Redemption and Purchase Clausole campione

Redemption and Purchase. (a) Final Redemption (b) Redemption for Taxation Reasons and Redemption for Illegality (i) The Notes may be redeemed at the option of the Issuer or the Guarantor in whole, but not in part, at any time in the case of a Note other than a Floating Rate Note or only on an Interest Payment Date in the case of a Floating Rate Note, on giving not less than 30 or more than 60 days' notice in accordance with Condition 13 (which notice shall be irrevocable), at, in respect of each principal amount of the Notes equal to the Calculation Amount, the Early Redemption Amount together with, if so specified in the applicable Final Terms, accrued interest, if the Issuer or the Guarantor, as the case may be, has or will become obligated to pay additional interest on such Notes pursuant to Condition 7 as a result of any change in, or amendment to, the laws (or any regulations or rulings promulgated thereunder) of the United States or any political subdivision or taxing authority thereof or therein, or any change in the application or official interpretation of such laws, regulations or rulings, which change or amendment becomes effective on or after the date on which any person (including any person acting as underwriter, broker or dealer) agrees to purchase the first Tranche of any of such Notes pursuant to the original issuance of such first Tranche, and such obligation cannot be avoided by the Issuer or Guarantor, as the case may be, taking reasonable measures available to it; PROVIDED THAT no such notice of redemption shall be given earlier than 90 days prior to the earliest date on which the Issuer or Guarantor, as the case may be, would be obligated to pay such additional interest were a payment in respect of the Notes then due. Prior to the publication of any notice of redemption pursuant to this Condition 5(b)(i), the Issuer or the Guarantor, as the case may be, shall deliver to the Fiscal Agent or the Australian Registrar in the case of Australian Domestic Notes (i) a certificate signed by an officer of the Issuer or the Guarantor, as the case may be, stating that the Issuer or the Guarantor, as the case may be, is entitled to effect such redemption and setting forth a statement of facts showing that the conditions precedent to the right of the Issuer or the Guarantor, as the case may be, so to redeem have occurred and (ii) a legal opinion, from lawyers of recognised standing in the United States, to the effect that the Issuer or the Guarantor, as the case may be, ha...
Redemption and Purchase. Final redemption: Unless previously redeemed, or purchased and cancelled, the Notes will be redeemed at their principal amount on 13 May 2027 (the "Maturity Date"). The Notes may not be redeemed at the option of the Issuer other than in accordance with this Condition 7.
Redemption and Purchase. (a) Redemption at maturity (b) Redemption for tax reasons (i) immediately prior to the giving of such notice the Issuer or the Guarantor has or will become obliged to pay additional amounts as provided or referred to in Condition 8 as a result of any change in, or amendment to, the laws or regulations of a Tax Jurisdiction (as defined in Condition 8) or any change in the application or official interpretation of such laws or regulations, which change or amendment becomes effective on or after the Issue Date of the first Tranche of the Notes; and (ii) such obligation cannot be avoided by the Issuer or, as the case may be, the Guarantor taking reasonable measures available to it, provided that no such notice of redemption shall be given earlier than 90 days prior to the earliest date on which the Issuer or, as the case may be, the Guarantor would be obliged to pay such additional amounts were a payment in respect of the Notes then due.
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  • Luogo di esecuzione A partire dall’avvio dei servizi di architettura ed ingegneria, l’Aggiudicatario potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni, siano esse richieste dall’Aggiudicatario stesso oppure indette dal Responsabile Unico del Procedimento, si terranno presso una sede della specifica Amministrazione Contraente, di volta in volta individuata da quest’ultima.

  • Modalità di esecuzione Il servizio è realizzato mediante la trasmissione di segnali, informazioni o allarmi provenienti da (anche più soluzioni integrate): - impianti di allarme, tramite comunicatori su linea telefonica commutata; - impianti di allarme, tramite comunicatori digitali su linea telefonica commutata, - impianti di allarme, tramite comunicatori in tecnica GSM-GPRS; - impianti di allarme, tramite comunicatori in tecnica ADSL; - ponte radio bidirezionale installato a totale onere dell'Appaltatore e operante sulla frequenza in concessione al Fornitore stesso. Il servizio di Teleallarme deve essere erogato attraverso due modalità, anche in maniera coordinata tra loro: - modalità proattiva; - modalità reattiva. Con la modalità proattiva, l’addetto alla Sala Operativa, secondo intervalli pre-programmati, in assenza di allarmi provenienti dallo stabile, attiva il collegamento con il comunicatore periferico, ove tecnicamente possibile, al fine di verificare il corretto funzionamento del collegamento e lo stato di riposo delle segnalazioni locali. In tal modo, l’addetto può verificare l’assenza di situazioni anomale (es. taglio della linea telefonica, attivazione di jammer). Con la modalità reattiva, il manifestarsi di situazioni anomale presso lo stabile genera l’invio di un allarme all’addetto alla Sala Operativa. Quest’ultimo, a seguito della ricezione di una o più segnalazioni di allarme (inviata da uno o più comunicatori), ne valuta la credibilità (es. attraverso parametrici logico temporali) e, eventualmente, richiede l’intervento sul posto. Nell'espletamento dell’intervento presso lo stabile le GPG devono attenersi: - alle istruzioni impartite dalla Sala Operativa che riguardano i dati identificativi dello stabile e della segnalazione; - alle disposizioni di servizio, che devono essere opportunamente protette da un sistema di codifica tale da non permettere a persone non autorizzate l’immediata identificazione dello stabile. L’intervento sul posto consiste nella verifica dell’integrità degli infissi esterni (porte e finestre), delle serrature, dei segnalatori ottico-acustici, delle telecamere esterne nonché di ogni altra attività di controllo e, successivamente, nell’accesso allo stabile. La GPG deve aggiornare l'Amministrazione sull'intervento effettuato e compilare il Rapporto di evento anomalo.

  • Oggetto della Convenzione 1. La presente Convenzione - relativamente al patrimonio immobiliare dello Stato amministrato dall’Agenzia e ad altri beni patrimoniali per i quali, a fronte delle disposizioni legislative vigenti alla data della presente Convenzione, l’Agenzia è tenuta a svolgere attività - ha per oggetto la prestazione da parte della stessa nei confronti del Ministero dei servizi e delle attività principali, descritte nell’Allegato A e funzionali al conseguimento dei seguenti obiettivi: 2. La rappresentazione dei beni immobili dello Stato amministrati dall’Agenzia, coincidente con i dati disponibili nel Sistema integrato di gestione immobiliare, è fornita nel documento “Patrimonio immobiliare dello Stato amministrato dall’Agenzia”, riportato nell’Allegato B alla presente Convenzione. Tale documento è aggiornato ogni anno sulla base delle consistenze e delle informazioni residenti nel Sistema integrato citato. 3. Ferme restando le funzioni e i compiti attribuiti all’Agenzia dalla vigente legislazione, l’attività di amministrazione si estende agli eventuali nuovi beni risultanti dalle attività di censimento e di ricognizione degli immobili appartenenti al demanio storico-artistico non in consegna al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo o al patrimonio dello Stato effettuate dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 1 del Decreto-Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 novembre 2001, n. 410. 4. I contenuti degli Allegati A e B non limitano gli impegni istituzionali dell’Agenzia, la quale è, in ogni caso, tenuta a svolgere nei settori di competenza i servizi nelle quantità e con le modalità necessarie ad assicurare il buon andamento delle funzioni amministrative istituzionali.

  • Risoluzione della convenzione 7.1 Le Parti convengono che la Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1353 cod. civ., in caso di scioglimento o fallimento del Gestore, o di ammissione dello stesso ad altre procedure concorsuali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare). 7.2 La presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., altresì in caso di: a) perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle caratteristiche che legittimano l’affidamento in house della gestione del Servizio; b) ripetute e gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione imputabile a colpa grave o dolo del Gestore, previa messa in mora rimasta senza effetto; c) cessione o subconcessione parziale o totale del Servizio in violazione dell’art. 6 (“Divieto di subconcessione”); 7.3 Nel caso indicato alla lettera b) il dolo o la colpa grave del Gestore dovrà essere contestato e certificato dalla Pubblica Autorità competente in materia, se diversa dall’EGA. 7.4 Fermo restando quanto sopra, l’EGA, nei casi di: a) mancato ripristino del valore della garanzia fidejussoria entro i termini di cui all’art. 43 (“Garanzie”); b) mancata stipula da parte del Gestore delle polizze assicurative di cui all’art. 44 (“Assicurazioni”); potrà risolvere la presente Convenzione, previa regolare diffida e messa in mora, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ., notificata contestualmente anche agli eventuali Enti Finanziatori, assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, per porre rimedio alle inadempienze contestate. 7.5 Gli eventuali Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della Convenzione notificando all’EGA, entro i termini di cui ai commi che precedono, la loro intenzione di intervenire o curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l’inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell’EGA di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per permettere la cura dell’inadempimento e prevenire così la risoluzione. 7.6 Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi che precedono, compreso l’ulteriore termine assegnato agli eventuali Enti Finanziatori, l’EGA potrà risolvere la Convenzione. 7.7 L’EGA avrà facoltà di attingere alla garanzia fidejussoria per assicurare comunque la regolare prosecuzione del SII decorso il termine di diffida e messa in mora di cui sopra previa comunicazione al Gestore. 7.8 Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell’EGA di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all’art. 43 della presente Convenzione. 7.9 Non costituiscono condizioni di risoluzione della presente convenzione le cause di forza maggiore come definite all’art. 1

  • MODALITA’ DI ESECUZIONE Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l’osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati. Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e tecnico. Il fornitore è tenuto ad osservare, nell’esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell’esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto. Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell’esecuzione del contratto e del Direttore dell’Esecuzione del contratto. Il Responsabile dell’esecuzione del contratto per l’Azienda è: D.ssa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Il Direttore dell’esecuzione del contratto per l’Azienda è: D.ssa ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