OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO Clausole campione

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. 1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità 1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate; 1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore. 2. Obbligo di denuncia del sinistro Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore. 3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno 3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria. 3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente. 3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente. 3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico. L’essiccamento artificiale è ammesso unicamente con il previo consenso dell’Assicuratore.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, il contraente deve darne avviso scritto alla società o al broker, entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Ai fini della garanzia RCO l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermo restando il termine della denuncia del sinistro previsto nel presente articolo, del pari l’assicurato deve dare comunicazione alla società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell’INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. La denuncia di Xxxxxxxx deve essere inviata entro 3 giorni da quando il Contraente ne ha avuto la possibilità, attraverso una delle seguenti modalità: L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, il Contraente o l’assicurato devono darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni dal momento in cui il settore o l’ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l’Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, il Contraente o l’assicurato devono darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri della richiesta risarcitoria del terzo. Ai fini della garanzia R.C.O. devono essere denunciati soltanto: ✓ i sinistri mortali; ✓ i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria o amministrativa a norma di legge – in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta; ✓ domande o azioni proposte dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell’INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii., trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società che gestisce i sinistri entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza a parziale deroga dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato inoltra denuncia alla Società per tramite del Broker, entro 30 (trenta) giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, la data, il luogo, le cause del sinistro e i riferimenti di eventuali testimoni. Inoltre dovranno essere inviate con analoga modalità le relazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute. Il Contraente dovrà poi far seguire, nel più breve tempo possibile, ulteriore eventuale documentazione. La denuncia deve essere corredata da una relazione che attesti l’utilizzo del veicolo per motivi legati all’attività lavorativa. Il Contraente provvederà a rimessare con proprio personale o a mezzo telesoccorso, di cui all’art.53 del presente Contratto presso l’Officina Convenzionata di cui all’art.60 del presente Contratto.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. Qualora si verifichi un danno materiale che potrebbe comportare un’interruzione d'esercizio, o si sia già verificato un danno da interruzione, è necessario provvedere, per quanto possibile, a evitare o ridurre il danno in parola. A tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.