Common use of RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI Clause in Contracts

RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. La SUBCONCESSIONARIA dovrà provvedere alla copertura, per tutta la durata della subconcessione, dei rischi derivanti da: danneggiamento, incendio, calamità naturali, sommosse, nonché alla copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all'espletamento, nell'ambito aeroportuale, della sua attività per danni che possano derivare a terzi (danni a cose o persone) e ai propri dipendenti o incaricati. Le polizze Rct e incendio dovranno avere un massimale unico per sinistro, non inferiore, a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e per danni ad opere ed impianti per un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione /00) per sinistro. La SUBCONCESSIONARIA si impegna, comunque, a tenere sollevata e indenne GESAP da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi e a cose, dall’uso delle aree e/o delle attrezzature utilizzate e, in genere, per tutti i danni derivanti dallo svolgimento dell’attività di cui al presente contratto. L'ente assicurativo dovrà possedere i requisiti di cui ai D.Lgs.nn.174/1995 e 175/1995, avere sede nel territorio della Repubblica Italiana o di uno stato comunitario, operare almeno a livello nazionale ed avere già concluso contratti assicurativi del tipo in questione. La scelta di detto ente ed i testi delle polizze assicurative dovranno essere preventivamente approvati da GESAP. La SUBCONCESSIONARIA potrà richiedere a GESAP, per quanto lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni da morte o lesioni personali e/o per cagionati a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività oggetto della presente subconcessione, l’estensione della garanzia R.C. del gestore aeroportuale attivata da GESAP con la Compagnia Generali – nell’apposita sezione R.C. Appalti- ed in tal caso quest’ultima assumerà la qualifica di assicurato congiunto. La copertura assicurativa dovrà indicare GESAP quale beneficiaria unica della polizza fino alla concorrenza del danno previsto dalle clausole della polizza incendio, pur restando fermo l'obbligo della SUBCONCESSIONARIA di pagare i relativi premi alle scadenze. La polizza dovrà prevedere che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto senza il consenso di GESAP. La SUBCONCESSIONARIA esonera espressamente GESAP da ogni forma di responsabilità per danni che possano derivare ad essa SUBCONCESSIONARIA da fatto di terzi e per la interruzione dei servizi, fatta salva l’ipotesi di dolo e/o colpa grave dei dipendenti di GESAP. La SUBCONCESSIONARIA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GESAP e garantisce che la compagnia assicuratrice rinuncerà al diritto di rivalsa nei confronti di GESAP. La SUBCONCESSIONARIA si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta a GESAP di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o contenuti.

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RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. La SUBCONCESSIONARIA dovrà provvedere alla copertura, per tutta la durata della subconcessione, dei rischi derivanti da: danneggiamento, incendio, calamità naturali, sommosse, nonché alla copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all'espletamento, nell'ambito aeroportuale, della sua attività per danni che possano derivare a terzi (danni a cose o persone) e ai propri dipendenti o incaricati. Le polizze Rct e incendio dovranno avere un massimale unico per sinistro, non inferiore, a per ciascuna, ad euro 5.000.000,00 2.500.000,00 (cinquemilioni/00) e per danni ad opere ed impianti per un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione /00) per sinistroduemilionicinquecentomila). La SUBCONCESSIONARIA si impegna, comunque, a tenere sollevata e indenne GESAP da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi e a cose, dall’uso delle aree e/o delle attrezzature utilizzate e, in genere, per tutti i danni derivanti dallo svolgimento dell’attività di cui al presente contratto. L'ente assicurativo dovrà possedere i requisiti di cui ai D.Lgs.nn.174/1995 e 175/1995, avere sede nel territorio della Repubblica Italiana o di uno stato comunitario, operare almeno a livello nazionale ed avere già concluso contratti assicurativi del tipo in questione. La scelta di detto ente ed i testi delle polizze assicurative dovranno essere preventivamente approvati da GESAP. La SUBCONCESSIONARIA potrà richiedere a GESAP, per quanto lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni da morte o lesioni personali e/o per cagionati a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività oggetto della presente subconcessione, l’estensione della garanzia R.C. del gestore aeroportuale attivata da GESAP con la Compagnia Generali – nell’apposita sezione R.C. Appalti- ed in tal caso quest’ultima assumerà la qualifica di assicurato congiunto. La copertura assicurativa dovrà indicare GESAP quale beneficiaria unica della polizza fino alla concorrenza del danno previsto dalle clausole della polizza incendio, pur restando fermo l'obbligo della SUBCONCESSIONARIA di pagare i relativi premi alle scadenze. La polizza dovrà prevedere che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto senza il consenso di GESAP. La SUBCONCESSIONARIA esonera espressamente GESAP da ogni forma di responsabilità per danni che possano derivare ad essa SUBCONCESSIONARIA da fatto di terzi e per la interruzione dei servizi, fatta salva l’ipotesi di dolo e/o colpa grave dei dipendenti di GESAP. La SUBCONCESSIONARIA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GESAP e garantisce che la compagnia assicuratrice rinuncerà al diritto di rivalsa nei confronti di GESAP. La SUBCONCESSIONARIA si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta a GESAP di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o contenuti.

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Samples: Contratto

RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. La SUBCONCESSIONARIA dovrà provvedere alla copertura, L’affidatario è direttamente ed unicamente responsabile per tutta la durata della subconcessione, dei rischi derivanti da: danneggiamento, incendio, calamità naturali, sommosse, nonché alla copertura assicurativa qualsiasi tipo di tutti i rischi connessi all'espletamento, nell'ambito aeroportuale, della sua attività per danni che possano derivare a terzi (danni a cose o persone) e ai propri dipendenti o incaricati. Le polizze Rct e incendio dovranno avere un massimale unico per sinistro, non inferiore, a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e per danni ad opere ed impianti per un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione /00) per sinistro. La SUBCONCESSIONARIA si impegna, comunque, a tenere sollevata e indenne GESAP da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi e a cose, dall’uso delle aree e/o delle attrezzature utilizzate e, in genere, per tutti i danni derivanti dallo svolgimento dell’attività di cui al presente contratto. L'ente assicurativo dovrà possedere i requisiti di cui ai D.Lgs.nn.174/1995 e 175/1995, avere sede nel territorio della Repubblica Italiana o di uno stato comunitario, operare almeno a livello nazionale ed avere già concluso contratti assicurativi del tipo in questione. La scelta di detto ente ed i testi delle polizze assicurative dovranno essere preventivamente approvati da GESAP. La SUBCONCESSIONARIA potrà richiedere a GESAP, per quanto lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni da morte o lesioni personali e/o per cagionati a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività oggetto della presente subconcessione, l’estensione della garanzia R.C. del gestore aeroportuale attivata da GESAP con la Compagnia Generali – nell’apposita sezione R.C. Appalti- ed in tal caso quest’ultima assumerà la qualifica di assicurato congiunto. La copertura assicurativa dovrà indicare GESAP quale beneficiaria unica della polizza fino alla concorrenza del danno previsto dalle clausole della polizza incendio, pur restando fermo l'obbligo della SUBCONCESSIONARIA di pagare i relativi premi alle scadenze. La polizza dovrà prevedere che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto senza il consenso di GESAP. La SUBCONCESSIONARIA esonera espressamente GESAP da ogni forma di responsabilità per danni che possano derivare ad essa SUBCONCESSIONARIA da fatto di terzi e per la interruzione dei servizi, fatta salva l’ipotesi di dolo e/o colpa grave dei dipendenti di GESAP. La SUBCONCESSIONARIA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GESAP e garantisce che la compagnia assicuratrice rinuncerà al diritto di rivalsa nei confronti di GESAP. La SUBCONCESSIONARIA si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta a GESAP di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/cose che potessero derivare dall’esercizio delle attività affidate, anche se causati dall’operato dei propri dipendenti. L’affidatario, al fine di tenere indenne l’Amministrazione comunale dei danni indicati al comma precedente, dovrà presentare al momento della sottoscrizione del contratto (oppure, nel caso di esecuzione anticipata del servizio, entro i cinque giorni successivi l’inizio della esecuzione stessa) idonea polizza assicurativa in essere o contenutida stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni. La polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dell’Amministrazione comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio. L’affidatario dichiara, pertanto, espressamente di esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità verso il personale impiegato, nonché verso i terzi per infortuni e danni a persone e cose, che comunque potessero avvenire in dipendenza dalle attività previste nel presente capitolato. L’esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità avendo la stessa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. L’ente appaltante è, conseguentemente, esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti. Nello specifico, la polizza assicurativa dovrà coprire i seguenti rischi: - Responsabilità civile verso terzi (RCT) per tutte le attività relative al servizio appaltato con i seguenti massimali di garanzia: € 10.000.000,00 quale limite per sinistro. Dovrà essere coperta: la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’impresa, compresa la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell’impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio nonché la responsabilità civile incombente all’appaltatore per danni indiretti; - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) con i seguenti massimali di garanzia: € 10.000.000,00 quale limite per sinistro.

