Contratto
Contratto
Per subconcessione dell’ultima postazione disponibile con relativi parcheggi da destinare al servizio di Rent a car presso l’Aerostazione Falcone Borsellino di Palermo
L’anno ……… , il giorno …… del mese ……………….. in sono presenti:
GES.A.P. S.P.A., con sede legale in Cinisi (Palermo), Aeroporto “Falcone e Borsellino” – loc. Punta Raisi – Cod.Fisc./Part.IVA n. 03244190827, rappresentata dal suo Amministratore Delegato pro-tempore, Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, in forza dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione, di seguito denominata GESAP
da una parte
E
, con sede legale in , , Cod.Fisc./Partita IVA
, rappresentata da , munito dei necessari poteri per sottoscrivere il presente atto, di seguito denominata “SUBCONCESSIONARIA”
dall’altra parte
PREMESSO:
- che GES.A.P., in forza del Decreto n.119T del 2 agosto 2007 del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 novembre 2007, è divenuta concessionaria della gestione totale quarantennale dell’Aeroporto di Palermo;
- che GESAP, pertanto, gestisce direttamente o tramite terzi, le attività ed i servizi diretti alla assistenza e al conforto dei passeggeri, degli utenti e dei visitatori;
- che giusta Manifestazione di Interesse, il cui avviso è stato pubblicato da GESAP sul proprio sito internet, sugli albi Comune di Palermo e Comune di Cinisi, nonché sull’albo aziendale il per
per la subconcessione dell’ultima postazione attualmente disponibile con relativi parcheggi da destinare al servizio di Rent a Car (di seguito RAC) presso l’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo la società… ha manifestato interesse alla subconcessione de qua;
- Che ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Convenzione ENAC – GES.A.P. del 17 novembre 2006, la GESAP con nota prot. n….. del………. ha comunicato all’ ENAC-D.A. l’affidamento della presente subconcessione.
CONSIDERATO
- Che l’aeroporto internazionale di Palermo è interessato da un progressivo processo di trasformazione delle strutture, che comporterà nel corso del rapporto contrattuale la variabilità dei luoghi,
Tanto premesso, si conviene e si stipula
Art.1 - PREMESSE E FONTI
Le premesse e gli allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto.
La subconcessione è regolata, oltre che dalle previsioni contenute nel presente contratto, dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nonché dalle convenzioni in corso e da quelle che interverranno tra GESAP e l’Amministrazione dello Stato, in quanto incidenti nel presente rapporto.
La SUBCONCESSIONARIA si impegna alla osservanza delle disposizioni ed indirizzi che verranno impartiti da GESAP ed eventualmente dalle Amministrazioni dello Stato, anche attraverso atti e convenzioni che dovessero intervenire tra GESAP ed il Ministero dei Trasporti o altre amministrazioni dello Stato, successivamente alla stipula del presente contratto.
La SUBCONCESSIONARIA è tenuta, altresì, al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia aeroportuale, di lavoro, sicurezza, commercio, sanità, ambiente, imposte, tasse e contributi, abbattimento delle barriere architettoniche, nonché di ogni altra prescrizione normativa o regolamentare incidente sull’esercizio dell’attività di cui al presente contratto.
Art.2 - OGGETTO
Gesap, affida a titolo di subconcessione, alla che a tale titolo accetta, le aree infra individuate, da destinarsi allo svolgimento del servizio di ‘rent a car’, senza diritto di esclusiva, con divieto di altra diversa destinazione.
Art.3 – NATURA DELLA SUBCONCESSIONE
E’ vietata la cessione e/o il trasferimento a qualunque titolo, della sub concessione; si precisa che l'attività dovrà essere svolta dalla SUBCONCESSIONARIA direttamente ovvero tramite agenti, mandatari, affiliati o similari, legati alla SUBCONCESSIONARIA da regolare rapporto commerciale, i cui contratti si allegano al presente atto.
Ove, durante il corso di durata ovvero l’esecuzione del presente contratto di subconcessione, i predetti operatori dovessero essere sostituiti, la SUBCONCESSIONARIA dovrà prima portare la circostanza a conoscenza di GESAP per conseguire il preventivo nulla osta, a pena di risoluzione di diritto ex art 1456 del Cod. Civ. del presente contratto di subconcessione.
La SUBCONCESSIONARIA si impegna a dare immediata comunicazione a GESAP di ogni modifica nella platea sociale e nelle cariche sociali e di procuratori o institori, che comporti il rinnovo degli
accertamenti antimafia, ed inoltre, ove richiesti a fornire la necessaria documentazione in accordo alla normativa vigente ( Certificati Camerali, Casellari ecc..).
Si impegna altresì a comunicare tempestivamente a GESAP qualsiasi variazione di indirizzo e/o sede sociale per consentire il regolare invio delle comunicazioni inerenti il presente contratto.
La subconcessione non comporta alcuna esclusiva a favore della SUBCONCESSIONARIA la quale dichiara di avere preso atto dell'esistenza di altri soggetti svolgenti analoga attività, e del fatto che tale numero potrà comunque essere modificato da GESAP, in qualunque momento, a proprio esclusivo giudizio.
Art.4 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Le aree oggetto della subconcessione sono quelle sotto elencate, individuate tra quelle indicate nella planimetria allegata al presente contratto .
Le aree e i locali verranno materialmente affidati a seguito di redazione di verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti.
Aree e locali oggetto della sub concessione:
a) Box ufficio all’interno della Hall Arrivi
b) Posti auto all’interno del parcheggio Terminal
L’espletamento del servizio di cui al presente contratto dovrà svolgersi, tassativamente, nei locali e nelle aree espressamente affidate in subconcessione, pena la revoca della stessa.
La SUBCONCESSIONARIA dichiara di aver preso visione dei locali e delle aree e di ritenerli idonei allo svolgimento dell'attività, nonché rispondenti alla vigente normativa anche con particolare riferimento al D.Lgs.81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.5 – DURATA DEL CONTRATTO E RILASCIO DELLE AREE
II presente contratto avrà decorrenza dalla data dalla consegna degli spazi e scadrà il 31 dicembre 2019. Alla scadenza, la subconcessione cesserà di fatto e di diritto, senza alcun onere, né per GESAP, né per la SUBCONCESSIONARIA, di notificare preventivo avviso.
La SUBCONCESSIONARIA, quando per lo scadere del contratto o per qualsiasi altra causa, sarà tenuta al rilascio, dovrà riconsegnare le aree libere da persone e cose, attenendosi alle indicazioni fornite da GESAP. Il ritardo nel rilascio delle aree non comporterà rinnovo della subconcessione.
Art.6 – CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E MOROSITÀ
A fronte dell’utilizzo delle aree subconcesse (box ufficio e stalli auto), la SUBCONCESSIONARIA corrisponderà a GESAP un corrispettivo fisso ed uno variabile. Le condizioni economiche sono quelle attualmente applicate alle società già operanti presso l’Aeroporto di Palermo e sono così distinte:
• Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx – un canone annuo pari a € 33.000,00 per ogni modulo box occupato;
• 1. Box ufficio – un canone annuo pari a € 2.832,00 (duemilaottocentotrentadue/00) per ogni mq di superficie nominale del box assegnato;
• 2. Posti auto – un canone annuo pari a € 1.536,00 (millecinquecentotrentasei/00) per ogni stallo auto assegnato;
• 3. Area check-in cabin – un canone annuo pari a € 1.772,00 (millesettecentosettantadue/00) per ogni stallo occupato dalla check-in cabin;
• Utenze: un canone annuo pari al 20% del canone totale del box ufficio.
Si precisa che il previsto adeguamento ISTAT dei canoni decorrerà a partire dal mese successivo a quello di scadenza del primo anno contrattuale .
Il corrispettivo fisso di cui ai punti 1), 2) e 3) verrà fatturato all'inizio di ogni trimestre e dovrà essere corrisposto in unica soluzione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della corrispondente fattura.
Il corrispettivo variabile annuo sarà pari al 6% del fatturato globale dell'attività al netto dell'IVA e dei seguenti importi, se esplicitamente ed analiticamente indicati e valorizzati in fattura:
a) del carburante consumato, ove il consumo dello stesso risulti evidenziato espressamente nel contratto e conteggiato come voce separata del noleggio;
b) di eventuali coperture assicurative supplementari e complementari a quelle prescritte dalle vigenti norme di legge in materia di assicurazione in Italia e/o all'estero, ove l'importo delle stesse risulti esplicitamente e separatamente evidenziato in contratto;
c) degli importi fatturati al cliente a titolo di danno;
d) dei depositi non rimborsati solo per cause imputabili al cliente, ove il contratto preveda esplicitamente il diritto dello stesso al rimborso;
e) degli importi fatturati a titolo di oneri aeroportuali, ove esplicitamente indicati in fattura e comunque in misura non maggiore al 10% delle voci tempo+kilometri;
f) del rimborso spese di rientro macchina, per i contratti che ne prevedono la riconsegna in luoghi non previsti dalle condizioni generali di contratto.
Il fatturato globale su cui verrà applicata la percentuale del 6% non potrà, in ogni caso, essere inferiore ad un valore pari al 60% delle voci tariffarie “Tempo+Kilometri+C.D.R.+T.P.”
II corrispettivo variabile annuo, come sopra calcolato, non potrà essere comunque inferiore a euro 33.000,00 (trentatremila) per ogni modulo-box assegnato, e quindi pari a euro
, tale importo viene pertanto fissato, oltre all'IVA di legge, quale minimo garantito su base annua, comunque dovuto dal subconcessionario. Per gli anni successivi al primo, lo stesso importo verrà aggiornato in base alle variazioni ISTAT con riferimento al mese di luglio dell'anno precedente.
I corrispettivi sono soggetti all'IVA secondo l'aliquota vigente.
Il corrispettivo variabile verrà fatturato trimestralmente e dovrà essere corrisposto in unica soluzione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della corrispondente fattura.
Entro il trenta gennaio di ogni anno, GESAP emetterà eventuale fattura di conguaglio, riferita all’anno solare precedente (1 gennaio - 31 dicembre), relativa alla differenza tra il valore del Corrispettivo Variabile Annuo (Royalties) e quello del Minimo Garantito Annuo fatturato, ove
questa sia maggiore di zero.
In caso di ritardo nel pagamento delle fatture emesse da GESAP per i corrispettivi di cui infra, la subconcessionaria corrisponderà a GESAP anche gli interessi moratori, nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002.
Al fine del calcolo delle Royalties e di un monitoraggio costante dei risultati economici dell’attività, la SUBCONCESSIONARIA dovrà comunicare a GESAP, entro il 10 di ogni mese, il fatturato realizzato nel mese precedente splittato nelle varie componenti necessarie al calcolo delle royalties, come definite al precedente art.6; i dati dovranno essere obbligatoriamente trasmessi utilizzando l’apposita tabella excel fornita dalla GESAP.
Art.7 – Dati e Scritture Contabili
La SUBCONCESSIONARIA si impegna a trasmettere, mensilmente, a GESAP, la documentazione attestante il fatturato realizzato sull’Aeroporto di Palermo; tale trasmissione dovrà avvenire tramite mail (inviata ad una lista indirizzi che GESAP comunicherà formalmente) e secondo una tabella di foglio elettronico in formato excel il cui format verrà trasmesso al sub-concessionario a cura di Gesap.
Al termine della annualità – o comunque a richiesta di GESAP per periodi non inferiori ai 6 (sei) mesi – l’Impresa produrrà apposita dichiarazione autenticata, a firma del proprio legale rappresentante e dell’organo di controllo contabile, con la quale si attesti, ai sensi e per gli effetti previsti dalla normativa vigente tempo per tempo, la veridicità dei dati comunicati a GESAP in relazione al periodo di riferimento.
La SUBCONCESSIONARIA terrà, in maniera regolare e completa, la documentazione contabile relativa a tutte le transazioni effettuate con riferimento all’attività di cui al presente accordo, ivi comprese quelle accessorie.
GESAP ha il diritto di effettuare ogni opportuno controllo sulla suddetta documentazione: in particolare, avrà diritto di accedere, in qualsiasi momento, a detta contabilità sia direttamente che tramite soggetti terzi dalla stessa designati, a prendere visione dei registri relativi a tutte le transazioni effettuate, ai contratti ed alle relative fatture, oltre ad ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini dei controlli di cui sopra.
La SUBCONCESSIONARIA dovrà tenere a disposizione di GESAP detta documentazione contabile per il periodo di 1 (un) anno, oltre la scadenza definitiva del presente Accordo.
La SUBCONCESSIONARIA ha l’obbligo di utilizzare, per tutta la durata del presente contratto, le più idonee attrezzature per il regolare espletamento della propria attività, nonché per la registrazione dei dati in conformità alle disposizioni vigenti.
Art.8 – OBBLIGHI E DIVIETI
a) Ai sensi dell’art. 1176 co. 2 C.C., la SUBCONCESSIONARIA dovrà osservare una diligenza qualificata, confacente all’attività di “rent a car”;
b) La SUBCONCESSIONARIA dovrà dotarsi di tutte le licenze, autorizzazioni e certificazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto. Copia di tali licenze, autorizzazioni e certificazioni, dovrà essere consegnata a GESAP contestualmente alla consegna delle aree.
c) La SUBCONCESSIONARIA garantisce espressamente GESAP circa la costante conformità a legge degli impianti, arredi ed allestimenti utilizzati e solleva, comunque, GESAP da ogni eventuale pregiudizio connesso alla loro utilizzazione.
d) La SUBCONCESSIONARIA si impegna a rispettare e a far rispettare il dettato del D.lgs. 81/08 e
s.m.i. in tema di obblighi dei progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori. La stessa si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che per suo conto avranno facoltà di accesso al sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro. In particolare, essa è tenuta a trasferire a tutti coloro che lavorano per suo conto le informazioni di sicurezza relative ai rischi specifici dell'aeroporto ricevute da GESAP.
Al riguardo, la SUBCONCESSIONARIA dà atto di aver ricevuto e di accettare da GESAP tutte le informazioni necessarie ai fini dell'osservanza della normativa antinfortunistica ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i relative alle aree in cui svolgerà l'attività oggetto del presente contratto e relativamente all'aeroporto.
e) Qualora la SUBCONCESSIONARIA usufruisca, anche temporaneamente, dei beni in uso comune o di infrastrutture centralizzate, ha l'obbligo di cooperare con GESAP e con gli altri co- utilizzatori, per il coordinamento di tutte le attività, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
f) La SUBCONCESSIONARIA prende atto che tutti gli obblighi e le conseguenti responsabilità di sicurezza e tutela della salute relativi ai rischi specifici propri delle attività svolte dalla medesima (anche all'interno di aree o infrastrutture di pertinenza GESAP) gravano esclusivamente sulla stessa SUBCONCESSIONARIA, la quale terrà indenne GESAP da ogni relativa responsabilità o addebito.
g) La SUBCONCESSIONARIA si impegna a rispettare tutte le disposizioni vigenti o successivamente emanate dalla Direzione aeroportuale di ENAC o da altre Autorità e dalla stessa GESAP, nonché le norme di legge, i regolamenti e le direttive delle Autorità competenti che abbiano ad oggetto l’attività oggetto del presente contratto o rilevino ai fini del suo esercizio. Allo stesso modo s’impegna a tenere GESAP indenne da ogni responsabilità, addebito o richiesta di risarcimento, connessi in via diretta o indiretta con quella attività.
h) I provvedimenti delle Autorità competenti con effetti diretti o indiretti sullo svolgimento dell'attività quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, misure di polizia, di dogana, sanitarie, di circolazione, di inquinamento acustico, ecc., non rileveranno come fondamento per pretese risarcitorie o indennitarie da parte della SUBCONCESSIONARIA verso GESAP o l'Amministrazione concedente.
i) Nel caso di entrata in vigore, in pendenza del rapporto contrattuale, di leggi, regolamenti o prescrizioni riguardanti l’attività svolta nelle aree subconcesse, che impongano modificazioni impiantistiche e/o strutturali di tali locali, e/o la rimozione ed il riposizionamento degli impianti stessi o di parte di essi in altri siti ritenuti idonei, tutte le relative spese saranno interamente a carico della SUBCONCESSIONARIA.
j) E’ obbligo per la SUBCONCESSIONARIA di accettare in pagamento, oltre i contanti, anche le principali carte di credito, nonché di consentire il pagamento tramite POS: in questi casi, la subconcessionaria non potrà richiedere al cliente il pagamento di alcuna fee e/o
commissione a qualsiasi titolo. L’accettazione di altre valute (dollaro americano e sterline inglesi, segnatamente), resta affidata alla discrezionalità della subconcessionaria che dovrà comunque applicare il tasso di cambio corrente, senza alcuna fee o commissione a qualsiasi titolo;
k) E’ fatto espresso divieto alla SUBCONCESSIONARIA di:
▪ condurre al di fuori delle aree assegnate qualsivoglia iniziativa promozionale, pubblicitaria o di propaganda. In ogni caso all’interno delle aree assegnate, è consentita l’esposizione dell’insegna commerciale, oltre che l’esposizione di elementi grafici pubblicitari e promozionali riferiti alla sola attività commerciale oggetto della sub-concessione, in particolare nelle aree esterne sub-concesse potranno essere posizionati esclusivamente gli elementi preventivamente approvati da GESAP a proprio insindacabile giudizio; ogni altra esposizione pubblicitaria o attività promozionale è esplicitamente vietata;
▪ occupare con le proprie auto, aree diverse da quelle date in sub concessione, in particolare le autovetture della SUBCONCESSIONARIA devono essere posizionate esclusivamente all’interno degli stalli in dotazione alla stessa;
▪ provocare qualsivoglia intralcio allo svolgimento della circolazione veicolare all’interno dell’aeroporto;
▪ provocare qualsivoglia intralcio all’uso dei parcheggi da parte degli utenti dell’aeroporto.
l) La SUBCONCESSIONARIA si impegna ad osservare ed a far rispettare il regolamento di parcheggio delle aree oggetto di subconcessione che si allega alla presente convenzione (sub C) per costituirne parte integrante.
Art.9 – ONERI ACCESSORI
Le spese per i consumi e gli allacciamenti di energia elettrica, acqua, gas, telefono e per ogni altra utenza, fornitura o servizio, necessarie o utili alla gestione delle aree subconcesse, gravano interamente sulla SUBCONCESSIONARIA.
Qualora gli allacci diretti alle utenze non fossero possibili, GESAP provvederà ad installare idonei contatori e la SUBCONCESSIONARIA dovrà rimborsare i consumi secondo le tariffe del fornitore (Enel o altri), oltre una quota del 15% per spese generali e manutenzione reti.
La SUBCONCESSIONARIA si impegna inoltre a contribuire agli oneri relativi alle utenze comuni, quali a titolo esemplificativo pulizie, manutenzione ordinaria, climatizzazione, etc., riferite alle zone di uso comune. Tale contribuzione verrà addebitata in base alla superficie delle aree sub concesse ed è pertanto quantificata nel 20% degli importi di cui ai punto 1, Box Ufficio del precedente “Art. 6 – Corrispettivi, Modalità di pagamento e morosità”.
La SUBCONCESSIONARIA curerà la pulizia delle aree subconcesse, a spese e responsabilità proprie. Nel caso in cui ci si avvalga dell’opera di terzi, la SUBCONCESSIONARIA avrà l’obbligo di comunicarlo preventivamente a GESAP che si riserverà di verificare la sussistenza di eventuali motivi ostativi. Nel
caso dell’opera di xxxxx si applicherà l’art.1228 c.c.; se, tuttavia, dai terzi deriverà un danno ingiusto a GESAP, in deroga all’art.2049 c.c., la SUBCONCESSIONARIA ne sarà sempre responsabile salvo la prova del caso fortuito.
La SUBCONCESSIONARIA provvederà, a propria cura e spese, al trasporto dei rifiuti solidi urbani fino al centro aeroportuale di raccolta, mentre per lo smaltimento dei rifiuti speciali, si avvarrà di imprese autorizzate. Nel caso di danni arrecati a GESAP, in conseguenza di tali operazioni, si applicherà quanto convenuto al capoverso precedente.
Rimangono a carico della SUBCONCESSIONARIA, le imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura relative all’attività oggetto del presente contratto, ivi comprese quelle relative ai rifiuti solidi urbani.
Art.10 – ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E MODIFICA DELLE AREE E DEI LOCALI
La SUBCONCESSIONARIA provvederà, a propria cura e spese, all’adattamento, finitura e personalizzazione delle aree e/o dei locali oggetto della subconcessione, in conformità al progetto preventivamente approvato formalmente da GESAP.
Miglioramenti ed addizioni, nonché opere di sostituzione, innesto o incorporazione, rinnovamento, ampliamento, riparazione, consolidamento, decorazione, ovvero ogni altro intervento, anche solo temporaneo, eseguito dalla SUBCONCESSIONARIA, direttamente o tramite incarico a terzi, che incida sugli elementi strutturali, funzionali, estetici o architettonici del sedime aeroportuale ovvero su beni mobili o immobili ivi collocati, ancorché di proprietà della SUBCONCESSIONARIA medesima, potranno effettuarsi solo a seguito dell’acquisizione del consenso da parte di GESAP.
Il consenso non dovrà essere richiesto solo nell’ipotesi di opere o interventi necessari ed indifferibili in ordine ai quali la SUBCONCESSIONARIA dovrà attivarsi con immediatezza, pure ove si tratti di riparazioni a spese di GESAP, secondo quanto infra specificato. Nondimeno, anche in tali circostanze la SUBCONCESSIONARIA dovrà, appena possibile, comunicare l’avvio dei lavori a GESAP. Quest’ultima potrà introdurre, a spese della SUBCONCESSIONARIA e salvo quelle a suo carico, ogni modifica ritenuta opportuna che sia compatibile con lo stato e la natura delle opere.
Resta comunque convenuto che la SUBCONCESSIONARIA sarà unica ed esclusiva responsabile per ogni danno prodotto a persone o cose dalle opere o interventi innanzi indicati, quando eseguiti dalla stessa ovvero da soggetti da essa incaricati.
Ove il danno venga arrecato a GESAP, la SUBCONCESSIONARIA, anche nel caso in cui si avvalga dell’opera di terzi, sarà sempre responsabile salvo il caso fortuito.
Allo scadere del termine di durata del contratto, i miglioramenti e le addizioni apportati dalla SUBCONCESSIONARIA verranno acquisiti, senza sopportazione di oneri, da GESAP che avrà comunque facoltà di pretendere il ripristino dello stato a cura e spese della prima.
La SUBCONCESSIONARIA non potrà mutare la destinazione degli spazi assegnati. Dovrà, inoltre, essere in possesso di valido certificato di prevenzione incendi in relazione alla specifica attività svolta (qualora questa rientri tra quelle soggette a verifica da parte dei VV.F.) e dovrà osservare, in ogni caso, tutte le disposizioni vigenti in materia antincendio (comprese le disposizioni riguardanti i materiali di arredo ed i rivestimenti) e di evacuazione.
La SUBCONCESSIONARIA provvederà a proprie spese alla manutenzione ordinaria delle aree assegnate. Sono a carico di GESAP, salvo che derivino da dolo o colpa della SUBCONCESSIONARIA, le riparazioni straordinarie rese necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento per intero o per una parte notevole dei tetti, solai, muri di sostegno o perimetrali. In tali evenienze, la SUBCONCESSIONARIA dovrà agevolare l’accesso ai locali da parte di GESAP o dei soggetti da questa incaricati.
Per il decremento dell’attività o l’inattività dovuta ai lavori occorrenti ad eseguire le riparazioni anzidette, la SUBCONCESSIONARIA non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennità.
Compete, inoltre, alla SUBCONCESSIONARIA la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici, elettrici, elettronici, telematici, telefonici, antincendio, d’erogazione del gas, d’aerazione, di condizionamento, di sicurezza, di tutti gli altri impianti, attrezzature, arredi, dotazioni, scorte e manufatti relativi alle aree sub concesse a sua cura installati, affinché ne sia sempre assicurato un adeguato stato d’efficienza, nonché la conformità alla normativa vigente in tema di sicurezza.
Al fine di consentire la manutenzione degli impianti, attrezzature, arredi, dotazioni, scorte e manufatti, GESAP s’impegna a consentire l'accesso dei soggetti incaricati dalla SUBCONCESSIONARIA nelle aree in cui è necessario eseguire gli interventi, previa richiesta scritta e, ove necessario, previa autorizzazione delle competenti autorità aeroportuali ed esclusivamente per il tempo necessario all'effettuazione delle operazioni. La GESAP dovrà comunque essere preventivamente informata della natura dell’intervento, nonché della data di avvio e conclusione degli interventi.
Art.11 – Attività di controllo
La SUBCONCESSIONARIA ha l’obbligo di consentire l’accesso nelle aree in cui si svolge l’attività prevista nel presente contratto, affinché GESAP, a mezzo di propri incaricati accompagnati da dipendenti della stessa SUBCONCESSIONARIA, possa effettuare controlli in ordine:
1. alla situazione igienico- sanitaria dell’area, nonché dei beni e delle attrezzature che vi insistono;
2. alla esatta osservanza delle norme in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed in materia di prevenzione degli incendi ed evacuazione;
3. allo stato di conservazione dell’area in subconcessione, alla sua regolare manutenzione ed al perfetto funzionamento degli impianti, senza che questo possa costituire motivo di esonero di responsabilità per la SUBCONCESSIONARIA.
GESAP sarà tenuta a dare alla SUBCONCESSIONARIA un preavviso di un giorno. I controlli dovranno essere condotti in modo da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento dell’attività. Dell’attività di controllo effettuata, verrà redatto apposito resoconto verbale.
Art.12 – Risoluzione E recesso
GESAP potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., nei seguenti casi:
1. ritardato pagamento dei corrispettivi fatturati a qualunque titolo, superiore a 30 giorni dalla diffida ad adempiere;
2. violazione degli obblighi di cui all’Art.3 – Natura della Subconcessione;
3. mancata ricostituzione della fideiussione bancaria di cui al successivo art. 15;
1. mutamento di destinazione o svolgimento di attività diverse o ulteriori rispetto a quella oggetto del contratto;
2. posizionamento di propri autoveicoli al di fuori degli stalli sub concessi previa diffida che evidenzi il reiterato inadempimento da parte della subconcessionaria;
3. gestione delle aree assegnate inferiore alle reali potenzialità economiche o sistematica infrazione del canone di economicità di cui all’art.2082 c.c.;
4. violazione del canone di diligenza professionale o inosservanza dei requisiti ed indici di qualità richiesti da GESAP;
5. mancata copertura assicurativa relativa ai rischi e ai massimali previsti dal contratto;
6. esecuzione nelle aree affidate in subconcessione di opere o interventi nonostante il diniego motivato di autorizzazione da parte di GESAP;
7. allestimento delle aree e dei locali e/o fornitura di servizi difformi rispetto a quelli autorizzati da GESAP;
8. violazione dei divieti in materia di attività promozionale, pubblicitaria e di propaganda;
9. violazione degli obblighi retributivi, previdenziali e di sicurezza riguardanti i lavoratori;
10. adozione da parte dei dipendenti, incaricati o rappresentanti della SUBCONCESSIONARIA di comportamenti contrari all’ordine pubblico o al buon costume o comunque pregiudizievoli per l’immagine e l’affidabilità di GESAP dinnanzi all’Amministrazione concedente, alla Direzione d’aeroporto o agli utenti;
11. applicazione delle misure o delle condanne di cui all’art.135 del D.Lgs.163/2006 e sm.i;
12. violazione degli obblighi in tema di attività di controllo di cui all’art.10 del presente contratto;
13. violazione degli obblighi di conformità a legge degli impianti, arredi ed allestimenti utilizzati.
Ogni altro inadempimento legittimerà GESAP a risolvere il contratto, ai sensi dell’art.1454 c.c., previa intimazione ad adempiere nel termine di quindici giorni e con l’avvertimento che nella persistenza dell’inadempimento il contratto si intenderà risolto.
A seguito della risoluzione del contratto, la SUBCONCESSIONARIA avrà l’obbligo del rilascio e della riconsegna delle aree a GESAP, nei termini e secondo le modalità da questa indicate.
In caso di mancato o ritardato rilascio dell’area, si applicheranno le penali di cui al successivo art.12, ferma la facoltà di GESAP di interrompere l’erogazione dei servizi, delle utenze e delle forniture.
GESAP potrà recedere dal contratto, senza penali, né oneri risarcitori o indennitari di sorta, nelle seguenti ipotesi:
1. revoca o estinzione, per qualsiasi causa, delle licenze, autorizzazioni e certificazioni, necessarie per lo svolgimento dell’attività oggetto del contratto;
2. revoca da parte dell’Autorità concedente, della concessione di gestione aeroportuale, di cui GESAP è titolare;
3. ogni altra sopravvenienza, anche originatasi all’esterno del rapporto contrattuale, che alteri il normale sviluppo dell’assetto d’interessi convenuto tra le parti.
Nelle ipotesi indicate al capoverso precedente, il recesso sarà comunicato da GESAP alla SUBCONCESSIONARIA mediante lettera raccomandata che ne illustri i motivi. La restituzione dell’area concessa, con le modalità di cui al presente contratto, dovrà essere effettuata non oltre 30 giorni dallo scadere del preavviso ovvero dal ricevimento della predetta raccomandata.
In caso di mancato o ritardato rilascio dell’area, si applicano le penali di cui al successivo art.12.
Ai sensi dell’art.1373, co.2 c.c., il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, né dà diritto ad alcun indennizzo in favore della SUBCONCESSIONARIA.
Ricorrendone la necessità ovvero l’opportunità, non sindacabile nel merito, connessa all’organizzazione dei servizi aeroportuali o alla realizzazione delle opere previste, o che dovessero in futuro esser previste nel piano di sviluppo aeroportuale, nonché per cause di forza maggiore, anche temporanea, che dovessero impedire o rendere incompatibile la prosecuzione della subconcessione degli spazi assegnati, la SUBCONCESSIONARIA sarà tenuta allo sgombero ed alla riconsegna delle aree dietro richiesta di GESAP, senza diritto a conseguire penali, né risarcimenti, né indennità.
GESAP avrà l’obbligo di comunicare alla SUBCONCESSIONARIA, a mezzo raccomandata a/r, il verificarsi delle cause che legittimano la richiesta di sgombero definitivo o temporaneo, totale o parziale, con preavviso di novanta giorni. Conseguirà a tale comunicazione l’obbligo della SUBCONCESSIONARIA di rilasciare l’area o la porzione di area indicata, per la data e con le modalità indicate da GESAP, senza che ciò determini alcun diritto in capo alla SUBCONCESSIONARIA a titolo di risarcimento o indennità di sorta salvo il rimborso di quella parte di corrispettivi che risultassero già corrisposti per il periodo successivo alla data di restituzione degli spazi.
Nessun preavviso dovrà essere dato da GESAP in caso di urgente ed imprevisto bisogno alla restituzione delle aree.
Avvenuto il rilascio, si provvederà, ove possibile in base alla situazione contingente, ad individuare differenti spazi nel sedime aeroportuale da proporre in subconcessione, anche temporaneamente, per lo svolgimento della medesima attività.
ART.13 - PENALI
In ogni caso di ritardo nel rilascio delle aree da parte della SUBCONCESSIONARIA, per scadenza, recesso o risoluzione del contratto, si applicherà dietim una penale pari al rateo giornaliero dei corrispettivi annui di cui ai num 1), 2) e 3) del precedente Art.6, in aggiunta al corrispettivo medio tempore maturato e salvo l’ulteriore risarcimento del maggior danno.
In caso di ritardo nel rilascio delle aree richiesto in tutti i casi di necessità o opportunità di cui all’articolo 11 del presente contratto, si applicherà una penale di € 500,00 (cinquecento/00), dietim, per singola area, intesa quale superficie contigua destinata alla medesima attività, in aggiunta al corrispettivo medio tempore maturato e salvo l’ulteriore risarcimento del maggior danno.
In caso di occupazione da parte della SUBCONCESSIONARIA, con propri autoveicoli di aree al di fuori degli stalli ad essa sub-concessi, GESAP provvederà alla rimozione forzata degli stessi addebitando a titolo di rimborso dei relativi costi un importo di € 100,00 (cento/00euro) per ogni veicolo rimosso; inoltre GESAP, anche nel caso in cui non si proceda alla rimozione forzata, applicherà giornalmente, una penale di di € 100,00 (cento/00euro) per ogni autoveicolo trovato fuori dagli stalli, ai fini dell’addebito della penale farà fede la documentazione fotografica digitale della relativa infrazione.
Art.14 – Responsabilita’ e Assicurazioni
La SUBCONCESSIONARIA dovrà provvedere alla copertura, per tutta la durata della subconcessione, dei rischi derivanti da: danneggiamento, incendio, calamità naturali, sommosse, nonché alla copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all'espletamento, nell'ambito aeroportuale, della sua attività per danni che possano derivare a terzi (danni a cose o persone) e ai propri dipendenti o incaricati.
Le polizze Rct e incendio dovranno avere un massimale unico per sinistro, non inferiore, per ciascuna, ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).
La SUBCONCESSIONARIA si impegna, comunque, a tenere sollevata e indenne GESAP da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi e a cose, dall’uso delle aree e/o delle attrezzature utilizzate e, in genere, per tutti i danni derivanti dallo svolgimento dell’attività di cui al presente contratto.
L'ente assicurativo dovrà possedere i requisiti di cui ai D.Lgs.nn.174/1995 e 175/1995, avere sede nel territorio della Repubblica Italiana o di uno stato comunitario, operare almeno a livello nazionale ed avere già concluso contratti assicurativi del tipo in questione. La scelta di detto ente ed i testi delle polizze assicurative dovranno essere preventivamente approvati da GESAP.
La SUBCONCESSIONARIA potrà richiedere a GESAP, l’estensione della garanzia R.C. del gestore aeroportuale attivata da GESAP con la Compagnia Generali – nell’apposita sezione R.C. Appalti- ed in tal caso quest’ultima assumerà la qualifica di assicurato congiunto.
La copertura assicurativa dovrà indicare GESAP quale beneficiaria unica della polizza fino alla concorrenza del danno previsto dalle clausole della polizza incendio, pur restando fermo l'obbligo della SUBCONCESSIONARIA di pagare i relativi premi alle scadenze.
La polizza dovrà prevedere che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto senza il consenso di GESAP.
La SUBCONCESSIONARIA esonera espressamente GESAP da ogni forma di responsabilità per danni che possano derivare ad essa SUBCONCESSIONARIA da fatto di terzi e per la interruzione dei servizi, fatta salva l’ipotesi di dolo e/o colpa grave dei dipendenti di GESAP.
La SUBCONCESSIONARIA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GESAP e garantisce che la compagnia assicuratrice rinuncerà al diritto di rivalsa nei confronti di GESAP.
La SUBCONCESSIONARIA si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta a GESAP di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o contenuti.
GESAP si riserva la facoltà di richiedere periodicamente alla SUBCONCESSIONARIA, che dovrà provvedere tempestivamente, l’adeguamento dei massimali e delle garanzie in relazione a comprovati motivi connessi all’attività svolta ed ai rischi conseguenti.
Le coperture assicurative di cui al presente articolo non costituiscono limitazione alla responsabilità della SUBCONCESSIONARIA.
Art.15 - Garanzia fideiussoria
A garanzia del pagamento del corrispettivo e dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, la SUBCONCESSIONARIA consegna a GESAP, contratto di fideiussione bancaria a prima richiesta stipulato in data con la Banca , di durata corrispondente a quella del presente contratto e il cui testo è corrispondente a quello richiesto da GESAP, che si allega al presente sotto la lettera “C”, per un importo pari ad almeno il 50% dell’ammontare del corrispettivo annuo inizialmente convenuto, e comunque non inferiore ad € ………...........
La predetta fideiussione potrà essere svincolata da GESAP, al termine della subconcessione, solo in caso di piena ottemperanza a tutti gli obblighi assunti dalla SUBCONCESSIONARIA, così come espressamente indicato nel testo dell’atto.
La validità ed efficacia della fideiussione dovrà essere estesa fino al 30 giugno 2020 e dovrà mantenere integri tutti i diritti riservati a GESAP sino alla totale estinzione di ogni credito vantato da GESAP verso la SUBCONCESSIONARIA. La fideiussione, in tal senso, contiene la clausola di espressa rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt.1944, 1945, 1955 e 1957 c.c..
Art.16 – Personale della subconcessionaria
Il dipendenti e gli incaricati della SUBCONCESSIONARIA, durante la permanenza nei locali dell'aeroporto, dovranno mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti dell'utenza aeroportuale, che nei confronti del personale e degli incaricati di GESAP.
La SUBCONCESSIONARIA si impegna a rispettare nei confronti dei propri dipendenti la disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di retribuzione, assicurazioni e previdenza, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
La SUBCONCESSIONARIA si impegna inoltre ad assicurare gli obblighi di formazione per il proprio personale a contatto con il pubblico viaggiante (c.d. front line) in conformità all’ Allegato 3 della
Circolare ENAC GEN 02A del 19.12 2014 "Applicazione del regolamento CE n. 1107/2006 e qualità dei servizi erogati alle persone con disabilità e a ridotta mobilità nel trasporto aereo".
La SUBCONCESSIONARIA vigilerà affinché le ditte da essa incaricate dell’esecuzione di lavori e/o servizi osservino le medesime disposizioni in relazione al proprio personale dipendente.
La SUBCONCESSIONARIA dovrà, in ogni caso, mantenere indenne GESAP da ogni responsabilità, richiesta o addebiti relativamente al personale proprio o delle ditte da essa incaricate.
La SUBCONCESSIONARIA si impegna, inoltre, ad ottemperare a tutte le disposizioni che la Direzione d’Aeroporto, le Autorità Doganali e/o di Polizia hanno emanato ed emaneranno relativamente al personale addetto.
La SUBCONCESSIONARIA è tenuta a comunicare a GESAP le generalità ed il periodo di permanenza del proprio personale, e del personale dipendente dalle ditte da essa incaricate, operante in ambito aeroportuale anche ai fini dell’obbligatorio tesseramento aeroportuale.
E si impegna a comunicare a GESAP gli eventuali aggiornamenti che dovessero intervenire nel periodo di validità del presente contratto secondo i termini e le modalità sopra descritte.
Art.17 – REGISTRAZIONE E SPESE
La presente Convenzione potrà essere registrata a norma delle leggi vigenti, a cura di GES.A.P. ed a spese della SUBCONCESSIONARIA.
Art.18 – FORO COMPETENTE
Le parti convengono espressamente che tutte le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente contratto saranno devolute alla competenza del Foro di Palermo.
Art.19 – Adeguamento della convenzione
Le parti si impegnano a cooperare al fine di introdurre ogni modifica convenzionale eventualmente resa necessaria dall’intervento di nuove fonti normative e/o regolamentari.
Art.20 - ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti di legge, per la presente Convenzione, le parti eleggono domicilio:
- GES.A.P. presso la propria sede legale - Aeroporto “Falcone e Borsellino”- Cinisi (PA).
- la SUBCONCESSIONARIA presso la propria sede legale in A tali indirizzi dovranno essere notificati tutti gli atti riguardanti il presente contratto.
Art.21 – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, GES.A.P. comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun subconcessionario. I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti alla gestione del contratto.
2. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge.
Relativamente al trattamento dei dati, i subconcessionari avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Art.22 – Normativa antimafia
Il contenuto della presente Convenzione è sottoposto alla vigente normativa antimafia. A tal fine :
1. La SUBCONCESSIONARIA dichiara di conoscere ed accettare il “Patto Etico” approvato dal Consiglio di Amministrazione della società il 25 maggio 2007 ;
2. La SUBCONCESSIONARIA dichiara di conoscere ed accettare il “Protocollo unico di legalità in materia di appalti” trasmesso dalla Prefettura di Palermo il 27.08.07 (prot.n.06/63435) cui GES.A.P. ha aderito, 2007;
3. La SUBCONCESSIONARIA dichiara di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) pena la revoca della presente sub-concessione.
4. La SUBCONCESSIONARIA dichiara di obbligarsi ad inserire identiche clausole nei contratti di forniture, servizi e/o di affidamento a terzi o a ditte esterne per eventuali richieste di manutenzione dei locali ecc., pena la revoca della presente sub-concessione.
I documenti richiamati ai superiori punti 1) e 2) sono scaricabili dal sito : xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
ART.23 – DIFESA AMBIENTALE
La Subconcessionaria è a conoscenza che Ges.A.P. ha adottato un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001:2004 e si impegna, per tutta la durata della sub- concessione, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme vigenti in materia ambientale, adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni ambientali e, comunque, a contribuire al mantenimento della citata certificazione.
In particolare, la Subconcessionaria si impegna:
a) a presentare, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, e ogni qual volta Ges.A.P. lo richieda, ogni autorizzazione e/o altra documentazione prevista dalla normativa ambientale applicabile all'attività della Subconcessionaria;
b) ad allinearsi, qualora richiesto, ad eventuali iniziative adottate da Ges.A.P. nell'ambito del sistema di gestione ambientale a norma ISO 14001;
c) a mettere in atto tutte le precauzioni possibili per evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali, fornendo a Ges.A.P., qualora richiesta, la documentazione comprovante le misure adottate;
d) ad effettuare la raccolta differenziata- carta, plastica, vetro ecc…. - coordinandosi con l'Ufficio Tutela Ambiente di Ges.A.P.;
e) ad effettuare lo scarico dei materiali di scarto derivanti dalla propria attività solo nelle discariche autorizzate, seguendo anche le modalità previste da regolamenti/disposizioni adottati da Ges.A.P.;
f) a coordinare tutte le attività di smaltimento rifiuti nell'ambito aeroportuale con l'Ufficio Tutela Ambiente di Ges.A.P.
In caso di eventuali violazioni, debitamente contestate da Ges.A.P. nelle forme di rito, si applicheranno le penali di cui al precedente art.13.
Art.24 – Regime fiscale
Il presente Contratto rientra nell’ambito di applicazione del regime fiscale dell’imposta sul valore aggiunto.
Art. 25 – MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, la SUBCONCESSIONARIA si impegna, nei rapporti con Ges.A.P., anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice di Comportamento, quale parte integrante del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo adottato da Ges.A.P. ai sensi del citato D. Lgs. n. 231/01, disponibile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xx- societa/amministrazione-trasparente/ accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.
ART.26 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si applica, in quanto compatibile, la vigente disciplina generale sulle subconcessioni di beni demaniali aeroportuali.
Letto, confermato e sottoscritto
GES.A.P. S.P.A.
L’Amministratore Delegato Legale Rappresentante
(Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx)
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., la SUBCONCESSIONARIA dichiara di conoscere ed approvare quanto contenuto agli artt. 3 – 5 – 6 - 8 - 9 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 -22-23
Legale Rappresentante