Requisiti patrimoniali. 1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attivita', della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilita' civile.
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Requisiti patrimoniali. 1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attivita'attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quater128quater, comma 2, e 128-quinquies128quinquies, comma 2. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilita' responsabilità civile.
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Requisiti patrimoniali. 1. L'Organismo L‟Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attivita'attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizionel‟iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap dall‟Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilita' responsabilità civile.
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