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Samples: cittametropolitana.ve.it

RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI. La SUBCONCESSIONARIA dovrà provvedere alla coperturaL’Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell’attuazione della convenzione per qualsiasi causa, eccezion fatta per le giornate di utilizzo gratuito dell’impianto a favore dell’Amministrazione secondo quanto previsto nel presente atto. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall’Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza. A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra. l’Amministrazione si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione del Centro sportivo dall’esecuzione dell’attività oggetto del contratto. Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve stipulare, per la stipula del presente contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile “all risk”emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a 1.500.000,00.= € senza limite per persona o cose. Le polizze devono essere mantenute in vigore per l’intera durata del contratto e copia delle medesime deve essere depositata presso l’ufficio gestione impianti sportivi. Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata della subconcessionedel contratto, consegnare all’amministrazione copia dei rischi derivanti da: danneggiamento, incendio, calamità naturali, sommosse, nonché alla copertura assicurativa certificati di tutti i rischi connessi all'espletamento, nell'ambito aeroportuale, della sua attività per danni che possano derivare a terzi (danni a cose o persone) e ai propri dipendenti o incaricati. Le polizze Rct e incendio dovranno avere un massimale unico per sinistro, non inferiore, a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e per danni ad opere ed impianti per un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione /00) per sinistro. La SUBCONCESSIONARIA si impegna, comunque, a tenere sollevata e indenne GESAP da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi e a cose, dall’uso assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle aree e/o delle attrezzature utilizzate e, in genere, per tutti i danni derivanti dallo svolgimento dell’attività di cui al presente contratto. L'ente assicurativo dovrà possedere i requisiti di cui ai D.Lgs.nn.174/1995 e 175/1995, avere sede nel territorio della Repubblica Italiana o di uno stato comunitario, operare almeno a livello nazionale ed avere già concluso contratti assicurativi del tipo in questione. La scelta di detto ente ed i testi delle polizze assicurative dovranno essere preventivamente approvati da GESAP. La SUBCONCESSIONARIA potrà richiedere a GESAP, per quanto lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni da morte o lesioni personali e/o per cagionati a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività oggetto della presente subconcessione, l’estensione della garanzia R.C. del gestore aeroportuale attivata da GESAP con la Compagnia Generali – nell’apposita sezione R.C. Appalti- ed in tal caso quest’ultima assumerà la qualifica di assicurato congiunto. La copertura assicurativa dovrà indicare GESAP quale beneficiaria unica della polizza fino alla concorrenza del danno previsto dalle clausole della polizza incendio, pur restando fermo l'obbligo della SUBCONCESSIONARIA di pagare i relativi premi alle scadenze. La polizza dovrà prevedere che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto senza il consenso di GESAP. La SUBCONCESSIONARIA esonera espressamente GESAP da ogni forma di responsabilità per danni che possano derivare ad essa SUBCONCESSIONARIA da fatto di terzi e per la interruzione dei servizi, fatta salva l’ipotesi di dolo e/o colpa grave dei dipendenti di GESAP. La SUBCONCESSIONARIA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GESAP e garantisce che la compagnia assicuratrice rinuncerà al diritto di rivalsa nei confronti di GESAP. La SUBCONCESSIONARIA si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta a GESAP di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o contenutipolizze.

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Samples: Convenzione Per La Gestione in Concessione Del Campo Sportivo Comunale Di Calcio Di via Giotto – Codice Cig 2043307e43