CAPITALI ASSICURATI. I capitali assicurati sono quelli indicati nella Scheda di offerta tecnica.
CAPITALI ASSICURATI. Il capitale garantito per ciascun Assicurato è determinato in base a quanto previsto dal CCNL o accor- do o regolamento aziendale, o da norme statutarie o di regolamento interno, viene comunicato dal Contraente all'inizio di ciascun periodo assicurativo e in caso di modifica, e risulta esclusivamente dalla Polizza e dalle Appendici emesse dalla Società. In ogni caso il capitale assicurato deve essere definito in base a criteri omogenei ed indipendenti dalla diretta volontà dei singoli Assicurati.
CAPITALI ASSICURATI. La garanzia si intende prestata per i seguenti capitali arrotondati al migliaio superiore:
a) per personale non dirigente: - in caso di morte, per l’importo ottenuto moltiplicando per 7 volte la retribuzione annua così come definita al successivo art. 25; - in caso di danno biologico permanente, per l’importo ottenuto moltiplicando per 8 volte la retribuzione annua così come definita al successivo art. 25.
b) per i Terzi assicurati: - in caso di morte, per l’importo ottenuto moltiplicando per 7 volte il compenso convenzionale così come definito al successivo art. 25; - in caso di danno biologico permanente, per l’importo ottenuto moltiplicando per 8 volte il compenso
CAPITALI ASSICURATI. Assicurazione automatica in caso di adesione : euro 40.000,00 con possibilità di estensione ad euro 105.000
CAPITALI ASSICURATI. I capitali assicurati sono quelli comunicati dal Contraente e sono stabiliti in base alle norme contenute nei CCNL di categoria oppure nel Contratto e/o Accordo e/o Regolamento Aziendale. Essi saranno comunque rispondenti a criteri uniformi, indipendenti dalla volontà dei singoli Assicurati; tali criteri vengono resi noti agli Assicurandi a mezzo appropriata comunicazione aziendale.
CAPITALI ASSICURATI. I capitali assicurati all'inizio di ogni periodo assicurativo sulle singole teste sono comunicati dal Contraente e sono stabiliti in base alle norme contenute nel Contratto, nell’Accordo e/o nel Regolamento Aziendale. Tali capitali saranno comunque rispondenti a criteri oggettivi uniformi e indipendenti dalla volontà dei singoli assicurati. In caso di morte o di accertata invalidità totale e permanente dell’Assicurato, sempreché questi sia incluso in assicurazione e il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, verrà corrisposto il capitale assicurato sopra definito.
CAPITALI ASSICURATI. PER LE GARANZIE INFORTUNI
CAPITALI ASSICURATI. Il capitale assicurato per ciascun dipendente assicurato è pari a € 36.200,00
CAPITALI ASSICURATI. I capitali assicurati sono stabiliti in base a criteri uniformi, indipendenti dalla volontà dei singoli Assicurati.
CAPITALI ASSICURATI. Il capitale assicurato per ogni testa è pari a € 220.000,00.