Requisiti di ordine generale Clausole campione

Requisiti di ordine generale. (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000) 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimo...
Requisiti di ordine generale. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: • cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, espressamente riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma; • conflitto di interessi e in particolare assenza di azioni giudiziali avviate contro l’Associazione della Croce Rossa Italiana; • situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013; Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Requisiti di ordine generale. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16- ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. Sono ammesse: • le imprese stabilite in altri Stati dell’Unione Europea secondo quanto stabilito dagli artt.45 e 83 rispettivamente commi 1 e 3 del CA, le quali dimostreranno l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente gara in base alla disciplina delle predette norme, presentando una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; • le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali iscritte nella sezione A o C dell’albo Regionale Toscano istituito con L.R.T. 87/1997; • le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali iscritte all’albo Regionale ai sensi della L.381/1991; • cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali con sede legale in Regioni che ancora non dispongono di un’albo, purchè in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo della Regione Toscana, fatta eccezione dell’obbligo di sede legale nella Regione Toscana. In caso di: • consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e consorzi stabili, essi dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come esecutore; • raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, essi dovranno essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
Requisiti di ordine generale. (non dimostrabili mediante avvalimento) 1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 2. nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del citato decreto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co 4, del medesimo decreto ovvero procedimenti pendenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza; 3. gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 4. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7 – secondo periodo – del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Requisiti di ordine generale a. insussistenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto stabiliti all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 né in nessuna delle altre situazioni previste da vigenti disposizioni normative che prevedano l'esclusione dalla contrattazione con la P.A. b. essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi; c. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore; d. essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; e. applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa consorziata. Per i consorzi ex art.45, c.2 lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016 l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle consorziate affidatarie dell’esecuzione del servizio. Per gli operatori economici di cui all’art.45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 deve essere dichiarata e comprovata da parte di ciascun soggetto costituente il consorzio.
Requisiti di ordine generale assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;
Requisiti di ordine generale non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in quelle ulteriori previste dalla normativa vigente al momento dell’indizione della gara; In caso di RTI il sopraindicato requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese del raggruppamento.
Requisiti di ordine generale. 8.1.1) Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di seguito elencati: 1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1): • xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; • xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; • false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; • frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; • xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; • delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; • sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; • ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In ogni caso l'esclusione e il divieto...
Requisiti di ordine generale. In caso di partecipazione in forme aggregate: I) consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 34 del Codice dei contratti, dovranno essere indicate le consorziate designate per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’affidamento; II) consorzi di cui alla lettera e) dell’articolo 34 del Codice degli Appalti, dovrà essere indicato se il consorzio concorrerà in proprio o per conto delle proprie consorziate e tali consorziate dovranno essere espressamente indicate; III) R.T.I. di cui alla lettera d) dell’articolo 34 del Codice degli Appalti, dovranno essere indicati l’impresa mandataria e le imprese mandanti, specificando le parti del lavoro, individuate secondo le categorie del bando, che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati. IV) Gruppi europei di interesse economiche (G.E.I.E) di cui alla lettera f) dell’articolo 34 del Codice degli Appalti, trovano applicazione le disposizioni previste per i R.T.I. nel punto III che precede. In caso di consorzi, di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 34 del Codice degli Appalti, i requisiti di partecipazione d’ordine generale di cui al paragrafo 8.1 che precede dovranno essere posseduti e comprovati dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei lavori; in caso di consorzi di cui alle lettera e) dell’articolo 34 del Codice degli Appalti, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e comprovati dalle consorziate che parteciperanno alla gara. In caso di consorzi o R.T.I. non ancora costituiti, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e comprovati da tutti i soggetti che faranno parte del costituendo consorzio e/o Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In caso di R.T.I. costituiti, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e comprovati da tutti i componenti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
Requisiti di ordine generale. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: