(Responsabilità dei contraenti). 1. Fatte salve le fattispecie di responsabilità definite dall'art. 21 del decreto legislativo 165/2001 e delle altre norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia, le parti si impegnano a rispettare le clausole del presente contratto per tutta la sua durata.
(Responsabilità dei contraenti). In nessun caso una delle parti del presente Accordo potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall’altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall’esecuzione del presente Accordo.