Reporting Unauthorised Transactions and Disputes Clausole campione

Reporting Unauthorised Transactions and Disputes. You (or, if applicable, your Stripe Connect Platform) must report all (a) unauthorised Card Transactions (including fraud) to Stripe immediately; and (b) erroneous Card Transactions and other Card Disputes to Stripe within 13 months (or any longer period Law prescribes) after the Card Transaction posts to your Stripe Issuing Account. You must notify Stripe of all Card Disputes, including erroneous and unauthorised Card Transactions, through your Stripe Dashboard (or, if applicable, to your Stripe Connect Platform). Stripe will review the information you submit according to Law. If Stripe determines that the Card Dispute is valid or the Card Transaction was erroneous or unauthorised, Stripe will credit the amount of the applicable Card Transaction back to your Stripe Issuing Account. If Stripe fully or partially credits the amount of any Card Transaction to your Stripe Issuing Account, you transfer to Stripe all claims (excluding tort claims) that you may have against the merchant for the Card Transaction. Stripe will reimburse you for any Card Dispute where Stripe determines that neither you nor a Card Authorised User authorised the underlying Card Transaction, provided that (a) you will be liable for the first €50 or £35 (as applicable) of any Card Dispute where Stripe reasonably believes you should have been aware of the fact that the Card had been lost or stolen; (b) Stripe will not be liable for any Card Dispute where you or a Card Authorised User used a Card for a Card Unauthorised Purpose; and (c) Stripe will not be liable for any Card Dispute where you have, either intentionally or negligently, failed to use the Card in accordance with the terms of this Agreement, or have failed to immediately notify Stripe of the Card becoming lost, stolen or misappropriated (in accordance with Section 8).

Related to Reporting Unauthorised Transactions and Disputes

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).