Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento. 1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione nel caso in cui la banca del Beneficiario non sia responsabile. 2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la Banca, è tenuta a rimborsare al Cliente Pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il Conto di Pagamento allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto del Cliente Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo. L'obbligo di rimborso di cui al presente comma non si applica se la Banca dimostra che la Banca del Beneficiario ha ricevuto l'importo dell'Operazione, anche se con lieve ritardo. 3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando il Cliente Pagatore del risultato. Ciò non comporta spese per il Cliente Pagatore. 4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di Pagamento.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Di Conto Corrente E Dei Servizi Accessori Al Conto Corrente, Contratto Di Conto Corrente
Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento. 1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore per la mancatadella corretta esecuzione dell'Ordine di Pagamento, inesatta o tardiva esecuzione nel caso a meno che non sia in cui la grado di provare di aver accreditato l'importo alla banca del Beneficiario non sia responsabileconformemente a quanto previsto negli artt. 32, 33, 34, 35, 39, 42, 46, 49, 52 con riguardo alla data di accredito dell'importo a detta banca.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente Quando la BancaBanca è responsabile della mancata, non esatta o tardiva esecuzione dell'ordine, è tenuta a rimborsare al Cliente Pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il o tardivo, ripristinando la situazione del Conto di Pagamento allo stato in cui si sarebbe trovato come se l'operazione eseguita in modo inesatto o tardivo non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto del Cliente Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'addebito dell'importo. L'obbligo di rimborso di cui al presente comma non si applica se la Banca dimostra che la Banca del Beneficiario ha ricevuto l'importo dell'Operazione, anche se con lieve ritardo.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore del risultatoPagatore. Ciò non comporta spese per il Cliente Pagatore.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata, mancata o inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di Pagamento.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Conto Corrente E Dei Servizi Accessori Al Conto Corrente
Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento. 1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore per la mancatadella corretta esecuzione dell'Ordine di Pagamento, inesatta o tardiva esecuzione nel caso a meno che non sia in cui la grado di provare di aver accreditato l'importo alla banca del Beneficiario non sia responsabileconformemente a quanto previsto negli artt. 32, 33, 34, 35, 39, 42, 46, 49, 52 con riguardo alla data di accredito dell'importo a detta banca.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente Quando la BancaBanca è responsabile della mancata, non esatta o tardiva esecuzione dell'ordine, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il o tardivo, ripristinando la situazione del Conto di Pagamento allo stato in cui si sarebbe trovato come se l'operazione eseguita in modo inesatto o tardivo non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto del Cliente Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'addebito dell'importo. L'obbligo di rimborso di cui al presente comma non si applica se la Banca dimostra che la Banca del Beneficiario ha ricevuto l'importo dell'Operazione, anche se con lieve ritardo.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore del risultatoPagatore. Ciò non comporta spese per il Cliente Pagatore.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata, mancata o inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di Pagamento.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Conto Corrente