Common use of RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO Clause in Contracts

RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO. Salvo il caso dell'esercizio dell'opzione di acquisto, entro il giorno di scadenza, anche anticipata, o di risoluzione del presente Contratto, l'Utilizzatore dovrà restituire, a propria cura e spese nei modi e luoghi indicati dal Concedente, l'Autoveicolo con tutta la documentazione e gli accessori/optional, senza bisogno di formale disdetta. In particolare, l'Utilizzatore sarà tenuto a restituire il contrassegno assicurativo, carta verde, certificato assicurativo. In caso di mancata o ritardata restituzione di questo, il Concedente ha diritto di pretendere dall’Utilizzatore inadempiente il pagamento dell'importo corrispondente al premio relativo al residuo periodo assicurativo. L'Autoveicolo dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deterioramento derivante da un uso diligente. L'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere un verbale di restituzione, nel quale si constatano le condizioni di usura dell'Autoveicolo, ed a versare al Concedente i canoni ed ogni altra somma dovuta, nonché a tenerlo indenne dei danni riscontrati sul bene ovvero, ove di entità a questi superiore, del deprezzamento maggiore di quello ordinario da questo subito in seguito alla condotta dell’Utilizzatore. In caso di disaccordo sull'ammontare del risarcimento, esso sarà determinato, ai sensi dell'art. 1349 c.c., da un perito scelto dal Concedente. In caso di ritardo nella restituzione, l'Utilizzatore, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, comprensivo di tutti gli oneri sostenuti a causa del ritardo, sarà tenuto a pagare una penale pari ad Euro 55,00 per ogni giorno di ritardo. L’Utilizzatore prende atto che, in caso di mancata o ritardata consegna del veicolo egli si rende altresì responsabile del reato di appropriazione indebita in danno del Concedente, il quale darà corso ad ogni iniziativa, in sede sia civile sia penale.

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RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO. Salvo il caso dell'esercizio dell'opzione di acquistoacquisto o della facoltà di proroga di cui al successivo articolo 12.3), entro il giorno di scadenza, anche anticipata, o di risoluzione del presente Contratto, l'Utilizzatore dovrà restituire, a propria cura e spese nei modi e luoghi indicati dal Concedente, l'Autoveicolo l'autoveicolo con tutta la documentazione e gli accessori/optional, senza bisogno di formale disdetta. In particolare, l'Utilizzatore sarà tenuto a restituire il contrassegno assicurativo, carta verde, certificato assicurativo. In caso di mancata o ritardata restituzione di questo, il Concedente ha diritto di pretendere dall’Utilizzatore inadempiente il pagamento dell'importo corrispondente al premio relativo al residuo periodo assicurativo. L'Autoveicolo L'autoveicolo dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deterioramento derivante da un uso diligente. L'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere un verbale di restituzione, nel quale si constatano le condizioni di usura dell'Autoveicolodell'autoveicolo, ed a versare al Concedente i canoni ed ogni altra somma dovuta, nonché a tenerlo indenne dei danni riscontrati sul bene ovvero, ove di entità a questi superiore, del deprezzamento maggiore di quello ordinario da questo subito in seguito alla condotta dell’Utilizzatore. In caso di disaccordo sull'ammontare del risarcimento, esso sarà determinato, ai sensi dell'art. 1349 c.c., da un perito scelto dal Concedente. In caso di ritardo nella restituzione, l'Utilizzatore, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, comprensivo di tutti gli oneri sostenuti a causa del ritardo, sarà tenuto a pagare una penale pari ad Euro 55,00 per ogni giorno di ritardo. L’Utilizzatore prende atto che, in caso di mancata o ritardata consegna del veicolo egli si rende altresì responsabile del reato di appropriazione indebita in danno del Concedente, il quale darà corso ad ogni iniziativa, in sede sia civile sia penale.

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RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO. Salvo il caso dell'esercizio dell'opzione di acquisto, entro il giorno di scadenza, anche anticipata, o di risoluzione del presente Contratto, l'Utilizzatore dovrà restituire, a propria cura e spese nei modi e luoghi indicati dal Concedente, l'Autoveicolo con tutta la documentazione e gli accessori/optional, senza bisogno di formale disdetta. In particolare, l'Utilizzatore sarà tenuto a restituire il contrassegno assicurativo, carta verde, certificato assicurativo. In caso di mancata o ritardata restituzione di questodel Certificato Assicurativo, il Concedente ha diritto di pretendere dall’Utilizzatore inadempiente il pagamento dell'importo corrispondente al premio relativo al residuo periodo assicurativo. L'Autoveicolo dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deterioramento derivante da un uso diligente. L'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere un verbale di restituzione, nel quale si constatano le condizioni di usura dell'Autoveicolo, ed a versare al Concedente i canoni ed ogni altra somma dovuta, nonché a tenerlo indenne dei danni riscontrati sul bene ovvero, ove di entità a questi superiore, del deprezzamento maggiore di quello ordinario da questo subito in seguito alla condotta dell’Utilizzatore. In caso di disaccordo sull'ammontare del risarcimento, esso sarà determinato, ai sensi dell'art. 1349 c.c., da un perito scelto dal Concedente. In caso di ritardo nella restituzione, l'Utilizzatore, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, comprensivo di tutti gli oneri sostenuti a causa del ritardo, sarà tenuto a pagare una penale pari ad Euro 55,00 per ogni giorno di ritardo. L’Utilizzatore prende atto del fatto che, in caso di mancata o ritardata consegna del veicolo Veicolo, egli si rende altresì responsabile del reato di appropriazione indebita in danno del Concedente, il quale darà corso ad ogni iniziativa, in sede sia civile sia penale.

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RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO. Salvo 1. Alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o interruzione anticipata, il Cliente si obbliga a riconsegnare l’autoveicolo presso la sede della società Rental Plus Srl o in diverso luogo autorizzato dalla stessa, nelle condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo tener conto dell’usura media determinata dall’utilizzo fatto in conformità del contratto, e con i relativi documenti di circolazione e polizze assicurative. 2. All’atto della consegna, il Cliente ha l’obbligo di verificare, in contraddittorio con un incaricato della società Rental Plus Srl, lo stato del veicolo e la percorrenza chilometrica. I costi di ripristino eccedenti l’usura normale e quelli conseguenti i sinistri non regolarmente denunciati, saranno addebitati al Cliente a titolo di risarcimento danni. Il relativo importo sarà oggetto di compensazione, fino a concorrenza, con la somma costituita a titolo di deposito cauzionale e/o di altra garanzia a suo tempo prestata, salvo il risarcimento degli ulteriori o diversi danni. La eventuale maggiore percorrenza chilometrica rispetto a quanto concordato sarà valutata al costo medio chilometrico relativo all’autoveicolo in questione e addebitata al Cliente con le stesse modalità di cui sopra e potrà essere trattenuta dalla caparra/cauzione. 3. Nel caso dell'esercizio dell'opzione in cui, alla scadenza naturale, anticipata o prorogata del contratto, e comunque in tutti i casi di acquistorisoluzione e di recesso, entro il giorno di scadenzal’autoveicolo non venga restituito per qualsiasi causa, anche anticipatanon imputabile al Cliente, o nel giorno/luogo/ora stabiliti, lo stesso sarà tenuto al pagamento, di risoluzione una penale pari al costo giornaliero del presente Contrattonoleggio fino al momento dell’effettiva riconsegna, l'Utilizzatore dovrà restituire, salvo il diritto del Locatore a propria cura e spese nei modi e luoghi indicati dal Concedente, l'Autoveicolo con tutta la documentazione e gli accessori/optional, senza bisogno di formale disdettarichiedere eventuali maggiori danni. In particolareogni caso il Locatore avrà la facoltà di inoltrare regolare denuncia/querela alle Autorità giudiziarie competenti e di provvedere al recupero forzato dell’autoveicolo a spese e responsabilità del Cliente. Qualora ciò non fosse possibile il Locatore potrà richiedere il pagamento di una somma pari alla valutazione commerciale dell’autoveicolo al momento della mancata riconsegna, l'Utilizzatore sarà tenuto a restituire il contrassegno assicurativooltre ai canoni di noleggio fino ad allora maturati. 4. Rimane comunque convenuto che, carta verde, certificato assicurativo. In caso in tutti i casi di mancata o ritardata restituzione ingiustificata riconsegna (alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di questorisoluzione o interruzione anticipata), il Concedente ha diritto Cliente sarà sempre ritenuto responsabile della custodia e conservazione dell’autoveicolo, anche nel tempo eccedente il termine contrattuale. 5. La Società si riserva nel termine di pretendere dall’Utilizzatore inadempiente il pagamento dell'importo corrispondente al premio relativo al residuo periodo assicurativo. L'Autoveicolo dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui si trovava tre giorni dalla riconsegna del veicolo di verificare se vi siano ammanchi di carburante, eventuali danni occulti, ivi compresi danni all’interno dell’abitacolo, e/o ulteriori danni extra non rilevati al momento della consegna, salvo il normale deterioramento derivante da un uso diligente. L'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere un verbale di restituzione, nel quale si constatano le condizioni di usura dell'Autoveicolo, ed a versare al Concedente i canoni ed ogni altra somma dovuta, nonché a tenerlo indenne dei danni riscontrati sul bene ovvero, ove di entità a questi superiore, del deprezzamento maggiore di quello ordinario da questo subito in seguito alla condotta dell’Utilizzatore. In tal caso di disaccordo sull'ammontare del risarcimento, esso sarà determinato, ai sensi dell'art. 1349 c.ci relativi costi verranno addebitati al cliente., da un perito scelto dal Concedente. In caso di ritardo nella restituzione, l'Utilizzatore, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, comprensivo di tutti gli oneri sostenuti a causa del ritardo, sarà tenuto a pagare una penale pari ad Euro 55,00 per ogni giorno di ritardo. L’Utilizzatore prende atto che, in caso di mancata o ritardata consegna del veicolo egli si rende altresì responsabile del reato di appropriazione indebita in danno del Concedente, il quale darà corso ad ogni iniziativa, in sede sia civile sia penale.

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