Common use of Quinto d’obbligo ed equo compenso Clause in Contracts

Quinto d’obbligo ed equo compenso. 1. Come stabilito dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43). 2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l’esecutore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l’esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 74 e l’imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge. 3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5, modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantità originaria, l’esecutore avrà diritto ad un equo compenso. Tale compenso non potrà mai superare un quinto dell’importo del contratto originario.

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Samples: Construction Contract, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Quinto d’obbligo ed equo compenso. 1. Come stabilito dall’art. 106dall’art.106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016n.50/2016, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43)dell’Art.46. 2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l’esecutore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l’esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 74 dell'Art.69 e l’imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge. 3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5all’Art.5, modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantità originaria, l’esecutore avrà diritto ad un equo compenso. Tale compenso non potrà mai superare un quinto dell’importo del contratto originario. Se non diversamente concordato dalle parti l’entità del compenso sarà pari alla somma del 10 per xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xx xxx x xx xxxx) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20 per cento (un quinto) dell’importo originario, calcolato sulla sola parte che supera tale limite (del 20 per cento).

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Quinto d’obbligo ed equo compenso. 1. Come stabilito dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43). 2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l’esecutore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l’esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 74 67 e l’imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge. 3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5lavorazione, modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantità originaria, l’esecutore avrà diritto ad un equo compenso. Tale compenso non potrà mai superare un quinto dell’importo del contratto originario.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Quinto d’obbligo ed equo compenso. 1. Come stabilito dall’art. 10610 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016145, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43). 2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore all’appaltatore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l’esecutore l’appaltatore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l’esecutore l’appaltatore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’esecutore all’appaltatore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore dell’appaltatore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 74 e l’imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell’esecutore dell’appaltatore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge. 3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5, modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantità originaria, l’esecutore l’appaltatore avrà diritto ad un equo compensocompenso ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145. Tale compenso non potrà mai superare un quinto dell’importo del contratto originario. Se non diversamente concordato dalle parti l’entità del compenso sarà pari alla somma del 10 per cento delle variazioni (in più o in meno) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20 per cento dell’importo originario, calcolato sulla parte che supera tale limite (del 20 per cento).

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Quinto d’obbligo ed equo compenso. 111. Come stabilito dall’art. 106, 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 4342). 212. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC, comunicazione P.E.C. // A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione P.E.C. // A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l’esecutore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l’esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’esecutore all’ esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 74 e l’imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge. 313. Nel caso di cui al comma 12, qualora Qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5, modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantità originaria, l’esecutore avrà diritto ad un equo compensocompenso (art. 1664, comma secondo, C.C.). Tale compenso non potrà mai superare un quinto dell’importo del contratto originario. Se non diversamente concordato dalle parti l’entità del compenso sarà pari alla somma del 10 per xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xx xxx x xx xxxx) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20 per cento dell’importo originario, calcolato sulla parte che supera tale limite (del 20 per cento).

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Quinto d’obbligo ed equo compenso. 111. Come stabilito dall’art. 106, 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’artdel precedente art. 4342). 212. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC, comunicazione P.E.C. // A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione P.E.C. // A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l’esecutore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l’esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’esecutore all’ esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 74 e l’imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge. 313. Nel caso di cui al comma 12, qualora Qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5, modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantità originaria, l’esecutore avrà diritto ad un equo compensocompenso (art. 1664, comma secondo, C.C.). Tale compenso non potrà mai superare un quinto dell’importo del contratto originario. Se non diversamente concordato dalle parti l’entità del compenso sarà pari alla somma del 10 per xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xx xxx x xx xxxx) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20 per cento dell’importo originario, calcolato sulla parte che supera tale limite (del 20 per cento).

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Quinto d’obbligo ed equo compenso. 1. Come stabilito dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’artdell’Art.45. 43).ARPAS Protocollo Arrivo N. 47589/2022 del 30-12-2022 Doc. Principale - Class. T.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente 2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l’esecutore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l’esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 74 dell'Art.68 e l’imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge. 3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5all’ Art.5 , modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantità originaria, l’esecutore avrà diritto ad un equo compenso. Tale compenso non potrà mai superare un quinto dell’importo del contratto originario. Se non diversamente concordato dalle parti l’entità del compenso sarà pari alla somma del 10 per xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xx xxx x xx xxxx) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20 per cento (un quinto) dell’importo originario, calcolato sulla sola parte che supera tale limite (del 20 per cento).

