Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) Clausole campione

Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). 1.1 In applicazione del precedente art. 9 e dell’Accordo Interconfederale del 20.12.1993, nelle aziende o nei Gruppi di impresa che applicano il presente CCNL vengono costituite le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) che - congiuntamente alle strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL - hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL. 1.2 Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) vengono costituite in ciascuna unità produttiva sulla base del Protocollo del 23.7.1993, come disciplinato dall’Accordo Interconfederale del 20.12.1993. Le modalità di elezione (individuazione delle RSU e del numero dei componenti la RSU, composizione delle liste, effettuazione delle operazioni elettorali) saranno oggetto di specifici accordi aziendali che dovranno, comunque, tener conto di quanto stabilito nel predetto Accordo Interconfederale. Sono fatti salvi gli assetti definiti in applicazione di eventuali intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del presente CCNL. Tali intese devono essere rinnovate entro tre mesi dalla data di stipula del presente CCNL. 1.3 Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 20.12.1993, del presente CCNL o comunque aderenti alla disciplina contenuta nello stesso Accordo Interconfederale e negli accordi aziendali di cui al punto precedente, partecipando alla procedura di elezione delle RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA). 1.4 I componenti le RSU sono titolari in via esclusiva dei diritti, dei poteri, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo III della legge 20.5.1970, n. 300, con particolare riferimento a quelle previste per situazioni di trasferimento e di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo.
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). 1. Le parti convengono sul riconoscimento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), secondo le modalità fissate nell'accordo del 15 marzo 1995 allegato al presente contratto (All. n. 6). L’ambito territoriale per la costituzione delle R.S.U., cui fa riferimento l’art. 2 del sopracitato accordo, si intende coincidente con il territorio della regione. In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale per la costituzione delle R.S.U., nelle città metropolitane di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni, si intende coincidente con il territorio delle stesse città metropolitane. 2. Fino alla elezione delle R.S.U. restano in carica le Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.).
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Per le RSU - Rappresentanze Sindacali Unitarie si applicano le norme definite nell’accordo allegato 6.
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente CCNL, in applicazione dell’accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 29.09.94, che nel presente CCNL viene integralmente recepito, procedono alla costituzione della R.S.U. L’iniziativa per la costituzione della R.S.U. può anche essere assunta dalle associazioni sindacali formalmente costituite che: - accettino espressamente la disciplina della R.S.U. qui riportata; - raccolgano un numero di firme di lavoratori dipendenti dell’Azienda interessata pari al 5% degli aventi diritto al voto. Le R.S.U. vengono costituite in ciascuna Azienda secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell’accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 29.09.94 e nel Regolamento ad esso allegato. L’iniziativa di cui al primo comma del presente articolo deve essere assunta entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL. Le operazioni, connesse con le elezioni della R.S.U., debbono svolgersi, come previsto al punto 12 del Regolamento allegato all’Accordo interconfederale, previa intesa con la Direzione Aziendale, in modo da consentire a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze di servizio. Il numero massimo di componenti della R.S.U. in ciascuna Azienda è di: - 1 componente nelle Aziende che occupano fino a 15 dipendenti; - 3 componenti nelle Aziende che occupano da 16 a 100 dipendenti; - 1 componente ulteriore per ogni frazione aggiuntiva parziale o intera di 70 dipendenti fino a 520 lavoratori; - 1 componente ulteriore ogni 100 o frazione di 100 dipendenti nelle Aziende che occupano oltre 520 lavoratori. Le organizzazioni sindacali, che hanno indetto le elezioni, ratificano il risultato delle stesse e comunicano a FEDERCULTURE i nominativi dei componenti della R.S.U. eletti nell’ambito delle proprie liste nelle Aziende associate. FEDERCULTURE, riscontrata la corrispondenza delle operazioni elettorali alle norme, comunica alle Aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi e, dalla data di questa comunicazione decorre il mandato della R.S.U. Nei casi di decadenza della R.S.U., previsti dall’accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 29.09.94 o comunque ove la R.S.U. non sia ancora stata eletta, ovvero non sia stata validamente costituita, l’attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle XX.XX. per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione. I tempi necessari per l’espletamento delle elezioni della R.S.U. non sono comp...
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Analoghe previsioni e diritti saranno riconosciuti ai lavoratori eletti a rappresentanti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ( R.S.U.). Le modalità di elezione delle RSU sono determinate con apposito Accordo Interconfederale.
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Per le RSU - Rappresentanze Sindacali Unitarie si applicano le norme de- finite nell’accordo allegato 7. Le Parti convengono di incontrarsi immediatamente dopo la stipula dell’accordo nazionale sulla Rappresentanza per il settore del Commercio, al fine di acquisirlo con le eventuali modifiche necessarie e utili a cogliere le peculiarità del settore rappresentato dal presente CCNL Le parti convengono di incontrarsi entro il 31/12/2017, al fine di acquisire quanto contenuto nell’accordo interconfederale CGIL-CISL-UIL e Confcom- mercio del 26/11/2015, con le eventuali modifiche necessarie e utili a coglie- re le peculiarità del settore rappresentato dal presente CCNL.
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Per le RSU - Rappresentanze Sindacali Unitarie si applicano le norme definite nell’accordo allegato 9.
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente CCNL, in applicazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 Gennaio 2014 procedono alla costituzione della RSU secondo le modalità previste nel suddetto accordo, salvo quanto diversamente disposto dal presente CCNL. LA RSU, ove costituita, subentra alla RSA nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge, ed assolve funzioni di agente unitamente alle strutture sindacali territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale contrattuale nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale. A) Modalità di costituzione e di funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). 1) Costituzione e funzionamento della RSU. Per la costituzione e il funzionamento della RSU si applica l'Accordo interconfederale 20.12.93, ed eventuali sue future modifiche, con le specificazioni e integrazioni di seguito riportate. L'iniziativa per l'elezione della RSU nelle unità produttive con più di 15 dipendenti potrà essere assunta: - dalle XX.XX. dei lavoratori firmatarie del presente accordo nazionale; - dalle XX.XX. dei lavoratori che, pur non avendo sottoscritto il pre- sente accordo, siano formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che: 1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione; 2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. I componenti della RSU restano in carica per 3 anni dalla data di effet- tuazione delle elezioni; alla scadenza di tale termine decadono automa- ticamente.
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU, costituite sulla base del protocollo concordato tra le parti ed allegato al presente ccnl, di cui fa parte integrante, ovvero le rappre- sentanze sindacali aziendali (RSA) sino alla costituzione delle sopraindicate RSU. Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU, ovvero dalle RSA in ca- so di non costituzione della RSU, e dalle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del ccnl. Alla rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, per l’espletamento dei suoi compiti e funzioni, è garantito il mon- te ore retribuito di cui all’art. 23, L. 20 maggio 1970, n. 300.