sizioni rilasciate dalle autorità e dalla SUVA nonché alle regole generali riconosciute dell’arte edilizia. Prima dell’inizio dei lavori nel terreno, gli assicurati devono verificare i piani presso gli uffi- ci competenti e procurarsi le indicazioni sull’esatta ubicazione delle condutture sotterranee. Gli assicurati sono tenuti ad adottare tutte le misure per proteg- xxxx gli oggetti edili adiacenti secondo le regole riconosciute dall’arte dell’edilizia, anche se tali misure risultano necessarie solo nel corso dei lavori di demolizione o costruzione. Sono assicurati i danni alle cose che una persona assicurata ha preso in consegna o in prestito oppure a noleggio per l’uso, la lavorazione, la custodia o il trasporto. Per i locali sono valide le disposizioni secondo l’articolo J, cifra 6 (Locatari o affittuari) delle presenti Condizioni generali. Per ogni caso di sinistro l’as- sicurato ha una franchigia di CHF 200.–. Per danni causati dall’utilizzo di veicoli a motore di terzi

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).