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Samples: Service Agreement

Quinto d’obbligo ed equo compenso. 1. Come stabilito dall’art. 10610 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016145, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43). 2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore all’appaltatore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l’esecutore l’appaltatore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l’esecutore l’appaltatore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’esecutore all’appaltatore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore dell’appaltatore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 74 e l’imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell’esecutore dell’appaltatore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge. 3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5, modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantità originaria, l’esecutore avrà diritto ad un equo compenso. Tale compenso non potrà mai superare un quinto dell’importo del contratto originario.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Quinto d’obbligo ed equo compenso. 1. Come stabilito dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43)dell’Art.46. 2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l’esecutore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l’esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 74 dell'Art.68 e l’imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge. 3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5all’Riferimento non valido, modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantità originaria, l’esecutore avrà diritto ad un equo compenso. Tale compenso non potrà mai superare un quinto dell’importo del contratto originario. Se non diversamente concordato dalle parti l’entità del compenso sarà pari alla somma del 10 per xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xx xxx x xx xxxx) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20 per cento (un quinto) dell’importo originario, calcolato sulla sola parte che supera tale limite (del 20 per cento).

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Samples: Contract for the Execution of Works

Quinto d’obbligo ed equo compenso. 1. Come stabilito dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/201650/2016 e ss.mm.ii., se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43). 2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l’esecutore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l’esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 74 e l’imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge. 3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5, modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantità originaria, l’esecutore avrà diritto ad un equo compenso. Tale compenso non potrà mai superare un quinto dell’importo del contratto originario. Se non diversamente concordato dalle parti l’entità del compenso sarà pari alla somma del 10 per xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xx xxx x xx xxxx) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20 per cento (un quinto) dell’importo originario, calcolato sulla sola parte che supera tale limite (del 20 per cento).

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Samples: Appalto

Quinto d’obbligo ed equo compenso. 1. Come stabilito dall’art. 106, comma 12 161 del D.Lgs. D.P.R. n. 50/2016207/2010, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43). 2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l’esecutore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l’esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 74 e l’imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge. 3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5, modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantità originaria, l’esecutore avrà diritto ad un equo compensocompenso ai sensi dell’art. 161, comma 16, del D.P.R. n. 207/2010. Tale compenso non potrà mai superare un quinto dell’importo del contratto originario. Se non diversamente concordato dalle parti l’entità del compenso sarà pari alla somma del 10 per xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xx xxx x xx xxxx) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20 per cento dell’importo originario, calcolato sulla parte che supera tale limite (del 20 per cento).

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Samples: Contratto d'Appalto

Quinto d’obbligo ed equo compenso. 1. Come stabilito dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43)dell’Art.45. 2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l’esecutore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l’esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 74 dell'Art.68 e l’imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge. 3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5all’Art.5 , modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantità originaria, l’esecutore avrà diritto ad un equo compenso. Tale compenso non potrà mai superare un quinto dell’importo del contratto originario. Se non diversamente concordato dalle parti l’entità del compenso sarà pari alla somma del 10 per xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xx xxx x xx xxxx) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20 per cento (un quinto) dell’importo originario, calcolato sulla sola parte che supera tale limite (del 20 per cento).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Quinto d’obbligo ed equo compenso. 1. Come stabilito dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43)dell’Art.46. 2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l’esecutore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l’esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 74 dell'Art.68 e l’imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge. 3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5all’Art.115.6, modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantità originaria, l’esecutore avrà diritto ad un equo compenso. Tale compenso non potrà mai superare un quinto dell’importo del contratto originario. Se non diversamente concordato dalle parti l’entità del compenso sarà pari alla somma del 10 per xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xx xxx x xx xxxx) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20 per cento (un quinto) dell’importo originario, calcolato sulla sola parte che supera tale limite (del 20 per cento).

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Samples: Contract for the Execution of Works

Quinto d’obbligo ed equo compenso. 1. Come stabilito dall’art. 106, comma 12 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, l’appaltatore l’esecutore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43). 2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l’esecutore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l’esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 74 e l’imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge. 3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5, modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantità originaria, l’esecutore avrà diritto ad un equo compensocompenso ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145. Tale compenso non potrà mai superare un quinto dell’importo del contratto originario. Se non diversamente concordato dalle parti l’entità del compenso sarà pari alla somma del 10 per xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xx xxx x xx xxxx) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20 per cento dell’importo originario, calcolato sulla parte che supera tale limite (del 20 per cento).

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto