QUOTA VARIABILE. 1. A decorrere dal 01.01.2004, le quote già destinate ai professionisti per: a) la partecipazione a programmi o progetti regionali e aziendali con particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica anche relativamente a situazioni di emergenza sanitaria e di realizzazione di “Progetti obiettivo” previsti dal P.S.N.; b) il raggiungimento degli obiettivi dai programmi regionali ed aziendali e il rispetto da parte del professionista dei livelli di spesa programmata; c) la partecipazione a programmi e progetti finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa; d) le attività esterne di cui all’art. 32; e) le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art.30, comma 14; f) indennità specifica di categoria all’art.44, comma 3; g) le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui all’art. 46; costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 3,205 per ora di attività. Tale fondo è aumentato di euro 0.245 dal 31.12 2004 e di euro 0.22 dal 31.12.2005. 2. Il fondo si arricchirà anche dalle quote di anzianità resesi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli professionisti; tale fondo è ripartito sulla base degli accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi come determinati dal D.P.R. 446/2001. 3. In ciascuna regione, il fondo di cui al comma 1 deve essere incrementato dell’ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR 446/2001, per effetto degli Accordi regionali vigenti, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cui all’art. 31 del presente Accordo. 4. Dal 1.1.2004 tutti i professionisti convenzionati a tempo indeterminato e determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione di una quota oraria e/o per obiettivi definita dagli Accordi regionali. 5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun professionista titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato e determinato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,285 fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005. 6. In attesa della stipula degli Accordi regionali, ai professionisti spetta il compenso previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni aggiuntive di cui all’art.31, comma 4. 7. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei professionisti sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra azienda e/o distretto e Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di Accordo regionale, come previsto dall’art. 31. 8. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di revisione di qualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati dai professionisti aderenti. 9. Gli Accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attività, l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi.
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QUOTA VARIABILE. 1. A decorrere dal 01.01.2004, le Le quote già destinate ai professionisti agli specialisti ambulatoriali dal 01.01.2004 per:
a) la partecipazione le prestazioni, anche ai fini dell’abbattimento delle liste di attesa, ricomprese nel nomenclatore tariffario “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del SSN e relative tariffe” introdotto dal Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 (S.O. n. 150 del 14 settembre 1996, alla G.U. n. 216 del 14 settembre 1996), come eventualmente modificato ed integrato da provvedimenti regionali nonché ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale disponibili a programmi o progetti regionali e aziendali con particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica anche relativamente svolgere compiti di organizzazione sanitaria a situazioni di emergenza sanitaria e di realizzazione di “Progetti obiettivo” previsti dal P.S.N.livello distrettuale;
b) il raggiungimento degli obiettivi dai programmi regionali le prestazioni protesiche (protesi dentarie ed aziendali implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cui all’allegato C dell’ACN 23 marzo 2005 e il rispetto da parte del professionista dei livelli per le ore di spesa programmataincarico dedicate in modo esclusivo a tali attività;
c) la partecipazione a programmi e progetti finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa;
d) le attività esterne di cui all’art. all’articolo 32;
ed) le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art.30all’articolo 29, comma 146;
e) la copertura dal rischio di radiazioni di cui all’articolo 50, commi 1 e 2;
f) indennità specifica di categoria all’art.44, comma 3;
g) le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui all’art. 46all’articolo 51;
g) lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, e in quelle caratterizzate da bilinguismo di cui al successivo comma 12; costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 3,205 4,41 per ora di attività. Tale fondo è aumentato di euro 0.245 0,245 dal 31.12 31.12. 2004 e di euro 0.22 0,22 dal 31.12.2005. A tale fondo afferiscono a far data dal 01.01.2019 anche i veterinari per le attività e le prestazioni ad essi riferibili. Le risorse di tale Fondo sono ripartite in favore di tutti gli specialisti ambulatoriali e i veterinari mediante l’attribuzione di una quota oraria e/o per obiettivi definita dagli AIR in ragione dell’impegno degli stessi. Per gli specialisti ambulatoriali la medesima quota è erogata in misura non inferiore a quella prevista in acconto.
2. Il fondo si arricchirà anche dalle di cui al comma 1 è integrato con le quote di anzianità resesi nel tempo disponibili fino alla data del 31 dicembre 2009 per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli professionisti; tale fondo è ripartito sulla base degli accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi come determinati dal D.P.R. 446/2001specialisti ambulatoriali.
3. In ciascuna regioneRegione, il fondo di cui al comma 1 deve essere è incrementato dell’ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR 446/2001D.P.R. 28 luglio 2000, n. 271, per effetto degli Accordi accordi regionali vigentiriferiti agli specialisti ambulatoriali vigenti alla data del 23 marzo 2005, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cui all’art. 31 del presente Accordoall’articolo 41.
4. Dal 1.1.2004 tutti i professionisti gli specialisti ambulatoriali convenzionati a tempo indeterminato e determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione di una quota oraria e/o e /o per obiettivi definita dagli Accordi accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi al 31.12.2003 come determinati dal D.P.R. 271/2000 (articolo 30, commi 1 e 2, articolo 31 e articolo 32). I veterinari a tempo indeterminato e determinato partecipano al riparto del fondo dal 1.1.2019.
5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali Integrativi Regionali ai sensi dell’ACN 23 marzo 2005 a ciascun professionista ciascuno specialista ambulatoriale titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 2,95 a decorrere dal 31.12.2005.
6. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi Integrativi Regionali ai sensi dell’ACN 23 marzo 2005 a ciascuno specialista ambulatoriale titolare di rapporto convenzionale a tempo determinato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,285 fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 1,37 a decorrere dal 31.12.2005.
67. In attesa della stipula degli Accordi regionaliA far data dal 1 gennaio 2010, le Regioni, per i relativi accordi decentrati, dispongono di una quota per ora pari ad euro 0,46 (zero/46) per gli specialisti ambulatoriali ed i veterinari a tempo indeterminato, considerate le eventuali riduzioni intervenute ai professionisti spetta il compenso previsto sensi dell’articolo 5, ACN 8 luglio 2010. A far data dal nomenclatore tariffario regionale 01/01/2019 tale quota è aumentata di euro 0,20 (zero/20). Dalla medesima data le Regioni dispongono anche di una ulteriore quota per ora pari ad euro 0,20 (zero/20) finalizzata all’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 4. Tali risorse, dal 01/01/2019, sono preventivamente decurtate, per ciascun anno, delle risorse necessarie al finanziamento di cui all’articolo 8, comma 8 del presente Accordo.
8. Agli specialisti ambulatoriali spettano i compensi previsti per le prestazioni aggiuntive di cui all’art.31all’allegato 3, commi da 1 a 4. Agli specialisti ambulatoriali ed ai veterinari spettano i compensi previsti per le prestazioni di particolare interesse (P.P.I.) di cui all’articolo 41, comma 4. Per tali prestazioni, a far data dal 1 gennaio 2019, le Aziende dispongono di una quota per ora pari ad euro 0,05 (zero/05) da destinare agli specialisti ambulatoriali ed ai veterinari a tempo indeterminato. Tali risorse sono integrate con le quote eventualmente non assegnate ai sensi dell’articolo 45.
