Definizione di Buona fede

Buona fede. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell’Assicurato/Contraente di mutamenti aggravanti il Rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’Indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze o omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e l’Assicurato/Contraente abbia agito senza dolo.
Buona fede. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell’Assicurato/Contraente di mutamenti aggravanti il Rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’Indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze o omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e l’Assicurato/Contraente abbia agito senza dolo. La Compagnia ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Buona fede. La Garanzia RCO opera anche se l’Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli adempimenti di legge circa l’assicurazione obbligatoria INAIL, purché ciò derivi da interpretazioni inesatte delle norme vigenti e non da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Examples of Buona fede in a sentence

  • Buona fede ......................................................................

  • Buona fede L’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

  • Buona fede I.N.A.I.L. L’assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

  • XXX- XXXXXX, Buona fede e responsabilità precontrattuale, Milano, 1975, 16 ss.; X.

  • Buona fede e trasparenza come strumenti a tutela del cliente e del consumatore assicurativi…………………………………..........


More Definitions of Buona fede

Buona fede. A parziale deroga dell’art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’omissione da parte del contraente o dell’assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza ovvero durante l’efficacia della stessa, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. Resta inteso che l’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Buona fede. La Garanzia RCO opera anche se l’Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli adempimenti di legge circa l’assicurazio- ne obbligatoria INAIL, purché ciò derivi da interpretazioni inesatte delle norme vigenti e non da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Buona fede. La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa non pregiudicano il diritto all’indennizzo, né riduzioni dello stesso, semprechè il contraente o l’Assicurato non abbia agito con dolo.
Buona fede è, invero, criterio di qualificazione (positiva, in caso di osservanza del precetto legale, negativa nel caso di violazione dello stesso) di un comportamento: qui, evidente- mente, del comportamento (si tratti della predisposizione uni- laterale delle clausole del contratto, o dell’“approfittamento” di una situazione o condizione di “debolezza” in cui, per qualche ragione, si trovi controparte) che accompagna la formazione e/o l’esecuzione di un regolamento contrattuale (in ipotesi) “iniquo”, o anche semplicemente “squilibrato”. Il punto proble- matico è — però — quello di stabilire quale sia il grado (o la soglia) di “scorrettezza” il cui superamento possa legittimare una reazione nei confronti del contratto “ingiusto”. Con riferimento alla fase di formazione del contratto, è noto come l’ordinamento giuridico ponga dei limiti precisi a(ll’operare di) rimedi che comportino la “caducazione” di un contratto “squilibrato” (53) (basti solo richiamare i presupposti previsti per la rilevanza di ciascuno dei vizi del consenso, o i presupposti che sono richiesti per la rescissione del contratto per lesione). Ma — a ben vedere — dei limiti (sebbene meno evidenti) sono previsti anche con riferimento ad un (ipotetico) rimedio risarcitorio (che implichi, quindi, la validità e il man- tenimento in vita del contratto). Ci riferiamo — come si sarà già inteso — alla disposizione dell’art. 1440 c.c. (dolo incidentale), la quale dà bensì rilievo (ai fini risarcitori) allo “squilibrio” del regolamento negoziale, ma solo se si sia in presenza di un vero e proprio inganno (frode) perpetrato da un contraente, e dun- que di un comportamento attivo (per effetto del quale la con- troparte sia stata indotta ad accettare condizioni contrattuali, che altrimenti essa non avrebbe accettato), e non anche se ricorrano altri tipi di scorrettezze (e.g.: un acquisto a condizioni vantaggiose sapendo che l’altra parte ha urgente bisogno di denaro; oppure lo “sfruttamento” — ma senza il ricorso ad alcuna minaccia — di una particolare “influenza” che si sia in grado di esercitare sulla controparte; et similia). Orbene, è
Buona fede. L’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. HDI, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Assicurazione per conto di chi spetta L’assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all’assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia. L’indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.
Buona fede. L’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. HDI, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Veicoli dell’Assicurato Qualora il furto sia commesso utilizzando veicoli dell’Assicurato e/o degli addetti dell’Azienda agricola che si trovano nei locali o nell’area in uso all’Azienda agricola stessa, la liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione dello scoperto del 25% per singolo sinistro. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Non sono previste opzioni OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Garanzia aggiuntiva – “Attrezzature e macchine agricole – Spese di noleggio” Attrezzature e macchine agricole – Spese di noleggio Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, HDI si obbliga ad indennizzare, sino a concorrenza della somma assicurata, i danni da furto e rapina le attrezzature, le macchine agricole, poste sottotetto o all’aperto nell’ambito dell’Azienda. Le macchine agricole sono assicurate ovunque, anche in circolazione nell’ambito del Territorio italiano. HDI indennizza altresì le spese sostenute per noleggiare macchine agricole prese in sostituzione di quelle assicurate, sottratte o danneggiate a seguito degli eventi assicurati e sempreché siano operanti le garanzie assicurate. La garanzia è prestata per il periodo strettamente necessario al rimpiazzo delle cose assicurate sottratte o danneggiate. Questa garanzia è prestata fino al limite del 50% della somma assicurata quando le macchine ed attrezzature agricole sono poste all’aperto nell’ambito dell’Azienda assicurata. La liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione dello scoperto del 10% con minimo di €.250,00 per singolo sinistro per macchine e attrezzature agricole poste sottotetto a fabbricati con mezzi di chiusura conformi ed attivati, con scoperto del 15% con minimo di €.500,00 per le cose all’aperto nell’ambito dell’Azienda (lo scoperto è ridotto al 10% se le macchine sono pr...
Buona fede le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del contraente/assicurato di mutamenti aggravanti il rischio, non comportano la decadenza del diritto all’indennizzo né riduzione dello stesso. • Dolo e colpa grave: i danni derivanti dagli “Eventi coperti” vengono indennizzati anche se causati: (i) da colpa grave del contraente o dell’assicurato e/o dei loro familiari conviventi; (ii) da colpa grave delle persone di cui il contraente o l’assicurato deve rispondere; (iii) da dolo dei dipendenti del contraente e/o dell’assicurato. • Rinuncia al diritto di surrogazione: la compagnia rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surrogazione previsto dall’articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le società controllate, consociate e collegate purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.