Requisiti patrimoniali. 1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attivita', della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilita' civile. 2. Ai sensi degli articoli 128-quater, comma 2, e 128-septies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile. L'ammontare del capitale minimo puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Appears in 4 contracts
Samples: Legislative Decree, Legislative Decree, Decreto Legislativo
Requisiti patrimoniali. 1. L'Organismo L‟Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attivita'attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizionel‟iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap dall‟Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilita' responsabilità civile.
2. Ai sensi degli articoli 128-quater, comma 2, e 128-septies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'articolo dall‟articolo 2327 del codice civile. L'ammontare L‟ammontare del capitale minimo puo' può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia dell‟Economia e delle finanze.
Appears in 1 contract
Samples: Decreto Legislativo
Requisiti patrimoniali. 1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attivita'attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quater128quater, comma 2, e 128-quinquies128quinquies, comma 2. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilita' responsabilità civile.
2. Ai sensi degli articoli 128-quater128quater, comma 2, e 128-septies128septies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile. L'ammontare del capitale minimo puo' può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Appears in 1 contract
Samples: Legislative Decree