79. Gli obiettivi da raggiungere da parte degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti veterinari sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra azienda Azienda e/o distretto Distretto e Organizzazioni organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di Accordo accordo regionale, come previsto dall’art. 31dall’articolo 41.
810. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di revisione di qualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati dai professionisti da parte degli aderenti.
911. Fatte salve diverse indicazioni degli AIR, per la esecuzione delle prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cui all’Allegato C dell’ACN 23 marzo 2005 e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attività, agli specialisti ambulatoriali spetta un emolumento aggiuntivo orario di euro 3,14.
12. Per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta agli specialisti ambulatoriali ed ai veterinari un compenso accessorio orario nella misura e con le modalità concordate nell’ambito degli accordi regionali. È riconosciuta inoltre l’indennità di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico agli specialisti ambulatoriali e ai veterinari operanti nelle Aziende di Province e Regioni che ne prevedano l’erogazione a norma di legge.
13. Gli Accordi accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attività, l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi.
14. Gli accordi regionali definiscono le modalità di organizzazione della attività dei medici veterinari, la loro tipologia e le modalità di retribuzione. Qualora l’attività sia organizzata non su base oraria, ma a prestazione il relativo compenso sarà definito dagli accordi regionali, avendo quale riferimento un criterio retributivo quantitativo equivalente al trattamento economico orario.
15. A far data dal 1 gennaio 2019 agli specialisti ambulatoriali e veterinari a tempo indeterminato è corrisposta una indennità annua per ora definita ai sensi dell’articolo 45.
16. I compensi di cui al presente articolo sono da considerarsi al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda.
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QUOTA VARIABILE. 1. A decorrere dal 01.01.2004, le quote già destinate ai professionisti per:
a) la partecipazione a programmi o progetti regionali e aziendali con particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica anche relativamente a situazioni di emergenza sanitaria e di realizzazione di “"Progetti obiettivo” " previsti dal P.S.N.;
b) il raggiungimento degli obiettivi dai programmi regionali ed aziendali e il rispetto da parte del professionista dei livelli di spesa programmata;
c) la partecipazione a programmi e progetti finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa;
d) le attività esterne di cui all’art. 32all’art.32;
e) le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art.30, comma 14;
f) indennità specifica di categoria all’art.44, comma 3;
g) le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui all’art. 46all’art.46; costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 3,205 per ora di attività. Tale fondo è aumentato di euro 0.245 dal 31.12 2004 e di euro 0.22 dal 31.12.2005.
2. Il fondo si arricchirà anche dalle quote di anzianità resesi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli professionisti; tale fondo è ripartito sulla base degli accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi come determinati dal D.P.R. 446/2001.
3. In ciascuna regione, il fondo di cui al comma 1 deve essere incrementato dell’ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR 446/2001, per effetto degli Accordi regionali vigenti, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cui all’art. 31 all’art.31 del presente Accordo.
4. Dal 1.1.2004 tutti i professionisti convenzionati a tempo indeterminato e determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione di una quota oraria e/o per obiettivi definita dagli Accordi regionali.
5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun professionista titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato e determinato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,285 fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.
6. In attesa della stipula degli Accordi regionali, ai professionisti spetta il compenso previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni aggiuntive di cui all’art.31, comma 4.
7. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei professionisti sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra azienda e/o distretto e Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di Accordo regionale, come previsto dall’art. 31dall’art.31.
8. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di revisione di qualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati dai professionisti aderenti.
9. Gli Accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attività, l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale Di Lavoro, Accordo Collettivo Nazionale
QUOTA VARIABILE. 1. A decorrere dal 01.01.2004, le Le quote già destinate ai professionisti dal 01.01.2004 per:
a) la partecipazione a programmi o progetti regionali e aziendali con particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica anche relativamente a situazioni di emergenza sanitaria e di realizzazione di “Progetti obiettivo” previsti dal P.S.N.PSN;
b) il raggiungimento degli obiettivi dai dei programmi regionali ed aziendali e il rispetto da parte del professionista dei livelli di spesa programmata;
c) la partecipazione a programmi e progetti finalizzati all'abbattimento all’abbattimento delle liste di attesa;
d) le attività esterne di cui all’art. all’articolo 32;
e) le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art.30all’articolo 29, comma 146;
f) indennità l’indennità specifica di categoria all’art.44di cui all’articolo 50, comma 3;
g) le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui all’art. 46all’articolo 51; costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 3,205 per ora di attività. Tale fondo è aumentato di euro 0.245 0,245 dal 31.12 2004 e di euro 0.22 0,22 dal 31.12.2005. Le risorse di tale Fondo sono ripartite in favore di tutti i professionisti mediante l’attribuzione di una quota oraria e/o per obiettivi definita dagli AIR in ragione dell’impegno degli stessi e comunque in misura non inferiore a quella erogata in acconto.
2. Il fondo si arricchirà anche dalle di cui al comma 1 è integrato con le quote di anzianità resesi nel tempo disponibili fino alla data del 31 dicembre 2009 per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli professionisti; tale fondo è ripartito sulla base degli accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi come determinati dal D.P.R. 446/2001.
3. In ciascuna regioneRegione, il fondo di cui al comma 1 deve essere è incrementato dell’ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR 446/2001D.P.R. 21 settembre 2001, n. 446, per effetto degli Accordi accordi regionali vigentivigenti al 23 marzo 2005, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cui all’art. 31 del presente Accordoall’articolo 41.
4. Dal 1.1.2004 tutti i professionisti convenzionati a tempo indeterminato e determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione di una quota oraria e/o per obiettivi definita dagli Accordi accordi regionali.
5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi accordi regionali a ciascun professionista titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato e determinato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,285 fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 1,75 dal 31.12.2005.
6. In attesa della stipula degli Accordi regionaliA far data dal 1 gennaio 2010 le Regioni, per i relativi accordi decentrati, dispongono di una quota per ora pari ad euro 0,33 (zero/33) per i professionisti (biologi, psicologi e chimici) a tempo indeterminato, considerate le eventuali riduzioni intervenute ai sensi dell’articolo 5, ACN 8 luglio 2010. A far data dal 01/01/2019 tale quota è aumentata di euro 0,13 (zero/13). Dalla medesima data le Regioni dispongono anche di una ulteriore quota per ora pari ad euro 0,13 (zero/13) finalizzata all’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 4. Tali risorse, dal 01/01/2019, sono preventivamente decurtate, per ciascun anno, delle risorse necessarie al finanziamento di cui all’articolo 8, comma 8 del presente Accordo.
