Rateizzazione dei pagamenti. Il gestore garantisce all’utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, in conformità a quanto definito al punto 2.3.7. Sempre in tal caso, l’utente finale ha la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti. Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate: - degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea; - degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Gli interessi di dilazione di cui sopra non possono essere applicati qualora la soglia indicata ad inizio paragrafo sia superata a causa di: a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore; b) la presenza di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al gestore. Sulla bolletta sono indicate la data di emissione e quella di scadenza della bolletta stessa.
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Rateizzazione dei pagamenti. Il gestore garantisce all’utente a) Rateizzazione dei pagamenti per bollette elevate Al fine di agevolare gli Utenti nel pagamento delle bollette, il Gestore riconosce la possibilità di accedere alla rateizzazione dei pagamenti qualora l’importo della bolletta da rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 10080% il valore dell’addebito l’importo medio riferito alle bollette emesse nel corso degli addebitate all’Utente negli ultimi 12 mesi. Qualora sussista la condizione predetta, in conformità il Gestore provvederà a quanto definito al punto 2.3.7. Sempre in tal caso, l’utente finale ha la possibilità di richiedere un comunicare all’Utente il piano di rateizzazionerateizzazione della bolletta, con il quale, salvo diverso accordo tra le parti, sarà costituito da rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti. Il termine per l’inoltro L’Utente che intende avvalersi della richiesta di rateizzazione da parte dell’utente finale che ne ha diritto è fissato nel dei pagamenti dovrà darne comunicazione scritta al Gestore entro il decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate: - degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea; - degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Gli interessi di dilazione di cui sopra non possono essere applicati qualora la soglia indicata ad inizio paragrafo sia superata a causa di:
a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore;
b) la presenza di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al gestore. Sulla bolletta sono indicate la data di emissione e quella di scadenza della bolletta stessache intende rateizzare.
b) Rateizzazione dei pagamenti per Utenti in condizioni economiche disagiate In ogni caso, anche qualora non sussista la precedente condizione, il Gestore si riserva la facoltà di acconsentire alla rateizzazione dei pagamenti a favore degli Utenti che, versando in particolari condizioni economiche, risultano meritevoli di un intervento di agevolazione. L’Utente che intende avvalersi della rateizzazione dei pagamenti dovrà darne comunicazione scritta al Gestore entro il decimo giorno solare successivo alla data di scadenza della bolletta che intende rateizzare. Qualora la richiesta venga presentata in ritardo la rateizzazione potrà essere riconosciuta solamente dalla bolletta successiva. A seguito della richiesta, il Gestore provvederà a rendere noto all’Utente il piano di rateizzazione, che, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà completarsi nel periodo che intercorre tra la bolletta da rateizzare e la bolletta successiva.
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Rateizzazione dei pagamenti. Il gestore Gestore garantisce all’utente la possibilità di rateizzare il pagamento della bolletta qualora la fattura emessa l’importo della stessa superi del 100dell’80% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi. Qualora sussista la precedente condizione, in conformità a quanto definito al punto 2.3.7. Sempre in tal caso, l’utente finale ha il Gestore riconosce all’Utente la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti. Il termine per l’inoltro della La richiesta di rateizzazione da parte dell’utente finale che ne ha diritto è fissato nel dell’Utente deve pervenire al Gestore entro il decimo giorno solare successivo alla data di scadenza della relativa fatturabolletta che intende rateizzare. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate: - ▪ degli interessi di dilazione non superiori superiore al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea; - ▪ degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo calcolati a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzatorateizzato applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%). Gli interessi di dilazione di cui sopra non possono essere applicati qualora la soglia indicata ad inizio paragrafo sia superata fattura superi dell’80% il valore dell’addebito medio delle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi a causa di:
a) di prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore;
b) la presenza Gestore e di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia a punto 5.3.1 per cause imputabili al gestoreGestore. Sulla Resta inteso che nella bolletta sono indicate che reca un importo per cui può essere richiesta la data rateizzazione valgono le previsioni di emissione cui all’art. 42 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 655/2015/R/idr e quella s.m.i. Il Gestore in ogni caso si riserva la facoltà di scadenza della bolletta stessaacconsentire alla rateizzazione dei pagamenti a favore degli Utenti che, versando in condizioni economiche disagiate, risultino meritevoli di un intervento di agevolazione.
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Rateizzazione dei pagamenti. 16.1 Il gestore garantisce all’utente Cliente è tenuto a pagare l’intero corrispettivo indicato in bolletta e non può provvedere a pagamenti parziali senza la preventiva autorizzazione di EEN, che considererà l’eventuale pagamento parziale non autorizzato un inadempimento del Cliente.
16.2 EEN informa il Cliente finale, all’interno della relativa bolletta, della possibilità di rateizzare il pagamento qualora i pagamenti. Nel caso di Cliente titolare di una fornitura di Gas Naturale e di bonus sociale EEN è tenuta ad offrire la fattura emessa superi del 100% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, rateizzazione nei casi specificati nell’allegato “Agevolazioni per Clienti domestici in conformità a quanto definito al punto 2.3.7stato di disagio fisico e/o economico” (par. Sempre in tal caso, l’utente finale “Eventuale rateizzazione bollette”). Il Cliente non titolare di bonus sociale ha la possibilità di richiedere un piano di ottenere la rateizzazione, ai sensi della delibera 463/2016/R/com, limitatamente ai casi di: a) mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di emissione della bolletta definita contrattualmente; b) emissione della bolletta con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella importi anomali. La possibilità di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le partiottenere la rateizzazione sarà indicata in ogni bolletta rateizzabile. Il Cliente può richiedere la rateizzazione con le modalità e le tempistiche indicate nella bolletta, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per l’inoltro il pagamento della richiesta medesima bolletta e solo per somme oggetto di rateizzazione da parte dell’utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fatturasuperiori a € 50,00 (euro cinquanta/00). Le somme relative Nel caso di cambio di fornitore,
16.3 Sugli importi relativi ai pagamenti rateali possono essere maggiorate: - degli matureranno interessi in misura pari al Tasso Ufficiale di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea; - degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Gli interessi di dilazione di cui sopra non possono essere applicati qualora la soglia indicata ad inizio paragrafo sia superata a causa di:
a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore;
b) la presenza di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al gestore. Sulla bolletta sono indicate la data di emissione e quella di scadenza della bolletta stessaRiferimento.
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Samples: Gas Supply Agreement