Requisiti di ordine generale Clausole campione

Requisiti di ordine generale. (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000) 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimo...
Requisiti di ordine generale. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: • cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, espressamente riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma; • conflitto di interessi e in particolare assenza di azioni giudiziali avviate contro l’Associazione della Croce Rossa Italiana; • situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013; Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Requisiti di ordine generale. Potranno partecipare alla presente procedura di gara i soggetti per i quali non sussista alcuna cause di esclusione dalla gara di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), nonché non si siano avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14, Legge n.383/2001 e s.m.i. oppure che si siano avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14, legge n.383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta. I soggetti interessati, inoltre, non devono essere stati condannati in sede giudiziaria civile per gravi atti discriminatori ai sensi dell’art.44 del D.Lgs. n.286/1998 (T.U. Immigrazione) e non aver subito la sanzione amministrativa interdettiva dell’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. n.231/2001. Ai fini del possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006, si richiamano le precisazione di cui all’art.38, comma 2, del medesimo D.Lgs. n.163/2006. Si segnala che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenze n.10 del 04/05/2012 e n.21 del 07/06/2012 ha stabilito che tra i soggetti tenuti alla dichiarazione di cui all’art.38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.163/2006, vi rientrano anche: 1) gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso società incorporata dalla società concorrente o presso società fusesi nella concorrente nell’ultimo anno dalla data di pubblicazione del presente bando ovvero ancora che sono cessati dalla relativa carica presso la società incorporata o presso le società fusesi in detto periodo; 2) gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso un’impresa che abbia ceduto alla concorrente la propria azienda nell’ultimo anno dalla data di pubblicazione del presente bando. L’omissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati ai punti (1) e (2) determinerà l’esclusione dalla procedura. Resta, anche in tali casi, ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione da parte del concorrente ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.163/2006. L’esclusione ed il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
Requisiti di ordine generale. Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art.38, rubricato “Requisiti di ordine generale” del D.lgs. n. 163/2006; • Non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e art.37, comma 7 del D.lgs 163/2006 ovvero di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio o di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; • Insussistenza di procedimenti, provvedimenti, instaurati o decisi, a carico del legale rappresentante e/o della ditta, come previsto dal D.Lgs. 8-8-1994 n. 490, dal D.P.R. 252/98 e per quanto applicabile, dal D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, per l’applicazione di una delle misure previste dalla legislazione antimafia; • Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i. (disciplina dell’emersione progressiva) specificando al riguardo di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso dei piani stessi, ma che il periodo si è concluso (indicando i dati dell’ufficio e la matricola); • Applicazione a favore dei lavoratori dipendenti, (se cooperativa anche verso i soci), di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i servizi se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in materia dalla legge 19.03.1990 n. 55 e smi; • Possesso delle autorizzazioni, abilitazioni, concessioni specifiche richieste per legge in riferimento alla tipologia di servizi richiesti • Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto di gara, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia. Per le società cooperative e per i consorzi di cooperative l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative • fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi (2008, 2009, 2010) risultante dalle dichiarazioni IVA o imposta equivalente in ambito U.E. non inferiore ad € 1.500.000,00 al netto dell’IVA. In caso di A.T.I. tale requisito deve essere posseduto almeno nella misura del 60% dalla mandataria, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% di...
Requisiti di ordine generale. ► Essere in possesso dei requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art.80 D.Lgs.50/2016. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata. In caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall’impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; Si precisa che l’Unione si avvale, per la raccolta delle autocertificazioni richiesta dall’art 80 del codice, della la Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) N. 00016/2014REG.PROV.COLL. n. 19/2004 REG.RIC.AP.P. laddove si prescrive: a) la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art.38 d.lgs. n.163 del 2006 può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore; b) la dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art.38 d.lgs. n.163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici; c) una dichiarazione sostitutiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio.
Requisiti di ordine generale assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;
Requisiti di ordine generale non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in quelle ulteriori previste dalla normativa vigente al momento dell’indizione della gara; In caso di RTI il sopraindicato requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese del raggruppamento.
Requisiti di ordine generale. All’offerta va acclusa una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, redatta in conformità allo schema Allegato A “Domanda di partecipazione e Dichiarazione a corredo dell’offerta”, o più dichiarazioni secondo quanto previsto successivamente, con la quale il legale rappresentante del concorrente, assumendone piena responsabilità: A. dichiara – in conformità con lo schema di dichiarazione che potrà essere reperito sul profilo di committente xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx, unitamente al presente avviso di gara – di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 1. non aver subìto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati: a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione Europea; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 m...
Requisiti di ordine generale. In caso di partecipazione in forme aggregate: I) consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 34 del Codice dei contratti, dovranno essere indicate le consorziate designate per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’affidamento; II) consorzi di cui alla lettera e) dell’articolo 34 del Codice degli Appalti, dovrà essere indicato se il consorzio concorrerà in proprio o per conto delle proprie consorziate e tali consorziate dovranno essere espressamente indicate; III) R.T.I. di cui alla lettera d) dell’articolo 34 del Codice degli Appalti, dovranno essere indicati l’impresa mandataria e le imprese mandanti, specificando le parti del lavoro, individuate secondo le categorie del bando, che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati. IV) Gruppi europei di interesse economiche (G.E.I.E) di cui alla lettera f) dell’articolo 34 del Codice degli Appalti, trovano applicazione le disposizioni previste per i R.T.I. nel punto III che precede. In caso di consorzi, di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 34 del Codice degli Appalti, i requisiti di partecipazione d’ordine generale di cui al paragrafo 8.1 che precede dovranno essere posseduti e comprovati dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei lavori; in caso di consorzi di cui alle lettera e) dell’articolo 34 del Codice degli Appalti, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e comprovati dalle consorziate che parteciperanno alla gara. In caso di consorzi o R.T.I. non ancora costituiti, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e comprovati da tutti i soggetti che faranno parte del costituendo consorzio e/o Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In caso di R.T.I. costituiti, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e comprovati da tutti i componenti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
Requisiti di ordine generale. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: