Buona fede. La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Buona fede. L’omissione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della Contraente all’atto della stipulazione del Contratto di assicurazione o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto dell’Assicuratore, una volta venuto a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza dell’Assicuratore o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per il Periodo Assicurativo in corso).
Buona fede. L’omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all’indennizzo dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo del Contraente o dell’Assicurato e con l’intesa che gli stessi avranno l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Buona fede. L’omissione della dichiarazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di una circostanza sopravvenuta eventualmente aggravante il Rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente Polizza e durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all’Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e cioè non siano dipese da dolo o colpa grave. In tale evenienza, trattandosi di circostanze aggravanti che comportano un Premio maggiore, l’Assicurato si impegna ad integrare il Premio di Polizza in misura corrispondente al maggior Rischio che ne deriva e ciò con effetto dal momento in cui la circostanza stessa si è verificata.
Buona fede. La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo ed il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.
Buona fede. L’omissione da parte dell’Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché i suoi amministratori, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave. Resta inteso che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Buona fede. La mancata comunicazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di cir- costanze aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto all’in- dennizzo/risarcimento, ne riduzione dello stesso sempreché, tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. L’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Buona fede. A parziale deroga dell’art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, l’omissione da parte dell’Assi- curato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. Resta inteso che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. Tale condizione non è operante per le dichiarazioni riguardanti le circostanze aggravanti per il ri- schio furto.
Buona fede. L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
Buona fede. L'omissione da parte della Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).