Restrictions 103 Clausole campione

Restrictions 103. Essentially derived varieties 104

Related to Restrictions 103

  • Norme transitorie 1. Tenuto conto che il presente contratto modifica in modo incisivo l’impianto dei precedenti comparti ed aree di contrattazione, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in via eccezionale e transitoria, limitatamente all’accertamento della rappresentatività per il triennio 2016- 2018 ed agli ambiti di cui al comma 2, in deroga all’art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007. 2. Le disposizioni di cui ai commi seguenti si applicano esclusivamente ai comparti “Funzioni centrali” e “Istruzione e Ricerca”, in quanto risultanti dall’aggregazione di due o più dei pre- esistenti comparti previsti dal CCNQ dell’11 giugno 2007, nonché alle corrispondenti aree dirigenziali di cui all’art. 7 (Xxxx dirigenziali). 3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le organizzazioni sindacali possono dar vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa cui imputare le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate. 4. Le organizzazioni sindacali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 devono dimostrare di aver ottemperato a quanto da esso disposto, trasmettendo all’Aran, entro il termine perentorio ivi indicato, “idonea documentazione”, adottata dai competenti organi statutari. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie o che, comunque, non diano conto degli elementi di effettività necessari ad attestare che il nuovo soggetto succeda nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate. 5. In via eccezionale, la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti, qualora prevista, può intervenire ed essere inviata all’ARAN entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2017, a condizione che i competenti organismi statutari abbiano adottato e trasmesso all’ARAN, entro il termine di cui al comma 3, tutti gli atti ivi indicati, necessari ad accertare l’avvenuta aggregazione, ma la predetta ratifica non sia ancora intervenuta. 6. Le organizzazioni sindacali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3, in via eccezionale e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, oltre alle deleghe, possono sommare anche i voti ottenuti singolarmente nelle elezioni delle RSU del 3-5 marzo 2015. Conseguentemente le RSU elette restano in carica fino alla naturale scadenza delle stesse. 7. Qualora le organizzazioni sindacali interessate non forniscano la documentazione richiesta al comma 4 o non rispettino i termini perentori di cui ai commi 3 e 5, non sarà possibile riconoscere in capo alle stesse i mutamenti associativi effettuati, per l’accertamento della rappresentatività relativo al triennio 2016-2018. Pertanto, ogni singola organizzazione sindacale interessata da tali mutamenti sarà misurata, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare ed intestataria alla data del 31.12.2014 e dei voti ottenuti alle elezioni RSU del 3-5 marzo 2015. 8. Tutta la documentazione attestante le modifiche associative indicate ai commi precedenti, opportunamente registrata anche per gli effetti di legge, deve essere trasmessa all’Aran esclusivamente via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx, unitamente ad una nota a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Per la data di ricezione fa fede quella di ricevimento della PEC medesima. 9. Per quanto non previsto dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 19 commi da 6 a 11, del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007. 10. L’Aran ammette con riserva le organizzazioni sindacali che, in attuazione del presente articolo, si siano avvalse della facoltà di cui al comma 3 e che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, per le quali si sia in attesa di ricevere la documentazione attestante la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti. Lo scioglimento della riserva avverrà tenendo conto della documentazione attestante la ratifica, trasmessa nel rispetto del termine di cui al comma 5.

  • Disposizioni transitorie Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza. Fino a piena attuazione dell’apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione, i giovani di età fra 15 e 18 anni potranno essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi della legge n. 196 del 1997. Agli stessi saranno comunque riconosciuti i trattamenti economico-normativi di cui al presente articolo. Salvo quanto previsto da specifici accordi per l’attuazione di percorsi di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le norme di cui al presente articolo si applicano anche a tale tipologia di apprendistato.

  • Buona fede La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

  • Disposizione transitoria Ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità da calcolarsi all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge medesima, si richiamano le particolari norme di cui alle disposizioni transitorie in calce all’art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 aprile 1981, i cui termini vengono di seguito integralmente riportati. «Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, hanno maturato l’anzianità già prevista dal sostituito art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 per il conseguimento, sull’intera anzianità o su parte di essa, della maggiore indennità in ragione di mezza mensilità, si procederà a quantificare l’indicata maggiore indennità spettante alla data predetta, traducendola in corrispondenti mensilità (e/o frazione individuata ai sensi dell’art. 24, comma 2, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro) che saranno erogate all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore dell’ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri di computo dell’indennità di anzianità. Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, non hanno maturato i requisiti già stabiliti dal sostituito art. 22 per conseguire la maggiore indennità, si procederà alla relativa quantificazione e traduzione in corrispondenti mensilità (e/o frazione) in proporzione alle singole anzianità. Nei casi di anzianità che, ai sensi del comma 1, diano diritto alla maggiore indennità limitatamente a parte dell’anzianità stessa, il riconoscimento di cui al precedente comma si aggiungerà a quello dovuto ai sensi del comma 1. La liquidazione ed erogazione saranno effettuate con le modalità stabilite dal comma 1, anche nei casi di cui ai commi 2 e 3. Le quantificazioni stabilite al comma 2 avverranno in base al rapporto tra l’anzianità maturata nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 e la permanenza in detta qualifica che sarebbe stata individualmente necessaria a norma del sostituito art. 22 per consentire la migliore misura per l’intera anzianità. Per procedere al calcolo del rapporto, che sarà espresso con tre cifre decimali, le suddette grandezze vanno indicate in numero di mesi. L’individuazione delle corrispondenti mensilità e/o frazione sarà ottenuta moltiplicando per quattro l’indicato rapporto».

  • Importo complessivo dell’appalto L’importo complessivo presunto dell’appalto, è pari ad Euro 4.195.566,00 (quattromilionicentonovantacinquemilacinquecentosessantasei/00) netto I.V.A., così suddiviso: L’importo dell’Accordo Quadro e le quantità indicate nel Modello di Pianificazione Trasporti (di seguito per brevità anche “MPT”) non sono vincolanti per Poste. Nell’arco del periodo di validità dell’Accordo Quadro, l’attribuzione delle attività avverrà in funzione delle effettive esigenze di fabbisogno di Poste. Per eventuali sopraggiunte esigenze di variazione dei programmi riportati nel relativo MPT, l’Impresa non potrà avanzare alcuna riserva o eccezione e, per le variazioni in aumento o diminuzione, si procederà come disposto all’Art. 9 - Aumento/Riduzione delle prestazioni del CSO Parte II – Capitolato Tecnico. Le quantità sopra indicate sono puramente indicative e non sono da considerarsi in alcun modo impegnative per Poste e quindi nulla potrà pretendere l’Impresa in caso di affidamenti per quantità inferiori a quelli oggetto dell’Accordo Quadro medesimo. I servizi oggetto del presente appalto saranno affidati, previa stipula dell’Accordo Quadro, tramite l’emissione di Buoni di Consegna da parte di Poste, che riporteranno gli impegni temporali e di esecuzione e l’importo relativo all’intervento affidato, fermo restando quanto previsto nel CSO Parte III In ragione della natura delle attività oggetto del contratto, delle modalità descritte di erogazione del servizio, non è previsto l'utilizzo di risorse legate da contratto di collaborazione secondo la disciplina vigente.

  • Contenuto economico dell'Offerta Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

  • IMPORTO DELL’APPALTO Il presente capitolato ha ad oggetto un appalto a corpo. L’importo posto a base d’asta per la fornitura in noleggio di ciascuna vettura, comprensiva dei servizi di cui all’art. 1, ammonta a € 650,00 mensili Iva esclusa, e così per un totale complessivo posto a base di gara di € 117.000,00 oltre a Iva nella misura di legge. Non saranno prese in considerazione offerte superiori o pari all’importo a base di gara né offerte parziali o condizionate. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, troverà applicazione quanto disposto all’art. 97 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. per le procedure di gara aggiudicate con il criterio del minor presso e la stazione appaltante richiederà per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. Nei prezzi offerti si devono intendere corrisposti, oltre agli utili dell’impresa, tutte le spese, tutte le prestazioni contrattuali ed i relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro funzioni, le spese generali e quant’altro occorrente per fornire le prestazioni contrattuali compiute, nei modi stabiliti e a regola d’arte. Il presente capitolato ha ad oggetto una fornitura senza posa in opera, con la conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l’affidamento di cui trattasi è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della sicurezza, di talché l’importo della sicurezza è pari a 0 (zero) Euro. Il presente capitolato ha ad oggetto una fornitura senza posa in opera, con la conseguenza che – giusta quanto evidenziato dall’Autorità Anticorruzione all’interno del bando tipo n. 1 – i concorrenti non saranno tenuti ad indicare all’interno dell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 10 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., né la stazione appaltante è tenuta ad individuare nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera, ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

  • CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 1. La “BUSTA C –Offerta Economica” deve contenere tante buste economiche quanti sono i lotti di partecipazione ed in ciascuna inserire: a) l’offerta economica in bollo, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato B.3 “Modello di Offerta Economica” del presente disciplinare di gara; b) supporto informatico contenente l’offerta economica. 2. L’offerta economica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, su ogni facciata dal legale rappresentante dell’operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendi, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo. 3. L’offerta dovrà indicare il prezzo dei dispositivi offerti formulato a ribasso sull’importo posto a base d’appalto. A pena di esclusione, l’offerta economica non può essere superiore all’importo complessivo posto a base d’asta per ciascun lotto. 4. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituirsi, a pena di esclusione, l’offerta economica deve specificare le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione dell’importo o della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti. 5. L’Amministrazione valuta la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del Codice. 6. Eventuali indicazioni di prezzo, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta e la mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da quelle sopra prescritte, comportano l'esclusione dalla gara.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)