Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). La Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di com- petenza del Consiglio Unitario d’Azienda o del Consiglio di fabbrica e delle R.S.A, con riferimento all’esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori; i suoi componenti nell’ambito dei numeri complessivi di cui al suc- cessivo comma 10 subentrano alle R.S.A. ed ai dirigenti delle stesse nell’esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla Legge n. 300/1970; nei confronti di ciascun componente nell’ambito dei numeri complessivi suddetti si applicano le tutele previste dagli artt. 18 e 22 della Legge n. 300/1970. La R.S.U. gestisce i rapporti con l’azienda ed assolve funzioni di agente contrattuale unico nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale assistita dalle strutture competenti delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Ai fini del presente CCNL, alla R.S.U. competono altresì le altre forme di intervento nei confronti dell’azienda attribuite dai singoli articoli contrattuali quali, ad esempio: • art. 14 - co. 10 - Contratto di lavoro a tempo determinato; • art. 15 - co. 21 - Telelavoro; • art. 16 - Lavoro agile (Smart working); • art. 23 - co. 5, 9, 11, 15 - Orario di lavoro; • art. 25, co. 8, n. 7 - Reperibilità; • art. 27, co. 8 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro; • art. 28, co. 3 - Ferie. La R.S.U. esercita le sue funzioni di rappresentanza e di tutela dei lavoratori con ri- guardo all’applicazione in azienda dei contratti e delle leggi che regolano il rapporto di lavoro, in particolare tra tali funzioni rientra la rappresentanza dei lavoratori nei confronti delle aziende per le fattispecie - individuali o collettive - di inquadramento professionale ritenute non corrispondenti ai dettami contrattuali.
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). 1.1 In applicazione del precedente art. 9 e dell’Accordo Interconfederale del 20.12.1993, nelle aziende o nei Gruppi di impresa che applicano il presente CCNL vengono costituite le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) che - congiuntamente alle strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL - hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). 1. Le parti convengono sul riconoscimento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), secondo le modalità fissate nell'accordo del 15 marzo 1995 allegato al presente contratto (All. n. 6). L’ambito territoriale per la costituzione delle R.S.U., cui fa riferimento l’art. 2 del sopracitato accordo, si intende coincidente con il territorio della regione. In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale per la costituzione delle R.S.U., nelle città metropolitane di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni, si intende coincidente con il territorio delle stesse città metropolitane.
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Per le RSU - Rappresentanze Sindacali Unitarie si applicano le norme definite nell’accordo allegato 6.
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Per le RSU - Rappresentanze Sindacali Unitarie si applicano le norme de- finite nell’accordo allegato 7. Le Parti convengono di incontrarsi immediatamente dopo la stipula dell’accordo nazionale sulla Rappresentanza per il settore del Commercio, al fine di acquisirlo con le eventuali modifiche necessarie e utili a cogliere le peculiarità del settore rappresentato dal presente CCNL Le parti convengono di incontrarsi entro il 31/12/2017, al fine di acquisire quanto contenuto nell’accordo interconfederale CGIL-CISL-UIL e Confcom- mercio del 26/11/2015, con le eventuali modifiche necessarie e utili a coglie- re le peculiarità del settore rappresentato dal presente CCNL.
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Analoghe previsioni e diritti saranno riconosciuti ai lavoratori eletti a rappresentanti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ( R.S.U.). Le modalità di elezione delle RSU sono determinate con apposito Accordo Interconfederale.
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente CCNL, in applicazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 Gennaio 2014 procedono alla costituzione della RSU secondo le modalità previste nel suddetto accordo, salvo quanto diversamente disposto dal presente CCNL. LA RSU, ove costituita, subentra alla RSA nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge, ed assolve funzioni di agente unitamente alle strutture sindacali territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale contrattuale nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale.
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). La Rappresentanza Sindacale Unitaria - R.S.U. in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di com- petenza del Consiglio Unitario d’Azienda o del Consiglio di fabbrica e delle r.s.a, con riferimento all’esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei la- voratori; i suoi componenti eletti o designati nell’ambito dei numeri complessivi di cui al successivo comma 10 subentrano alle r.s.a. ed ai dirigenti delle stesse nell’esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla Legge n. 300/1970; nei confronti di ciascun componente eletto o designato nell’ambito dei numeri complessivi suddetti si applicano le tutele previste dagli artt. 18 e 22 della Legge n. 300/1970. La R.S.U. gestisce i rapporti con l’azienda ed assolve funzioni di agente contrattuale unico nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale assistita dalle strutture competenti delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Ai fini del presente CCNL, alla R.S.U. competono le funzioni di contrattazione e le altre forme di intervento nei confronti dell’azienda attribuite dai singoli articoli con- trattuali quali, ad esempio, l’art. 9 (premio di risultato), l’art. 23 (orario di lavoro), l’art. 3 (inscindibilità ed incumulabilità del contratto - successione dei contratti), l’art. 27 (prestazioni oltre il normale orario di lavoro), gli artt. da 12 a 17 (mercato del lavoro), l’art. 40 (mense aziendali), ecc. La R.S.U. esercita le sue funzioni di rappresentanza e di tutela dei lavoratori con ri- guardo all’applicazione in azienda dei contratti e delle leggi che regolano il rapporto di lavoro, in particolare tra tali funzioni rientra la rappresentanza dei lavoratori nei confronti delle aziende per le fattispecie - individuali o collettive - di inquadramento professionale ritenute non corrispondenti ai dettami contrattuali.
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Organo collettivo rappresentativo di tutti i lavoratori, senza alcun riferimento alla loro iscrizione ad un sindacato, che sono occupati in una stessa realtà lavorativa, pubblica o privata. Hanno competenze generali di tutela collettiva dei lavoratori in azienda, compresa la titolarità contrattuale. Sono costituite unitariamente nell’unità produttiva mediante elezioni aperte a tutti i lavoratori, condotte sulla base di liste sindacali.
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Le Parti si danno atto che le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle RSU nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal Protocollo 23.7.93 e dall'Accordo interconfederale 20.12.93. Viene pertanto recepito l'Accordo interconfederale 20.12.93 per la costituzione delle RSU. Resta fermo, relativamente alla costituzione delle RSA, il disposto dell’art. 19, legge n. 300/70, come modificato dal referendum abrogativo dell’11.6.95.