Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 1. L’individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e le modalità di funzionamento degli organismi di natura pattizia di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, saranno definiti a livello aziendale tenuto conto delle disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 22.6.1995. 2. Resta confermato che agli RLS, per l’espletamento della loro attività, saranno attribuite 40 ore di permesso retribuito per ciascun anno fatte salve le diverse intese raggiunte in materia a livello aziendale. Con riferimento alle modalità di computo, di fruizione e di retribuzione dei permessi valgono le medesime disposizioni relative ai permessi sindacali di cui all’art. 8 del presente CCNL. 3. Per gli RLS valgono le tutele previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Con riferimento a quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo, sono fatti salvi gli assetti definiti in applicazione di eventuali intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del presente CCNL.
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