NORME DI LEGGE Clausole campione

NORME DI LEGGE. Per l’interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.
NORME DI LEGGE. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.
NORME DI LEGGE. 1. Per quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle disposizioni vigenti in materia.
NORME DI LEGGE. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, valgono le norme di Legge italiane.
NORME DI LEGGE. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si rinvia alle norme di Legge attualmente in vigore.
NORME DI LEGGE. Al personale dipendente degli Enti, anche operante in Centri o Istituzioni Formative con un numero di operatori inferiore a 16 unità, si applicano le norme della legge n. 300/70, le norme di legislazione sociale relative alla salvaguardia dell’occupazione, le assicurazioni sociali e quant’altro previsto dalle leggi vigenti.
NORME DI LEGGE. Il presente Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.
NORME DI LEGGE. La struttura , si impegna al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti Leggi in materia ed all’attuazione della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” e del "Regolamento regionale attuativo n. 4 del 18 gennaio 2007” tenuto altresì conto della disciplina contenuta nel D.M. 308 del 21.05.2001 avente ad oggetto “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale”.
NORME DI LEGGE. Per l’interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o a esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
NORME DI LEGGE. Per l’interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o a esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana. a) È stato assicurato con altre Società per rischi analoghi: SI b) Ha subito Sinistri nel corso degli ultimi 5 anni per i rischi assicurati: NO c) Per i rischi oggetto della presente Polizza, ha avuto stornati contratti da altre Società: NO Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Intestatario di polizza dichiara, per conto proprio e per conto dell’Assicurato: 1. di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made», a coprire le Richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo (definizione I e articolo 4); 2. di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli delle condizioni di polizza: