Delimitazione dell'assicurazione. Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendente alla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
d) Le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile L’assicurazione non comprende:
e) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose od animali che l’Appaltatore, il Committente o qualsiasi altra Ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;
f) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell’esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l’uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;
g) i danni causati da natanti o aeromobili;
h) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l’esecuzione dei lavori;
i) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione dei diritti altrui;
j) i danni da polvere;
k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
l) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
m) i danni da furto;
n) i dan...
Delimitazione dell'assicurazione. La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:
a) di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto o tentativo di furto, salvo i danni di fenomeno elettrico conseguenti a tali avvenimenti. Sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione;
b) dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
c) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza;
d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
e) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose Assicurate;
f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose Assicurate;
h) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, motrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;
i) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
Delimitazione dell'assicurazione. Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dalla partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;
b) da atti e delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
c) da guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
d) da trasmutazione dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti;
e) da uso di psicofarmaci, alcolici, stupefacenti e allucinogeni. Sono altresì escluse le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio e gli infarti.
Delimitazione dell'assicurazione. Non sono considerati terzi:
a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso. L'assicurazione non comprende:
a) i danni, cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
b) i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;
c) i danni da furto;
d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Conduttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
f) i danni da inquinamento in genere;
g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Delimitazione dell'assicurazione. Le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto fino alla concorrenza massima di € 15.500,00 per ogni veicolo assicurato fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. L’indennizzo viene effettuato mediante la deduzione della franchigia fissa ed assoluta per ogni veicolo di Euro 100,00 eccetto che per la garanzia cristalli per la quale non è prevista franchigia. La suddetta franchigia rimane a carico del Contraente che rimborserà semestralmente la Società, sulla base di un riepilogo predisposto da quest’ultima ove verranno indicati gli importi liquidati, con le annotazioni del numero del sinistro, del nominativo e del veicolo dell’Assicurato, e la data del sinistro. Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. L'assicurazione non è operante: - quando il conducente non sia abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore x xxxxx in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti; - se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione. Sono comunque esclusi dall'assicurazione i danni: - originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione; - conseguenti a traino attivo o passivo, xxxxxxx a spinta o a mano; - derivanti da uso improprio del veicolo; - determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo; - dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.
Delimitazione dell'assicurazione. Per la presente Sezione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;
d) le società le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Articolo 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
Delimitazione dell'assicurazione. Le garanzie sono prestate con il limite massimo di indennizzo per sinistro di € 30.987,41 con l’applicazione di uno scoperto del 5% ed un minimo di € 51,64. L’assicurazione opera soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all’uso dell’autovettura per missione o trasferta. Non sono comunque risarcibili i danni: - da attribuire a responsabilità di xxxxx; - causati da cose o da animali trasportati sul mezzo; - subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o quelli verificatisi durante la circolazione fuori strada; - originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e sviluppo - comunque insorto - di energia nucleare o di radioattività ancorchè detti danni siano occorsi durante la circolazione; - conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del mezzo o derivanti da incendio, salvo che quest’ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada; - agli apparecchi audiofonovisivi, radiotelefoni e/o telefoni cellulari.
Delimitazione dell'assicurazione. Ai fini dell’Assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi:
a) l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i collaboratori, i dipendenti e praticanti – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) – che si avvalgono delle prestazioni dell’Assicurato;
d) Le aziende con qualifica di Assicurato addizionale di cui all’art. 34.
Delimitazione dell'assicurazione. Ai fini dell'assicurazione prestata con la presente polizza, non sono comunque considerati indennizzabili i danni provocati:
a) al coniuge, ai genitori, ai figli dell'Assicurato, nonché a qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, al legale rappresentante, al socio a responsabilità illimitata, all'amministratore ed alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) ai dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) ai collaboratori, ai dipendenti ed ai praticanti che si avvalgano delle prestazioni dell'Assicurato.
Delimitazione dell'assicurazione. S’intendono compresi in garanzia gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sul veicolo assicurato, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato. La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica. Nel caso di “veicolo composito”, composto cioè da “veicolo motrice” e “veicolo rimorchio”, le garanzie prestate si intendono valide solo per il “veicolo motrice”. Le garanzie prestate si intendono valide unicamente per il “veicolo rimorchio” se il contratto è relativo alla garanzia di cui all’ articolo RIMORCHI – RISCHIO STATICO e identifica il rimorchio stesso.