Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione. La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento. Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta. Resta fermo che per il tentativo di conciliazione, ove sussista l’obbligatorietà della stessa, per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente un organismo che- abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio- abbia sede, a scelta del contraente, nella medesima provincia dello stesso.
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Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione. La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento. Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta. Resta fermo che per il tentativo I servizi oggetto del presente contratto, al momento dell’indizione, non costituiscono oggetto di conciliazione, ove sussista l’obbligatorietà della stessa, per le controversie riguardanti l’applicazione convenzioni CONSIP e l’esecuzione non sono disponibili nel MEPA. Il contratto stipulato all’esito della presente polizza è competente un organismo che- abilitato a norma procedura é sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell’art.1, comma 7, del D.L. 95/2012 [come convertito con L.n. 135/2012], in caso di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o i consigli degli ordini professionali e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la camera possibilità per il contraente di commercio- abbia sede, a scelta del contraente, nella medesima provincia dello stessoadeguarsi ai predetti corrispettivi eventualmente più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni.
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Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione. La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento. Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta. Resta fermo che per il tentativo di conciliazione, ove sussista l’obbligatorietà della stessa, per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente un organismo che- abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio- abbia sede, a scelta del contraente, nella medesima provincia dello stesso.Stesso
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Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione. La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento. Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta. Resta fermo che per il tentativo di conciliazione, ove sussista l’obbligatorietà della stessa, per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente un organismo che- che− abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio- commercio− abbia sede, a scelta del contraente, nella medesima provincia dello stessoStesso.
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Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione. La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento. Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta. Resta fermo che per il tentativo di conciliazione, ove sussista l’obbligatorietà della stessa, per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente un organismo che- abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio- abbia sede, a scelta del contraente, nella medesima provincia dello stessoStesso.
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