NORME DI LEGGE Clausole campione

NORME DI LEGGE. Per l’interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.
NORME DI LEGGE. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.
NORME DI LEGGE. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si rinvia alle norme di Legge attualmente in vigore.
NORME DI LEGGE. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, valgono le norme di Legge italiane.
NORME DI LEGGE. 1. Per quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle disposizioni vigenti in materia. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Seregno, lì Ai sensi e per gli effetti 1341 e ss. Cod. Civ. si dichiara che sono stati oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole contraddistinte agli artt. 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14.
NORME DI LEGGE. Per l’interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana. Si prende nota che diversamente da quanto stabilito dai termini, le esclusioni, le disposizioni e le condizioni nella polizza o nelle modifiche successive, e soggetto al pagamento da parte dell’Assicurato del premio addizionale concordato, questa assicurazione è estesa alla copertura dei sinistri come definiti all’Articolo 3 derivanti dalla Responsabilità Amministrativa dell’Assicurato. Le seguenti modifiche si applicano al testo di polizza:
NORME DI LEGGE. Per quanto non previsto dal presente C.C.N.L. si fa rinvio alla legislazione vigente. Le Parti stipulanti convengono inoltre che il presente C.C.N.L., per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile.
NORME DI LEGGE. Per l’interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o a esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
NORME DI LEGGE. 1. Al personale dipendente degli Enti, anche operante in Centri o Istituzioni Formative con un numero di operatori inferiore a 16 unità, si applicano le norme della legge n. 300/70, le norme di legislazione sociale relative alla salvaguardia dell’occupazione, le assicurazioni sociali e quant’altro previsto dalle leggi vigenti.
NORME DI LEGGE. Il presente Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.