7. Ai professionisti spetta il compenso previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni aggiuntive di cui all’art.31all’articolo 41, comma 3. Agli psicologi spettano i compensi previsti per le prestazioni di particolare interesse (P.P.I.) di cui all’articolo 41, comma 4. Per tali prestazioni, a far data dal 1 gennaio 2019 le Aziende dispongono di una quota per ora pari ad euro 0,03 (zero/03) da destinare agli psicologi a tempo indeterminato. Tali risorse sono integrate con le quote eventualmente non assegnate ai sensi dell’articolo 45.
78. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei professionisti sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra azienda Azienda e/o distretto Distretto e Organizzazioni organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di Accordo regionaleIntegrativo Regionale, come previsto dall’art. 31dall’articolo 41.
89. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di revisione di qualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati dai professionisti aderenti.
910. Gli Accordi accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attività, l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi.
11. A far data dal 1 gennaio 2019 ai professionisti a tempo indeterminato è corrisposta una indennità annua per ora definita ai sensi dell’articolo 45.
12. I compensi di cui al presente articolo sono da considerarsi al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
QUOTA VARIABILE. 1. A decorrere dal 01.01.2004, le quote già destinate ai professionisti agli specialisti ambulatoriali per:
a) la partecipazione le prestazioni, anche ai fini dell'abbattimento delle liste di attesa, ricomprese nel nomenclatore tariffario “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del S.S.N. e relative tariffe” introdotto dal Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 ( S.O. n. 150, del 14-9-96, alla G.U. n. 216 del 14- 9-96), come eventualmente modificato ed integrato da provvedimenti regionali nonché ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale disponibili a programmi o progetti regionali e aziendali con particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica anche relativamente svolgere compiti di organizzazione sanitaria a situazioni di emergenza sanitaria e di realizzazione di “Progetti obiettivo” previsti dal P.S.N.livello distrettuale;
b) il raggiungimento degli obiettivi dai programmi regionali le prestazioni protesiche (protesi dentarie ed aziendali implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cui all’allegato C e il rispetto da parte del professionista dei livelli per le ore di spesa programmataincarico dedicate in modo esclusivo a tali attività;
c) la partecipazione a programmi e progetti finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa;
d) le attività esterne di cui all’art. 32;
ed) le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art.30all’art. 30, comma 14;
fe) indennità specifica la copertura dal rischio di categoria all’art.44radiazioni di cui all’art. 44, comma 3commi 1 e 2;
gf) le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui all’art. 46;
g) lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, e in quelle caratterizzate da bilinguismo di cui al successivo comma 11; costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 3,205 4,41 per ora di attività. Tale fondo è aumentato di euro 0.245 dal 31.12 31.12. 2004 e di euro 0.22 dal 31.12.2005.
2. Il fondo si arricchirà anche dalle delle quote di anzianità resesi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli professionisti; tale fondo è ripartito sulla base degli accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi come determinati dal D.P.R. 446/2001medici specialisti.
3. In ciascuna regione, il fondo di cui al comma 1 deve essere incrementato dell’ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR 446/2001271/2000, per effetto degli Accordi regionali vigenti, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cui all’art. 31 all’art.31 del presente Accordo.
4. Dal 1.1.2004 tutti i professionisti gli specialisti ambulatoriali convenzionati a tempo indeterminato e determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione di una quota oraria e/o e /o per obiettivi definita dagli Accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi al 31.12.2003 come determinati dal D.P.R. 271/2000 (art. 30, commi 1 e 2, art. 31 e art.32).
5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun professionista medico specialista titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato e determinato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,285 2,485 per ora fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.
6. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun medico specialista titolare di rapporto convenzionale a tempo determinato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 0,905 per ora fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.
7. In attesa della stipula degli Accordi regionali, ai professionisti agli specialisti ambulatoriali spetta il compenso previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni aggiuntive di cui all’art.31, comma 4.4 e i compensi previsti per le prestazioni di cui all’allegato D.
78. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei professionisti medici specialisti sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra azienda Azienda e/o distretto e Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di Accordo accordo regionale, come previsto dall’art. 31.
89. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di revisione di qualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati dai professionisti medici aderenti.
910. Fino alla stipula dei nuovi Accordi regionali, per la esecuzione delle prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cui all’Allegato “C” e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attività, agli specialisti spetta un emolumento aggiuntivo orario di euro 3,14.
11. Per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici specialisti ed ai veterinari un compenso accessorio orario nella misura e con le modalità concordate nell’ambito degli Accordi regionali. È riconosciuta inoltre l’indennità di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nelle aziende di Province e Regioni che ne prevedano l’erogazione a norma di legge.
12. Gli Accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attività, l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi.
13. Sono applicabili ai medici veterinari tutte le norme dell’ACN del 23 marzo 2005 integrate da quanto previsto dal presente accordo con l’esclusione dell’art. 48. Gli accordi regionali, definiscono le modalità di organizzazione della attività, la loro tipologia e le modalità di retribuzione dei medici veterinari. Qualora l’attività sia organizzata non su base oraria, ma a prestazione il relativo compenso sarà definito dagli accordi regionali, avendo quale riferimento un criterio retributivo quantitativo equivalente al trattamento economico orario. Ai medici veterinari di cui al presente accordo si applicano i commi 11 e 12 dell’art. 42 lett. B. Le parti si impegnano ai fini della definizione della quota variabile e del fondo di ponderazione ad attivare un tavolo di monitoraggio delle attività svolte dai medici veterinari anche per la definizione del nomenclatore delle prestazioni aggiuntive. A tal fine si applica quanto previsto dal comma 12 dell’art. 30.
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QUOTA VARIABILE. 1. A decorrere dal 01.01.2004, le quote già destinate ai professionisti agli specialisti ambulatoriali per:
a) la partecipazione le prestazioni, anche ai fini dell'abbattimento delle liste di attesa, ricomprese nel nomenclatore tariffario “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del S.S.N. e relative tariffe” introdotto dal Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 ( S.O. n. 150, del 14-9-96, alla G.U. n. 216 del 14-9-96), come eventualmente modificato ed integrato da provvedimenti regionali nonché ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale disponibili a programmi o progetti regionali e aziendali con particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica anche relativamente svolgere compiti di organizzazione sanitaria a situazioni di emergenza sanitaria e di realizzazione di “Progetti obiettivo” previsti dal P.S.N.livello distrettuale;
b) il raggiungimento degli obiettivi dai programmi regionali le prestazioni protesiche (protesi dentarie ed aziendali implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cui all'allegato C e il rispetto da parte del professionista dei livelli per le ore di spesa programmataincarico dedicate in modo esclusivo a tali attività;
c) la partecipazione a programmi e progetti finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa;
d) le attività esterne di cui all’art. 32all’art.32;
ed) le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art.30, comma 14;
fe) indennità specifica la copertura dal rischio di categoria radiazioni di cui all’art.44, comma 3commi 1 e 2;
gf) le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui all’art. 46all’art.46;
g) lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, e in quelle caratterizzate da bilinguismo di cui al successivo comma 11; costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 3,205 4,41 per ora di attività. Tale fondo è aumentato di euro 0.245 dal 31.12 31.12. 2004 e di euro 0.22 dal 31.12.2005.
2. Il fondo si arricchirà anche dalle delle quote di anzianità resesi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli professionisti; tale fondo è ripartito sulla base degli accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi come determinati dal D.P.R. 446/2001medici specialisti.
3. In ciascuna regione, il fondo di cui al comma 1 deve essere incrementato dell’ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR 446/2001271/2000, per effetto degli Accordi regionali vigenti, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cui all’art. 31 all’art.31 del presente Accordo.
4. Dal 1.1.2004 tutti i professionisti gli specialisti ambulatoriali convenzionati a tempo indeterminato e determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione di una quota oraria e/o e /o per obiettivi definita dagli Accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi al 31.12.2003 come determinati dal D.P.R. 271/2000 (art.30, commi 1 e 2, art.31 e art.32).
5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun professionista medico specialista titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato e determinato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,285 2,485 per ora fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.
6. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun medico specialista titolare di rapporto convenzionale a tempo determinato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 0,905 per ora fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.
7. In attesa della stipula degli Accordi regionali, ai professionisti agli specialisti ambulatoriali spetta il compenso previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni aggiuntive di cui all’art.31, comma 4.4 e i compensi previsti per le prestazioni di cui all’allegato D.
78. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei professionisti medici specialisti sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra azienda Azienda e/o distretto e Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di Accordo accordo regionale, come previsto dall’art. 31dall’art.31.
89. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di revisione di qualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati dai professionisti medici aderenti.
910. Fino alla stipula dei nuovi Accordi regionali, per la esecuzione delle prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cui all'Allegato "C" e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attività, agli specialisti spetta un emolumento aggiuntivo orario di euro 3,14.
11. Per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici specialisti un compenso accessorio orario nella misura e con le modalità concordate nell’ambito degli Accordi regionali. E’ riconosciuta inoltre l’indennità di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nelle aziende di Province e Regioni che ne prevedano l’erogazione a norma di legge.
12. Gli Accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attività, l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Di Lavoro, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
QUOTA VARIABILE. 1. A decorrere dal 01.01.2004, le Le quote già destinate ai professionisti dal 01.01.2004 per:
a) la partecipazione a programmi o progetti regionali e aziendali con particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica anche relativamente a situazioni di emergenza sanitaria e di realizzazione di “Progetti obiettivo” previsti dal P.S.N.PSN;
b) il raggiungimento degli obiettivi dai dei programmi regionali ed aziendali e il rispetto da parte del professionista dei livelli di spesa programmata;
c) la partecipazione a programmi e progetti finalizzati all'abbattimento all’abbattimento delle liste di attesa;
d) le attività esterne di cui all’art. 3230;
e) le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art.30all’art. 27, comma 146;
f) indennità l’indennità specifica di categoria all’art.44di cui all’art. 47, comma 3;
g) le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui all’art. 4648; costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 3,205 per ora di attività. Tale fondo è aumentato di euro 0.245 0,245 dal 31.12 2004 e di euro 0.22 0,22 dal 31.12.2005. Le risorse di tale Fondo sono ripartite in favore di tutti i professionisti mediante l’attribuzione di una quota oraria e/o per obiettivi definita dagli AIR in ragione dell’impegno degli stessi e comunque in misura non inferiore a quella erogata in acconto.
2. Il fondo di cui al comma 1 si arricchirà anche dalle quote di anzianità resesi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli professionisti; tale fondo è ripartito sulla base degli accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi come determinati dal D.P.R. 446/2001, tenuto conto di quanto disposto dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 nonché dal D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111.
3. In ciascuna regioneRegione, il fondo di cui al comma 1 deve essere è incrementato dell’ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR 446/2001D.P.R. 21 settembre 2001 n. 446, per effetto degli Accordi accordi regionali vigentivigenti al 23 marzo 2005, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cui all’art. 31 del presente Accordo39.
4. Dal 1.1.2004 tutti i professionisti convenzionati a tempo indeterminato e determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione di una quota oraria e/o per obiettivi definita dagli Accordi accordi regionali.
5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi accordi regionali a ciascun professionista titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato e determinato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,285 fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 1,75 dal 31.12.2005.
6. In attesa della stipula degli Accordi regionaliA far data dal 1 gennaio 2010 le Regioni, per i relativi accordi decentrati, potranno contare su una quota per ora pari ad euro 0,33 (zero/33) per i professionisti (biologi, psicologi e chimici) a tempo indeterminato, considerate le eventuali riduzioni intervenute ai sensi dell’art. 5, ACN 8 luglio 2010.
7. Ai professionisti spetta il compenso previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni aggiuntive di cui all’art.31all’art. 39, comma 43.
78. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei professionisti sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra azienda Azienda e/o distretto Distretto e Organizzazioni organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di Accordo regionaleIntegrativo Regionale, come previsto dall’art. 3139.
89. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di revisione di qualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati dai professionisti aderenti.
910. Gli Accordi accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attività, l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi.
11. I compensi di cui al presente articolo sono da considerarsi al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
QUOTA VARIABILE. 1. A decorrere dal 01.01.2004, le Le quote già gia' destinate ai professionisti dal 1° gennaio 2004 per:
a) la partecipazione a programmi o progetti regionali e aziendali con particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica anche relativamente a situazioni di emergenza sanitaria e di realizzazione di “«Progetti obiettivo” » previsti dal P.S.N.PSN;
b) il raggiungimento degli obiettivi dai dei programmi regionali ed aziendali e il rispetto da parte del professionista dei livelli di spesa programmata;
c) la partecipazione a programmi e progetti finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa;
d) le attività attivita' esterne di cui all’artall'art. 3230;
e) le prestazioni oltre l’orario l'orario di incarico di cui all’art.30all'art. 27, comma 146;
f) indennità l'indennita' specifica di categoria all’art.44di cui all'art. 47, comma 3;
g) le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui all’artall'art. 4648; costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 3,205 per ora di attivitàattivita'. Tale fondo è e' aumentato di euro 0.245 0,245 dal 31.12 31 dicembre 2004 e di euro 0.22 0,22 dal 31.12.200531 dicembre 2005. Le risorse di tale Fondo sono ripartite in favore di tutti i professionisti mediante l'attribuzione di una quota oraria e/o per obiettivi definita dagli AIR in ragione dell'impegno degli stessi e comunque in misura non inferiore a quella erogata in acconto.
2. Il fondo di cui al comma 1 si arricchirà arricchira' anche dalle quote di anzianità anzianita' resesi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli professionisti; tale fondo è e' ripartito sulla base degli accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi come determinati dal D.P.R. decreto del Presidente della Repubblica n. 446/2001, tenuto conto di quanto disposto dal decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 nonche' dal decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.
3. In ciascuna regioneRegione, il fondo di cui al comma 1 deve essere e' incrementato dell’ammontare dell'ammontare delle risorse già gia' impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR 446/2001decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001 n. 446, per effetto degli Accordi accordi regionali vigentivigenti al 23 marzo 2005, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cui all’artall'art. 31 del presente Accordo39.
4. Dal 1.1.2004 1° gennaio 2004 tutti i professionisti convenzionati a tempo indeterminato e determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione di una quota oraria e/o per obiettivi definita dagli Accordi accordi regionali.
5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi accordi regionali a ciascun professionista titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato e determinato è e' riconosciuta comunque, a titolo d’accontod'acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,285 fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 1,75 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.200531 dicembre 2005.
6. In attesa della stipula degli Accordi regionaliA far data dal 1° gennaio 2010 le Regioni, per i relativi accordi decentrati, potranno contare su una quota per ora pari ad euro 0,33 (zero/33) per i professionisti (biologi, psicologi e chimici) a tempo indeterminato, considerate le eventuali riduzioni intervenute ai sensi dell'art. 5, ACN 8 luglio 2010.
7. Ai professionisti spetta il compenso previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni aggiuntive di cui all’art.31all'art. 39, comma 43.
78. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei professionisti sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra azienda Azienda e/o distretto Distretto e Organizzazioni organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di Accordo regionaleIntegrativo Regionale, come previsto dall’artdall'art. 3139.
89. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di revisione di qualitàqualita', al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati dai professionisti aderenti.
910. Gli Accordi accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attivitàattivita', l’erogazione l'erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualitàqualita', e i relativi compensi.
11. I compensi di cui al presente articolo sono da considerarsi al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
QUOTA VARIABILE. 1. A decorrere dal 01.01.2004, le Le quote già destinate ai professionisti agli specialisti ambulatoriali dal 01.01.2004 per:
a) la partecipazione le prestazioni, anche ai fini dell’abbattimento delle liste di attesa, ricomprese nel nomenclatore tariffario “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del SSN e relative tariffe” introdotto dal Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 (S.O. n. 150 del 14 settembre 1996, alla G.U. n. 216 del 14 settembre 1996), come eventualmente modificato ed integrato da provvedimenti regionali nonché ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale disponibili a programmi o progetti regionali e aziendali con particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica anche relativamente svolgere compiti di organizzazione sanitaria a situazioni di emergenza sanitaria e di realizzazione di “Progetti obiettivo” previsti dal P.S.N.livello distrettuale;
b) il raggiungimento degli obiettivi dai programmi regionali le prestazioni protesiche (protesi dentarie ed aziendali implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cui all’allegato C dell’ACN 23 marzo 2005 e il rispetto da parte del professionista dei livelli per le ore di spesa programmataincarico dedicate in modo esclusivo a tali attività;
c) la partecipazione a programmi e progetti finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa;
d) le attività esterne di cui all’art. 3230;
ed) le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art.30all’art. 27, comma 146;
e) la copertura dal rischio di radiazioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2;
f) indennità specifica di categoria all’art.44, comma 3;
g) le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui all’art. 4648;
g) lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, e in quelle caratterizzate da bilinguismo di cui al successivo comma 12; costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 3,205 4,41 per ora di attività. Tale fondo è aumentato di euro 0.245 0,245 dal 31.12 31.12. 2004 e di euro 0.22 0,22 dal 31.12.2005. Le risorse di tale Fondo sono ripartite in favore di tutti gli specialisti ambulatoriali mediante l’attribuzione di una quota oraria e/o per obiettivi definita dagli AIR in ragione dell’impegno degli stessi e comunque in misura non inferiore a quella erogata in acconto.
2. Il fondo di cui al comma 1 si arricchirà anche dalle delle quote di anzianità resesi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli professionisti; tale fondo è ripartito sulla base degli accordi regionalispecialisti ambulatoriali, fatti salvi i livelli retributivi come determinati tenuto conto di quanto disposto dal D.P.R. 446/2001D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 nonché dal D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111.
3. In ciascuna regioneRegione, il fondo di cui al comma 1 deve essere è incrementato dell’ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR 446/2001D.P.R. 28 luglio 2000 n. 271, per effetto degli Accordi accordi regionali vigentivigenti alla data del 23 marzo 2005, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cui all’art. 31 del presente Accordo39.
4. Dal 1.1.2004 tutti i professionisti gli specialisti ambulatoriali convenzionati a tempo indeterminato e determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione di una quota oraria e/o e /o per obiettivi definita dagli Accordi accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi al 31.12.2003 come determinati dal D.P.R. 271/2000 (art. 30, commi 1 e 2, art. 31 e art.32).
5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali Integrativi Regionali ai sensi dell’ACN 23 marzo 2005 a ciascun professionista ciascuno specialista ambulatoriale titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 2,95 a decorrere dal 31.12.2005.
6. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi Integrativi Regionali ai sensi dell’ACN 23 marzo 2005 a ciascuno specialista ambulatoriale titolare di rapporto convenzionale a tempo determinato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,285 fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 1,37 a decorrere dal 31.12.2005.
67. In attesa della stipula A far data dal 1 gennaio 2010, le Regioni, per i relativi accordi decentrati, potranno contare su una quota per ora pari ad euro 0,46 (zero/46) per gli specialisti ambulatoriali ed i veterinari a tempo indeterminato, considerate le eventuali riduzioni intervenute ai sensi dell’art. 5, ACN 8 luglio 2010.
8. Agli specialisti ambulatoriali spettano i compensi previsti per le prestazioni di cui all’allegato 3, fatta salva diversa determinazione degli Accordi regionaliIntegrativi Regionali, ai professionisti spetta ed il compenso previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni aggiuntive di cui all’art.31all’art. 39, comma 43.
79. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei professionisti degli specialisti ambulatoriali sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra azienda Azienda e/o distretto Distretto e Organizzazioni organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di Accordo accordo regionale, come previsto dall’art. 3139.
810. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di revisione di qualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati dai professionisti da parte degli aderenti.
911. Fatte salve diverse indicazioni degli AIR, per la esecuzione delle prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cui all’Allegato C dell’ACN 23 marzo 2005 e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attività, agli specialisti ambulatoriali spetta un emolumento aggiuntivo orario di euro 3,14.
12. Per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta agli specialisti ambulatoriali ed ai veterinari un compenso accessorio orario nella misura e con le modalità concordate nell’ambito degli accordi regionali. È riconosciuta inoltre l’indennità di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico agli specialisti ambulatoriali e ai veterinari operanti nelle Aziende di Province e Regioni che ne prevedano l’erogazione a norma di legge.
13. Gli Accordi accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attività, l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi.
14. Gli accordi regionali definiscono le modalità di organizzazione della attività dei medici veterinari, la loro tipologia e le modalità di retribuzione. Qualora l’attività sia organizzata non su base oraria, ma a prestazione il relativo compenso sarà definito dagli accordi regionali, avendo quale riferimento un criterio retributivo quantitativo equivalente al trattamento economico orario. Le parti si impegnano ai fini della definizione della quota variabile e del fondo di ponderazione ad attivare un tavolo di monitoraggio delle attività svolte dai medici veterinari anche per la definizione del nomenclatore delle prestazioni aggiuntive. A tal fine si applica quanto previsto dall’art. 27, comma 4.
15. I compensi di cui al presente articolo sono da considerarsi al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
QUOTA VARIABILE. 1. A decorrere dal 01.01.2004, le quote già destinate ai professionisti per:
a) la partecipazione a programmi o progetti regionali e aziendali con particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica anche relativamente a situazioni di emergenza sanitaria e di realizzazione di “"Progetti obiettivo” " previsti dal P.S.N.;
b) il raggiungimento degli obiettivi dai programmi regionali ed aziendali e il rispetto da parte del professionista dei livelli di spesa programmata;
c) la partecipazione a programmi e progetti finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa;
d) le attività esterne di cui all’art. 32all’art.32;
e) le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art.30, comma 14;
f) indennità specifica di categoria all’art.44, comma 3;
g) le spese di viaggio relative relati ve ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui all’art. 46all’art.46; costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 3,205 per ora di attività. Tale fondo è aumentato di euro 0.245 dal 31.12 2004 e di euro 0.22 dal 31.12.2005.
2. Il fondo si arricchirà anche dalle quote di anzianità resesi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli professionisti; tale fondo è ripartito sulla base degli accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi come determinati dal D.P.R. 446/2001.
3. In ciascuna regione, il fondo di cui al comma 1 deve essere incrementato dell’ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR 446/2001, per effetto degli Accordi regionali vigenti, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cui all’art. 31 all’art.31 del presente Accordo.
4. Dal 1.1.2004 tutti i professionisti convenzionati a tempo indeterminato e determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione di una quota oraria e/o per obiettivi definita dagli Accordi regionali.
5. Per il 2004 e fino alla definizione degli de gli Accordi regionali a ciascun professionista titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato e determinato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,285 fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal da l 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.
6. In attesa della stipula degli Accordi regionali, ai professionisti spetta il compenso previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni aggiuntive di cui all’art.31, comma 4.
7. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei professionisti sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra azienda e/o distretto e Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di Accordo regionale, come previsto dall’art. 31dall’art.31.
8. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di revisione di qualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati dai professionisti aderenti.
9. Gli Accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attività, l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
QUOTA VARIABILE. 1. A decorrere dal 01.01.2004, le quote già destinate ai professionisti agli specialisti ambulatoriali per:
a) la partecipazione le prestazioni, anche ai fini dell'abbattimento delle liste di attesa, ricomprese nel nomenclatore tariffario “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del S.S.N. e relative tariffe” introdotto dal Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 ( S.O. n. 150, del 14-9-96, alla G.U. n. 216 del 14-9-96), come eventualmente modificato ed integrato da provvedimenti regionali nonché ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale disponibili a programmi o progetti regionali e aziendali con particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica anche relativamente svolgere compiti di organizzazione sanitaria a situazioni di emergenza sanitaria e di realizzazione di “Progetti obiettivo” previsti dal P.S.N.livello distrettuale;
b) il raggiungimento degli obiettivi dai programmi regionali le prestazioni protesiche (protesi dentarie ed aziendali implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cui all'allegato C e il rispetto da parte del professionista dei livelli per le ore di spesa programmataincarico dedicate in modo esclusivo a tali attività;
c) la partecipazione a programmi e progetti finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa;
d) le attività esterne di cui all’art. 32all’art.32;
ed) le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art.30, comma 14;
fe) indennità specifica la copertura dal rischio di categoria radiazioni di cui all’art.44, comma 3commi 1 e 2;
gf) le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui all’art. 46all’art.46;
g) lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, e in quelle caratterizzate da bilinguismo di cui al successivo comma 11; costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 3,205 4,41 per ora di attività. Tale fondo è aumentato di euro 0.245 dal 31.12 31.12. 2004 e di euro 0.22 dal 31.12.2005.
2. Il fondo si arricchirà anche dalle delle quote di anzianità resesi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli professionisti; tale fondo è ripartito sulla base degli accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi come determinati dal D.P.R. 446/2001medici specialisti.
3. In ciascuna regione, il fondo di cui al comma 1 deve essere incrementato dell’ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR 446/2001271/2000, per effetto degli Accordi regionali vigenti, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cui all’art. 31 all’art.31 del presente Accordo.
4. Dal 1.1.2004 tutti i professionisti gli specialisti ambulatoriali convenzionati a tempo indeterminato e determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione di una quota oraria e/o e /o per obiettivi definita dagli Accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi al 31.12.2003 come determinati dal D.P.R. 271/2000 (art.30, commi 1 e 2, art.31 e art.32).
5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun professionista medico specialista titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato e determinato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,285 2,485 per ora fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.
6. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun medico specialista titolare di rapporto convenzionale a tempo determinato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 0,905 per ora fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.
7. In attesa della stipula degli Accordi regionali, ai professionisti agli specialisti ambulatoriali spetta il compenso previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni aggiuntive di cui all’art.31, comma 4.4 e i compensi previsti per le prestazioni di cui all’allegato D.
78. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei professionisti medici specialisti sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra azienda Azienda e/o distretto e Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di Accordo accordo regionale, come previsto dall’art. 31.
89. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di revisione di qualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati dai professionisti medici aderenti.
910. Fino alla stipula dei nuovi Accordi regionali, per la esecuzione delle prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cui all'Allegato "C" e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attività, agli specialisti spetta un emolumento aggiuntivo orario di euro 3,14.
11. Per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici specialisti ed ai veterinari un compenso accessorio orario nella misura e con le modalità concordate nell’ambito degli Accordi regionali. E’ riconosciuta inoltre l’indennità di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nelle aziende di Province e Regioni che ne prevedano l’erogazione a norma di legge. Gli Accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attività, l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi. Sono applicabili ai medici veterinari tutte le norme dell’ACN del 23 marzo 2005 integrate da quanto previsto dal presente accordo con l’esclusione dell’art. 48. Gli accordi regionali, definiscono le modalità di organizzazione della attività, la loro tipologia e le modalità di retribuzione dei medici veterinari. Qualora l’attività sia organizzata non su base oraria, ma a prestazione il relativo compenso sarà definito dagli accordi regionali, avendo quale riferimento un criterio retributivo quantitativo equivalente al trattamento economico orario. Ai medici veterinari di cui al presente accordo si applicano i commi 11 e 12 dell’art. 42 lett. B. Le parti si impegnano ai fini della definizione della quota variabile e del fondo di ponderazione ad attivare un tavolo di monitoraggio delle attività svolte dai medici veterinari anche per la definizione del nomenclatore delle prestazioni aggiuntive. A tal fine si applica quanto previsto dal comma 12 dell’art. 30.
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QUOTA VARIABILE. 1. A decorrere dal 01.01.2004, le quote già destinate ai professionisti agli specialisti ambulatoriali per:
a) la partecipazione le prestazioni, anche ai fini dell'abbattimento delle liste di attesa, ricomprese nel nomenclatore tariffario “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del S.S.N. e relative tariffe” introdotto dal Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 ( S.O. n. 150, del 14-9-96, alla G.U. n. 216 del 14- 9-96), come eventualmente modificato ed integrato da provvedimenti regionali nonché ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale disponibili a programmi o progetti regionali e aziendali con particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica anche relativamente svolgere compiti di organizzazione sanitaria a situazioni di emergenza sanitaria e di realizzazione di “Progetti obiettivo” previsti dal P.S.N.livello distrettuale;
b) il raggiungimento degli obiettivi dai programmi regionali le prestazioni protesiche (protesi dentarie ed aziendali implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cui all’allegato C e il rispetto da parte del professionista dei livelli per le ore di spesa programmataincarico dedicate in modo esclusivo a tali attività;
c) la partecipazione a programmi e progetti finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa;
d) le attività esterne di cui all’art. 32;
ed) le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art.30all’art. 30, comma 14;
fe) indennità specifica la copertura dal rischio di categoria all’art.44radiazioni di cui all’art. 44, comma 3commi 1 e 2;
gf) le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui all’art. 46;
g) lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, e in quelle caratterizzate da bilinguismo di cui al successivo comma 11; costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 3,205 4,41 per ora di attività. Tale fondo è aumentato di euro 0.245 dal 31.12 31.12. 2004 e di euro 0.22 dal 31.12.2005.. A.C.N. non più in vigore, sostituito dall'A.C.N. del 17/12/2015
2. Il fondo si arricchirà anche dalle delle quote di anzianità resesi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli professionisti; tale fondo è ripartito sulla base degli accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi come determinati dal D.P.R. 446/2001medici specialisti.
3. In ciascuna regione, il fondo di cui al comma 1 deve essere incrementato dell’ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR 446/2001271/2000, per effetto degli Accordi regionali vigenti, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cui all’art. 31 all’art.31 del presente Accordo.
4. Dal 1.1.2004 tutti i professionisti gli specialisti ambulatoriali convenzionati a tempo indeterminato e determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione di una quota oraria e/o e /o per obiettivi definita dagli Accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi al 31.12.2003 come determinati dal D.P.R. 271/2000 (art. 30, commi 1 e 2, art. 31 e art.32).
5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun professionista medico specialista titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato e determinato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,285 2,485 per ora fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.
6. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun medico specialista titolare di rapporto convenzionale a tempo determinato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 0,905 per ora fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.
7. In attesa della stipula degli Accordi regionali, ai professionisti agli specialisti ambulatoriali spetta il compenso previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni aggiuntive di cui all’art.31, comma 4.4 e i compensi previsti per le prestazioni di cui all’allegato D.
78. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei professionisti medici specialisti sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra azienda Azienda e/o distretto e Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di Accordo accordo regionale, come previsto dall’art. 31.
89. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di revisione di qualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati dai professionisti medici aderenti.
910. Fino alla stipula dei nuovi Accordi regionali, per la esecuzione delle prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cui all’Allegato “C” e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attività, agli specialisti spetta un emolumento aggiuntivo orario di euro 3,14.
11. Per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici specialisti ed ai veterinari un compenso accessorio orario nella misura e con le modalità concordate nell’ambito degli Accordi regionali. È riconosciuta inoltre l’indennità di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nelle aziende di Province e Regioni che ne prevedano l’erogazione a norma di legge. A.C.N. non più in vigore, sostituito dall'A.C.N. del 17/12/2015
12. Gli Accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attività, l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi.
13. Sono applicabili ai medici veterinari tutte le norme dell’ACN del 23 marzo 2005 integrate da quanto previsto dal presente accordo con l’esclusione dell’art. 48. Gli accordi regionali, definiscono le modalità di organizzazione della attività, la loro tipologia e le modalità di retribuzione dei medici veterinari. Qualora l’attività sia organizzata non su base oraria, ma a prestazione il relativo compenso sarà definito dagli accordi regionali, avendo quale riferimento un criterio retributivo quantitativo equivalente al trattamento economico orario. Ai medici veterinari di cui al presente accordo si applicano i commi 11 e 12 dell’art. 42 lett. B. Le parti si impegnano ai fini della definizione della quota variabile e del fondo di ponderazione ad attivare un tavolo di monitoraggio delle attività svolte dai medici veterinari anche per la definizione del nomenclatore delle prestazioni aggiuntive. A tal fine si applica quanto previsto dal comma 12 dell’art. 30.
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QUOTA VARIABILE. 1. A decorrere Le quote gia' destinate agli specialisti ambulatoriali dal 01.01.2004, le quote già destinate ai professionisti 1° gennaio 2004 per:
a) la partecipazione le prestazioni, anche ai fini dell'abbattimento delle liste di attesa, ricomprese nel nomenclatore tariffario «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del S.S.N. e relative tariffe» introdotto dal decreto del Ministro della sanita' del 22 luglio 1996 (S.O. n. 150 del 14 settembre 1996, alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996), come eventualmente modificato ed integrato da provvedimenti regionali nonche' ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale disponibili a programmi o progetti regionali e aziendali con particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica anche relativamente svolgere compiti di organizzazione sanitaria a situazioni di emergenza sanitaria e di realizzazione di “Progetti obiettivo” previsti dal P.S.N.livello distrettuale;
b) il raggiungimento degli obiettivi dai programmi regionali le prestazioni protesiche (protesi dentarie ed aziendali implantologia, cure ortodontiche) ed attivita' ortesica di cui all'allegato C dell'ACN 23 marzo 2005 e il rispetto da parte del professionista dei livelli per le ore di spesa programmataincarico dedicate in modo esclusivo a tali attivita';
c) la partecipazione a programmi e progetti finalizzati all'abbattimento delle liste le attivita' esterne di attesacui all'art. 30;
d) le attività esterne prestazioni oltre l'orario di incarico di cui all’artall'art. 3227, comma 6;
e) le prestazioni oltre l’orario la copertura dal rischio di incarico radiazioni di cui all’art.30all'art. 47, comma 14commi 1 e 2;
f) indennità specifica di categoria all’art.44, comma 3;
g) le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui all’artall'art. 4648;
g) lo svolgimento dell'attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, e in quelle caratterizzate da bilinguismo di cui al successivo comma 12; costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 3,205 4,41 per ora di attivitàattivita'. Tale fondo è e' aumentato di euro 0.245 0,245 dal 31.12 31 dicembre 2004 e di euro 0.22 0,22 dal 31.12.200531 dicembre 2005. Le risorse di tale Fondo sono ripartite in favore di tutti gli specialisti ambulatoriali mediante l'attribuzione di una quota oraria e/o per obiettivi definita dagli AIR in ragione dell'impegno degli stessi e comunque in misura non inferiore a quella erogata in acconto.
