Quota individuale gestione pratica Clausole campione

Quota individuale gestione pratica. Alidays richiede la corresponsione dell’importo di € 70,00 oltre al prezzo del pacchetto turistico a titolo di quota relativa alla gestione della pratica (corrispondenza varia, telefono, spedizione documenti di viaggio, gestione amministrativa, assicurazione medico-bagaglio base, ecc.).
Quota individuale gestione pratica. C.T. Tour Operator richiede la corresponsione dell’importo di € 40,00 (€ 20,00 per i bambini) oltre al prezzo del pacchetto turistico a titolo di quota relativa alla gestione della pratica (corrispondenza varia, telefono, spedizione documenti di viaggio, gestione amministrativa, assicurazione medico-bagaglio base, ecc.).

Related to Quota individuale gestione pratica

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Dirigenti sindacali Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.; b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (1), nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse; c) della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994. L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lett. a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all'art. 18 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994. I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli Organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lett. a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue. Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo. (1) Come modificato dagli esiti referendari dell'11 giugno 1995 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28 settembre 1995: "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle Associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le Rappresentanze sindacali possono istituire Organi di coordinamento.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Fondo Sociale Europeo (FSE) 2008-0061 MLPS DG POF - OB. CONVERGENZA ASSE C - QUOTA FSE 11.320,26 0,00 11.320,26 0,00 Nota formale di riaccertamento del credito prot. n. 9277 del 19/12/2018; prot. n. 3912 del 20/06/2019; prot. n. 10316 del 24/07/2019 Anpal; prot. 11693 del 11/06/2021 Anpal - prot. 19004 del 22/11/2021 ANPAL - prot. 14566 del 14/12/2021 Inapp Crediti relativi a rapporti contrattuali/convenzionali amministrativamente chiusi 2.01.01.01.001.02 'Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto 2008-0064 MLPS DG POF - OB. CONVERGENZA ASSE F - QUOTA FDR 10.358,09 0,00 10.358,09 0,00 Nota formale di riaccertamento del credito prot. n. 9277 del 19/12/2018; prot. n. 3912 del 20/06/2019; prot. n. 10316 del 24/07/2019 Anpal; prot. 11693 del 11/06/2021 Anpal - prot. 19004 del 22/11/2021 ANPAL - prot. 14566 del 14/12/2021 Inapp Crediti relativi a rapporti contrattuali/convenzionali amministrativamente chiusi 2.01.01.01.001.02 'Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto 2008-0076 MLPS DG POF - OB. C.R.O. ASSE A - QUOTA FDR 15.195,05 0,00 15.195,05 0,00 Nota formale di riaccertamento del credito prot. n. 9277 del 19/12/2018; prot. n. 3912 del 20/06/2019; prot. n. 10316 del 24/07/2019 Anpal; prot. 11693 del 11/06/2021 Anpal - prot. 19004 del 22/11/2021 ANPAL - prot. 14566 del 14/12/2021 Inapp Crediti relativi a rapporti contrattuali/convenzionali amministrativamente chiusi 2.01.01.01.001.02 'Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto 2008-0078 MLPS DG POF - OB. C.R.O. ASSE C - QUOTA FDR 9.464,91 0,00 9.464,91 0,00 Nota formale di riaccertamento del credito prot. n. 9277 del 19/12/2018; prot. n. 3912 del 20/06/2019; prot. n. 10316 del 24/07/2019 Anpal; prot. 11693 del 11/06/2021 Anpal - prot. 19004 del 22/11/2021 ANPAL - prot. 14566 del 14/12/2021 Inapp Crediti relativi a rapporti contrattuali/convenzionali amministrativamente chiusi 2.01.01.01.001.02 'Finanziamenti dei Ministeri per iniziative dell'Istituto 2009-0034 MLPS DG MERCATO DEL LAVORO / OB. CONVERGENZA - ASSE A - QUOTA FDR 50.838,06 0,00 50.838,06 0,00 Nota formale di riaccertamento del credito prot. n. 9277 del 19/12/2018; prot. n. 3912 del 20/06/2019; prot. n. 10316 del 24/07/2019 Anpal; prot. 11693 del 11/06/2021 Anpal - prot. 19004 del 22/11/2021 ANPAL - prot. 14566 del 14/12/2021 Inapp Crediti relativi a rapporti contrattuali/convenzionali amministrativamente chiusi 2.01.05.01.005.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro stradale, tra due veicoli definito in base alla cosidetta convenzione di indennizzo diretto, ove ti sia attribuita la responsabilità principale, puoi evitare l'applicazione del malus, e quindi la maggiorazione del premio, rimborsando gli importi liquidati direttamente alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA. Per maggiori dettagli e informazioni devi consultare il sito xxx.xxxxxx.xx. Qualora il sinistro sia invece definito al di fuori della convenzione indennizzo diretto, puoi evitare l'applicazione del malus offrendo alla Compagnia, in occasione della scadenza annuale di rinnovo, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa. Quanto sopra non è applicabile nel caso in cui la Polizza sia stata stipulata con "formula tariffaria Franchigia".

  • Tipologia del contratto Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati