Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: • ai sensi di legge per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, iscritti e non iscritti all’INAIL ai sensi del D.P.R 30 giugno 1964 n. 1124 s.m.i. e ai sensi del X.XX 23.02.2000, n. 38 e s.m.i incluse le figure di collaborazione previste dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 ( c.d legge Xxxxx) e s.m.i., ivi compresi Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, lavoratori distaccati presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quelle descritta in polizza e quelli a domicilio/distanza (cd. telelavoro), lavoratori interinali come definiti dalla legge 24.06.1997 n. 196 e s.m.i. • ai sensi del Codice Civile e ai sensi di altre leggi civilistiche, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e decreti legislativi. Oppure leggi, di cui al punto precedente, o eccedenti le prestazioni dalle stesse normative previste, causati alle figure lavorative di cui al precedente punto, per morte, lesioni personali e danni a cose. • Ai sensi di legge per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), durante od in occasione dell’attività lavorativa. • Per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’INAIL. L'assicurazione si estende anche a coloro (es: gruppo volontari protezione civile, studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, lavoratori socialmente utili, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. Vengono inoltre parificati a dipendenti tutte le figure, inclusi amministratori, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. L'assicurazione comprende anche, e ciò a deroga di quanto eventualmente diversamente convenuto, i prestatori di lavoro assunti in conformità alla Legge n. 30 del 14.02.2003 (Legge "Biagi") ed i prestatori di lavoro occasionali, compresi gli stagisti, borsisti, tirocinanti ecc. per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni e che ve...
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese):
a) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da Prestatori di Lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di Xxxxx non rientranti di cui alla precedente lettera a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente. In tal caso l’indennizzo sarà corrisposto previa detrazione di una Franchigia pari ad € 2.500,00 per ogni Prestatore di Lavoro infortunato. L'assicurazione per la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità, anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L.. L’assicurazione comprende altresì le malattie professionali, riconosciute dall’I.N.A.I.L. e/o ritenute tali dalla Magistratura. Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S., esperite ai sensi dell'art. 14 delle Legge n. 222 del 12 giugno 1984, o da Enti similari.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). Credemassicurazioni tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000
a) Prestatori di lavoro assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e X.Xxx., addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione
b) Xxxxxxxx, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alla rivalsa INAIL
2) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a Prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) a), o loro aventi diritto, per morte e per lesioni personali conseguenti ad Infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall’INAIL, non inferiore al 6%. L’Assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’Assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. L’Assicurazione R.C.T. e l’Assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). ❑ euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d’opera infortunati, ma con il limite di
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). Come indicato nella scheda di Polizza **********************
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro: a) qualora l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’I.N.A.I.L. ricada in tutto o in parte sull’Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell’Assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’Assicurazione conserva la propria validità; b) il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). Il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di avviso scritto alla Società di ciascuna Richiesta di Risarcimento entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, nonché di qualsiasi fatto dannoso dal quale ne sia derivata la morte della persona. Se per l'infortunio viene iniziato un procedimento penale, il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione alla Società appena ne abbia notizia.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). La Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per gli infortuni ( escluse le malattie professionali) sofferti in occasione di lavoro o servizio dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o accompagnatori o lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione che abbiano determinato la morte o lesioni corporali dalle quali sia derivata una invalidità permanente. La presente garanzia è prestata previa deduzione di una franchigia fissa, a carico dell’Assicurato, di € 2.500,00. Agli effetti dell’assicurazione RCO i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. L’assicurazione RCO è efficace alla condizione che al momento del sinistro l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge, oppure abbia, in buona fede, errato nell’ interpretazione delle relative norme vigenti. Tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000 per sinistro con sottolimite per persona non inferiore ad euro 1.000.000.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (prestatori d’opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto, comprese quelle accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000 per sinistro e Euro 1.000.000 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.