2. Il fondo di cui al comma 1 si arricchirà arricchira' anche dalle delle quote di anzianità anzianita' resesi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli professionisti; tale fondo è ripartito sulla base degli accordi regionalispecialisti ambulatoriali, fatti salvi i livelli retributivi come determinati tenuto conto di quanto disposto dal D.P.R. 446/2001decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 nonche' dal decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.
3. In ciascuna regioneRegione, il fondo di cui al comma 1 deve essere e' incrementato dell’ammontare dell'ammontare delle risorse già gia' impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR 446/2001decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 271, per effetto degli Accordi accordi regionali vigentivigenti alla data del 23 marzo 2005, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cui all’artall'art. 31 del presente Accordo39.
4. Dal 1.1.2004 1° gennaio 2004 tutti i professionisti gli specialisti ambulatoriali convenzionati a tempo indeterminato e determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione di una quota oraria e/o e /o per obiettivi definita dagli Accordi accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi al 31 dicembre 2003 come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 271/2000 (art. 30, commi 1 e 2, art. 31 e art. 32).
5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali Integrativi Regionali ai sensi dell'ACN 23 marzo 2005 a ciascun professionista ciascuno specialista ambulatoriale titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato e determinato è e' riconosciuta comunque, a titolo d’accontod'acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,285 fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 2,95 a decorrere dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.200531 dicembre 2005.
6. In attesa della stipula Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionaliIntegrativi Regionali ai sensi dell'ACN 23 marzo 2005 a ciascuno specialista ambulatoriale titolare di rapporto convenzionale a tempo determinato e' riconosciuta comunque, a titolo d'acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,37 a decorrere dal 31 dicembre 2005.
7. A far data dal 1° gennaio 2010, le Regioni, per i relativi accordi decentrati, potranno contare su una quota per ora pari ad euro 0,46 (zero/46) per gli specialisti ambulatoriali ed i veterinari a tempo indeterminato, considerate le eventuali riduzioni intervenute ai professionisti spetta sensi dell'art. 5, ACN 8 luglio 2010.
8. Agli specialisti ambulatoriali spettano i compensi previsti per le prestazioni di cui all'allegato 3, fatta salva diversa determinazione degli Accordi Integrativi Regionali, ed il compenso previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni aggiuntive di cui all’art.31all'art. 39, comma 43.
79. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei professionisti degli specialisti ambulatoriali sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra azienda Azienda e/o distretto Distretto e Organizzazioni organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di Accordo accordo regionale, come previsto dall’artdall'art. 3139.
810. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di revisione di qualitàqualita', al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati dai professionisti da parte degli aderenti.
911. Fatte salve diverse indicazioni degli AIR, per la esecuzione delle prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed attivita' ortesica di cui all'Allegato C dell'ACN 23 marzo 2005 e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attivita', agli specialisti ambulatoriali spetta un emolumento aggiuntivo orario di euro 3,14.
12. Per lo svolgimento dell'attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta agli specialisti ambulatoriali ed ai veterinari un compenso accessorio orario nella misura e con le modalita' concordate nell'ambito degli accordi regionali. E' riconosciuta inoltre l'indennita' di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico agli specialisti ambulatoriali e ai veterinari operanti nelle Aziende di Province e Regioni che ne prevedano l'erogazione a norma di legge.
13. Gli Accordi accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attivitàattivita', l’erogazione l'erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualitàqualita', e i relativi compensi.
14. Gli accordi regionali definiscono le modalita' di organizzazione della attivita' dei medici veterinari, la loro tipologia e le modalita' di retribuzione. Qualora l'attivita' sia organizzata non su base oraria, ma a prestazione il relativo compenso xxxx' definito dagli accordi regionali, avendo quale riferimento un criterio retributivo quantitativo equivalente al trattamento economico orario. Le parti si impegnano ai fini della definizione della quota variabile e del fondo di ponderazione ad attivare un tavolo di monitoraggio delle attivita' svolte dai medici veterinari anche per la definizione del nomenclatore delle prestazioni aggiuntive. A tal fine si applica quanto previsto dall'art. 27, comma 4.
15. I compensi di cui al presente articolo sono da considerarsi al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda.
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QUOTA VARIABILE. 1. A decorrere dal 01.01.2004, le quote già destinate ai professionisti per:
a) : - la partecipazione a programmi o progetti regionali e aziendali con particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica anche relativamente a situazioni di emergenza sanitaria e di realizzazione di “"Progetti obiettivo” " previsti dal P.S.N.;
b) ; - il raggiungimento degli obiettivi dai programmi regionali ed aziendali e il rispetto da parte del professionista dei livelli di spesa programmata;
c) ; - la partecipazione a programmi e progetti finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa;
d) ; - le attività esterne di cui all’art. 32;
e) all’art.32; - le prestazioni oltre l’orario di incarico di cui all’art.30, comma 14;
f) ; - indennità specifica di categoria all’art.44, comma 3;
g) ; - le spese di viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui all’art. 46all’art.46; costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 3,205 per ora di attività. Tale fondo è aumentato di euro 0.245 dal 31.12 2004 e di euro 0.22 dal 31.12.2005.
2. Il fondo si arricchirà anche dalle quote di anzianità resesi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli professionisti; tale fondo è ripartito sulla base degli accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi come determinati dal D.P.R. 446/2001.
3. In ciascuna regione, il fondo di cui al comma 1 deve essere incrementato dell’ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel DPR 446/2001, per effetto degli Accordi regionali vigenti, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cui all’art. 31 del presente Accordo.
4. Dal 1.1.2004 tutti i professionisti convenzionati a tempo indeterminato e determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione di una quota oraria e/o per obiettivi definita dagli Accordi regionali.
5. Per il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun professionista titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato e determinato è riconosciuta comunque, a titolo d’acconto, una quota oraria di ponderazione di euro 1,285 fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.
6. In attesa della stipula degli Accordi regionali, ai professionisti spetta il compenso previsto dal nomenclatore tariffario regionale per le prestazioni aggiuntive di cui all’art.31, comma 4.
7. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei professionisti sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra azienda e/o distretto e Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di Accordo regionale, come previsto dall’art. 31dall’art.31.
8. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di revisione di qualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati dai professionisti aderenti.
9. Gli Accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attività, l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi.
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