Definizione di Buona fede

Buona fede. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell’Assicurato/Contraente di mutamenti aggravanti il Rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’Indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze o omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e l’Assicurato/Contraente abbia agito senza dolo.
Buona fede. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell’Assicurato/Contraente di mutamenti aggravanti il Rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’Indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze o omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo. La Compagnia ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Buona fede. La Garanzia RCO opera anche se l’Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli adempimenti di legge circa l’assicurazione obbligatoria INAIL, purché ciò derivi da interpretazioni inesatte delle norme vigenti e non da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Examples of Buona fede in a sentence

  • XXXXXXX, Buona fede, recesso ad nutum e investimenti non recuperabili dell’affiliato nella disciplina dei contratti di distribuzione in margine a Cass., 18 settembre 2009, n.

  • Buona fede e correttezza consentono dunque alla Corte di sostenere l’illiceità anche di clausole prima facie non vessatorie, in quanto non sussumibili in al- cune delle ipotesi previste dagli artt.

  • Buona fede I.N.A.I.L. L’assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

  • Buona fede L’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

  • Buona fede La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento né riduzioni dello stesso, sempre che l'Assicurato non abbia agito con dolo e siano avvenute in buona fede.


More Definitions of Buona fede

Buona fede. A parziale deroga dell’art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’omissione da parte del contraente o dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza ovvero durante l’efficacia della stessa, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. Resta inteso che l’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Buona fede è, invero, criterio di qualificazione (positiva, in caso di osservanza del precetto legale, negativa nel caso di violazione dello stesso) di un comportamento: qui, evidente- mente, del comportamento (si tratti della predisposizione uni- laterale delle clausole del contratto, o dell’“approfittamento” di una situazione o condizione di “debolezza” in cui, per qualche ragione, si trovi controparte) che accompagna la formazione e/o l’esecuzione di un regolamento contrattuale (in ipotesi) “iniquo”, o anche semplicemente “squilibrato”. Il punto proble- matico è — però — quello di stabilire quale sia il grado (o la soglia) di “scorrettezza” il cui superamento possa legittimare una reazione nei confronti del contratto “ingiusto”. Con riferimento alla fase di formazione del contratto, è noto come l’ordinamento giuridico ponga dei limiti precisi a(ll’operare di) rimedi che comportino la “caducazione” di un contratto “squilibrato” (53) (basti solo richiamare i presupposti previsti per la rilevanza di ciascuno dei vizi del consenso, o i presupposti che sono richiesti per la rescissione del contratto per lesione). Ma — a ben vedere — dei limiti (sebbene meno evidenti) sono previsti anche con riferimento ad un (ipotetico) rimedio risarcitorio (che implichi, quindi, la validità e il man- tenimento in vita del contratto). Ci riferiamo — come si sarà già inteso — alla disposizione dell’art. 1440 c.c. (dolo incidentale), la quale dà bensì rilievo (ai fini risarcitori) allo “squilibrio” del regolamento negoziale, ma solo se si sia in presenza di un vero e proprio inganno (frode) perpetrato da un contraente, e dun- que di un comportamento attivo (per effetto del quale la con- troparte sia stata indotta ad accettare condizioni contrattuali, che altrimenti essa non avrebbe accettato), e non anche se ricorrano altri tipi di scorrettezze (e.g.: un acquisto a condizioni vantaggiose sapendo che l’altra parte ha urgente bisogno di denaro; oppure lo “sfruttamento” — ma senza il ricorso ad alcuna minaccia — di una particolare “influenza” che si sia in grado di esercitare sulla controparte; et similia). Orbene, è
Buona fede e “correttezza” sono ormai usate indifferentemente. Anche storicamente mi pare quindi che si possa giustificare –almeno dal punto di vista del diritto italiano - l’ opinione che la buona fede usata dal testo della direttiva - e riprodotta in alcuni testi di attuazione della direttiva alluda alla “correttezza”, cioè alla fairness. Mi pare dunque che si debba accogliere con favore la soluzione adottata dalla House of Lords – nelle parole di Lord Bingham – a proposito della buona fede da applicarsi nel caso First Int.l Bank. Sul punto si tornerà tra poco. Un altro punto di contatto tra le due esperienze è dato dall’ambito di operatività della direttiva. L'art.2 lett. b) della direttiva definisce il consumatore come «persona fisica». Allo stesso modo l’art. 3 delle Regulations definiscono il consumatore come “natural person”. Il legislatore italiano ha ripetuto la medesima formula all’art. 1469 bis del codice civile, restringendo perciò l'ambito di applicazione della disciplina di recepimento ai soli contratti in cui la controparte del professionista è il consumatore individuale che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. In Italia, questa restrizione è stata oggetto di ampia dibattito. Già discutendo il testo della direttiva, prima del suo recepimento, alcuni Autori avevano proposto di estendere la tutela ai soggetti collettivi che non svolgono attività di lucro, ai piccoli imprenditori, ai contratti di uso misto. Le esperienze degli altri Paesi Membri sono state oggetto di attenta osservazione. La scelta del legislatore italiano di circoscrivere la portata della disciplina solo al consumatore /persona fisica è stata criticata. Nella case law si è registrata qualche oscillazione. Nel timore di sbagliare, in due occasioni i giudici hanno sottoposto la questione alla Corte costituzionale, ritenendo che l’interpretazione restrittiva potesse essere in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione italiana (art. 3 c.1). In entrambi i casi si trattava di contratti conclusi tra professionisti. Nel primo caso la Corte ha ritenuto per ragioni processuali inammissibile il ricorso. Nel secondo caso è scesa a considerare il merito ed ha ritenuto la questione non fondata (Corte cost. 469/02). Ciò per diverse ragioni. Innanzitutto perché la nozione di “persona fisica” è ripetuta in tutte le direttive che tutelano il consumatore, e quindi la scelta del legislatore è parsa coerente al sistema di protezione del consumator...
Buona fede. La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento né riduzioni dello stesso, sempre che l'Assicurato non abbia agito con dolo e siano avvenute in buona fede.
Buona fede. L’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. HDI, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Assicurazione per conto di chi spetta L’assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all’assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia. L’indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.
Buona fede. L’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. HDI, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Veicoli dell’Assicurato Qualora il furto sia commesso utilizzando veicoli dell’Assicurato e/o degli addetti dell’Azienda agricola che si trovano nei locali o nell’area in uso all’Azienda agricola stessa, la liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione dello scoperto del 25% per singolo sinistro. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Non sono previste opzioni OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Garanzia aggiuntiva – “Attrezzature e macchine agricole – Spese di noleggio” Attrezzature e macchine agricole – Spese di noleggio Richiamando in operatività questa Garanzia aggiuntiva, HDI si obbliga ad indennizzare, sino a concorrenza della somma assicurata, i danni da furto e rapina le attrezzature, le macchine agricole, poste sottotetto o all’aperto nell’ambito dell’Azienda. Le macchine agricole sono assicurate ovunque, anche in circolazione nell’ambito del Territorio italiano. HDI indennizza altresì le spese sostenute per noleggiare macchine agricole prese in sostituzione di quelle assicurate, sottratte o danneggiate a seguito degli eventi assicurati e sempreché siano operanti le garanzie assicurate. La garanzia è prestata per il periodo strettamente necessario al rimpiazzo delle cose assicurate sottratte o danneggiate. Questa garanzia è prestata fino al limite del 50% della somma assicurata quando le macchine ed attrezzature agricole sono poste all’aperto nell’ambito dell’Azienda assicurata. La liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione dello scoperto del 10% con minimo di €.250,00 per singolo sinistro per macchine e attrezzature agricole poste sottotetto a fabbricati con mezzi di chiusura conformi ed attivati, con scoperto del 15% con minimo di €.500,00 per le cose all’aperto nell’ambito dell’Azienda (lo scoperto è ridotto al 10% se le macchine sono pr...
Buona fede. La Garanzia RCO opera anche se l’Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli adempimenti di legge circa l’assicurazione obbligatoria INAIL, purché ciò derivi da interpretazioni inesatte delle norme vigenti e non da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere. Il Premio del Quadro Responsabilità civile è calcolato su n. 3 Addetti. In caso di Sinistro, se il numero degli Addetti effettivi risulta superiore a 4, il Risarcimento sarà ridotto proporzionalmente.