Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) Clausole campione

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese):
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). Come indicato nella scheda di Polizza ********************** 3. Serie di Sinistri ********************** Equivalente al Massimale per Sinistro indicato nella Scheda di Polizza
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: • ai sensi di legge per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, iscritti e non iscritti all’INAIL ai sensi del D.P.R 30 giugno 1964 n. 1124 s.m.i. e ai sensi del X.XX 23.02.2000, n. 38 e s.m.i incluse le figure di collaborazione previste dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 ( c.d legge Xxxxx) e s.m.i., ivi compresi Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, lavoratori distaccati presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quelle descritta in polizza e quelli a domicilio/distanza (cd. telelavoro), lavoratori interinali come definiti dalla legge 24.06.1997 n. 196 e s.m.i. • ai sensi del Codice Civile e ai sensi di altre leggi civilistiche, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e decreti legislativi. Oppure leggi, di cui al punto precedente, o eccedenti le prestazioni dalle stesse normative previste, causati alle figure lavorative di cui al precedente punto, per morte, lesioni personali e danni a cose. • Ai sensi di legge per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), durante od in occasione dell’attività lavorativa. • Per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’INAIL. L'assicurazione si estende anche a coloro (es: gruppo volontari protezione civile, studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, lavoratori socialmente utili, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. Vengono inoltre parificati a dipendenti tutte le figure, inclusi amministratori, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. L'assicurazione comprende anche, e ciò a deroga di quanto eventualmente diversamente convenuto, i prestatori di lavoro assunti in conformità alla Legge n. 30 del 14.02.2003 (Legge "Biagi") ed i prestatori di lavoro occasionali, compresi gli stagisti, borsisti, tirocinanti ecc. per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni e che ve...
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società sì obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). ❑ Euro 15.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d’opera infortunati, ma con il limite di ❑ Euro 2.500.000,00 per ogni infortunato
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). La Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per gli infortuni ( escluse le malattie professionali) sofferti in occasione di lavoro o servizio dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o accompagnatori o lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione che abbiano determinato la morte o lesioni corporali dalle quali sia derivata una invalidità permanente. La presente garanzia è prestata previa deduzione di una franchigia fissa, a carico dell’Assicurato, di € 2.500,00. Agli effetti dell’assicurazione RCO i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. L’assicurazione RCO è efficace alla condizione che al momento del sinistro l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge, oppure abbia, in buona fede, errato nell’ interpretazione delle relative norme vigenti. Tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro: a) qualora l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’I.N.A.I.L. ricada in tutto o in parte sull’Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell’Assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’Assicurazione conserva la propria validità; b) il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). ❑ euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d’opera infortunati, ma con il limite di ❑ euro 3.000.000,00 per ogni infortunato 31 dicembre 2012 Il premio annuo lordo dovuto per l’assicurazione è determinato in base all’elemento variabile del Fatturato annuo (come definito in polizza) del Contraente. Lo stesso viene anticipato dal Contraente in base agli elementi di seguito indicati e regolato successivamente nei termini previsti dalla norma “Elementi per il calcolo e la regolazione del premio”: ▪ Fatturato annuo preventivato = euro 6.900.000,00 ▪ tasso lordo pro mille = Il premio annuo lordo iniziale ammonta pertanto ad euro
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). Credemassicurazioni tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: n. 38, per gli Infortuni sofferti da: