Qualifiche professionali Clausole campione

Qualifiche professionali. 1. L'ordinamento del personale di cui all’articolo 78 di seguito indicato con il termine “professionisti”, è articolato nelle seguenti qualifiche professionali: a) prima qualifica professionale; b) seconda qualifica professionale. 2. Nella prima qualifica professionale operano i professionisti laureati abilitati all'esercizio delle relative professioni, con iscrizione ai pertinenti ordini o registri. I professionisti della prima qualifica sono organizzati nelle seguenti aree professionali: tecnica, legale, medica, psicologica e di revisione contabile. 3. Nella seconda qualifica professionale operano i professionisti diplomati abilitati all'esercizio delle relative professioni, con iscrizione ai pertinenti collegi. I professionisti della seconda qualifica sono organizzati nelle seguenti aree professionali: periti, geometri.
Qualifiche professionali. Il Fornitore di servizi sanitari dichiara e garantisce in qualsiasi circostanza, anche a nome del proprio personale sanitario operante ai fini del presente Accordo, di possedere tutte le qualifiche, licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia (compresi i regolamenti degli enti medici pertinenti) in Italy per l’esercizio della professione medica, impegnandosi inoltre a mantenere tali qualifiche, licenze ed autorizzazioni per l'intera durata del Protocollo di mutua cooperazione, impegnandosi a fornire la documentazione di accompagnamento a sostegno di tali qualifiche, licenze ed autorizzazioni a INTL.SOS. Il Fornitore di servizi sanitari si impegna altresì a produrre copia documentale dell'avvenuto rinnovo di tali registrazioni, e ad informare tempestivamente INTL.SOS in caso di revoca o di annullamento delle stesse, o qualora il personale del Fornitore di servizi sanitari sia soggetto ad eventuali azioni disciplinari.
Qualifiche professionali. Iscrizioni ad Albi Professionali
Qualifiche professionali. Il personale impiegato dovrà possedere una qualificazione professionale rispondente alle mansioni assegnategli ed essere professionalmente idoneo a garantire il perfetto e rapido funzionamento dei servizi.
Qualifiche professionali. La qualifica professionale è il raggiungimento di uno standard di conoscenze, abilità e competenze relativo ad un settore della formazione ed istruzione professionale. Documentazione da presentare: La Conferenza dei Servizi, ovvero una riunione in cui sono presenti i rappresentanti di diversi Mi- nisteri, esamina le istanze sulle quali si è conclusa l’istruttoria da parte dell’Ufficio competente e, qualora sia favorevole, entro quattro mesi l’ufficio competente emana un apposito decreto di ri- conoscimento del titolo professionale conseguito all’estero. Esercitare l’attività Occorre trasmettere il decreto di riconoscimento della qualifica professionale alla Camera di Com- mercio competente per territorio di residenza per essere iscritti nel Registro delle imprese se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Qualifiche professionali. Contiene esemplificazioni di Qualifiche Professionali afferenti al Profilo, relative ai contratti di apprendi- stato attivati o potenzialmente attivabili nel territorio regionale. L’esemplificazione intende offrire un orientamento per facilitare l’individuazione del profilo professiona- le di riferimento, pur sapendo che le denominazioni attualmente adottate sono più articolate facendo riferimento alla codifica IstAt. Inoltre è stata sempre inserita tra le Qualifiche di ogni Profilo anche una voce generica“Altri addetti …”, ove possono trovare collocazione le eventuali denominazioni diverse o nuove non espressamente riportate nell’elenco.
Qualifiche professionali. 1. L’Amministratore svolge la propria attività con diligenza, lealtà, competenza e trasparenza. 2. Egli comunica ai singoli condòmini degli edifici amministrati i dati utili ad attestare la propria competenza. Rende noti il titolo di studio, il curriculum, le certificazioni di qualità e gli attestati di formazione professionale posseduti all’atto dell’incarico e quelli che acquisisce durante il suo svol- gimento, oltre a tutte le informazioni sulla propria attività che egli reputi utili; tali notizie sono co- municate secondo verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di riservatezza. 3. Se autorizzato dall’Associazione alla quale aderisce, egli può utilizzarne il logo e i segni distinti- vi; inoltre può richiamare la propria iscrizione, specificando la categoria associativa a cui appartie- ne. In ogni caso, queste facoltà possono essere esercitate solo nel periodo in cui sussiste il rapporto associativo. 4. L’Amministratore contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (1).
Qualifiche professionali. Gli operatori assegnati al Servizio Nido d’Infanzia dovranno avere adeguata professionalità e, più specificatamente: -Il coordinatore dovrà possedere, oltre ad un’esperienza professionale attestata -Gli inservienti/assistenti dovranno possedere uno dei titoli di studio sotto specificati: