Regime doganale Clausole campione
Regime doganale. Il trattamento doganale degli oggetti destinati alla Banca è retto dall’Ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Regime doganale. Barriere tariffarie
Regime doganale. Il trattamento doganale degli oggetti destinati all’uso ufficiale dell’ACICI è discipli- nato dall’ordinanza del 13 novembre 19853 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.
Regime doganale. Nella utilizzazione del compendio oggetto del presente contratto, la parte conduttrice si impegna a pienamente osservare le vigenti disposizioni normative e regolamentari emanate in materia doganale, nonché ad adempiere a tutte le prescrizioni che di volta in volta potranno essere impartite dalla Amministrazione competente. Le parti si danno reciproco atto e riconoscono che l’intero complesso immobiliare insiste per metà su area soggetta a regime doganale e per l’altra metà su area esterna alla cinta portuale e che il confine doganale è posto all’interno del complesso stesso in coincidenza con il paramento del fronte est del magazzino per i prodotti forestali. La parte conduttrice pertanto riconosce che il magazzino di cui al n.1 del precedente art.1 è situato all’interno della circoscrizione doganale e si impegna pertanto a rispettare la suddetta delimitazione mantenendo perfettamente chiuse e sigillate le porte di propria pertinenza poste sul paramento del fronte est del magazzino medesimo, costituente limite esterno della cinta doganale e conseguentemente accetta e prende atto che l’unico accesso al suddetto magazzino rimane esclusivamente dall’entrata posta sul paramento ovest – lato via Pisa del medesimo manufatto. Per lo stesso motivo, la parte conduttrice riconosce che le superfici comuni coperte e scoperte - e comunque le superfici ad essa assegnate di cui ai nn. 2, 3 e 4 del precedente art.1 - sono situate all’esterno della circoscrizione doganale e conseguentemente prende atto ed accetta che l’unico accesso ai suddetti beni rimane esclusivamente l’entrata principale del Terminal posta sul lato Via del Marzocco. La parte conduttrice si impegna a non richiedere o promuovere variazioni del regime doganale che interessino aree insistenti nel complesso immobiliare che non siano state preventivamente ed espressamente autorizzate dalla parte locatrice.
Regime doganale. Nella utilizzazione del compendio oggetto del presente contratto, la parte conduttrice si impegna a pienamente osservare le vigenti disposizioni normative e regolamentari emanate in materia doganale, nonché ad adempiere a tutte le prescrizioni che di volta in volta potranno essere impartite dalla Amministrazione competente. Le parti si danno reciproco atto e riconoscono che l’intero complesso immobiliare insiste per circa metà su area soggetta a regime doganale e per l’altra metà su area esterna alla cinta portuale e che il confine doganale è posto all’interno del complesso stesso in coincidenza con il paramento del fronte est del magazzino per i prodotti forestali. La parte conduttrice pertanto riconosce che sia il magazzino che le superfici coperte e scoperte ad essa assegnate di cui ai nn.1, 2, 3 e 4 del precedente art.1 sono situate all’esterno della circoscrizione doganale e conseguentemente accetta e prende atto che l’unico accesso ai suddetti beni rimane esclusivamente l’entrata principale del Terminal posta sul lato Via del Marzocco. La parte conduttrice si impegna a non richiedere o promuovere variazioni del regime doganale che interessino aree insistenti nel complesso immobiliare che non siano state preventivamente ed espressamente autorizzate dalla parte locatrice.
