Revoche. 1. Si procederà d’ufficio alla revoca dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate qualora: a) l’esito dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione sia risultato negativo; b) la realizzazione del progetto non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto per il quale era stata presentata la domanda di contributo, se questo è dovuto a variazioni in corso d’opera non comunicate alla Regione e da quest’ultima non approvate; c) il beneficiario non rispetti il termine previsto dal presente bando per la conclusione del progetto, ovvero il 31 dicembre 2024, salvo eventuali proroghe; d) il progetto ammesso a contributo abbia un costo complessivo ammissibile a rendicontazione inferiore a 30.000,00 euro, equivalente al costo minimo ammissibile per la candidatura del progetto; e) nei titoli di testa o di coda del progetto realizzato non venga apposto il logo dell’Xxxxxx-Romagna Film Commission e la dicitura “con il sostegno della Regione Xxxxxx-Romagna”; f) il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo; g) al momento della richiesta di liquidazione del contributo il beneficiario perda i seguenti requisiti per l’ammissibilità al contributo descritti al paragrafo 2 comma 3, e cioè: - non risulti più essere un’impresa regolarmente costituita e iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese competente per territorio; - non risulti più operare con il codice Ateco “59.11”, o con l’equivalente NACE Rev. 2 “59.11”, se impresa straniera; - non risulti più come impresa attiva; - risulti in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall’art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), o altra procedura concorsuale previsto dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, ovvero abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; - risultino nei confronti dell’impresa le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art 67 del D.Lgs.159/2011; 2. In caso di presentazione della rendicontazione finale oltre la scadenza prevista al precedente paragrafo 18 si provvederà ad applicare una sanzione rappresentata dalla revoca parziale nella misura del 10% del contributo liquidabile sulla base della rendicontazione presentata, se il ritardo non supera i 30 giorni. Per i ritardi da 31 a 60 giorni, sarà applicata una sanzione pari alla revoca parziale nella misura del 40% del contributo liquidabile sulla base della rendicontazione presentata. Ritardi superiori ai 60 giorni verranno sanzionati con la revoca totale del contributo.
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Samples: Bando Per Il Sostegno Alla Produzione Di Opere Cinematografiche E Audiovisive, Bando Per Il Sostegno Alla Produzione Di Opere Cinematografiche E Audiovisive
Revoche. 1. Si procederà d’ufficio alla revoca dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate qualora:
a) l’esito dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione sia risultato negativo;
b) la realizzazione del progetto non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto per il quale era stata presentata la domanda di contributo, se questo è dovuto a variazioni in corso d’opera non comunicate alla Regione e da quest’ultima non approvate;
c) il beneficiario non rispetti il termine previsto dal presente bando per la conclusione del progetto, ovvero il 31 dicembre 2024, salvo eventuali proroghe;
d) il progetto ammesso a contributo abbia un costo complessivo ammissibile a rendicontazione inferiore a 30.000,00 15.000,00 euro, equivalente al costo minimo ammissibile per la candidatura del progetto, così come previsto al paragrafo 3.3 comma 3;
e) nei titoli di testa o di coda del progetto realizzato non venga apposto il logo dell’Xxxxxx-Romagna Film Commission e la dicitura “con il sostegno della Regione Xxxxxx-Romagna”;
f) il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo;
g) al momento della richiesta di liquidazione del contributo il beneficiario perda i seguenti requisiti per l’ammissibilità al contributo descritti al paragrafo 2 comma 34, e cioè: - non risulti più essere un’impresa regolarmente costituita e iscritta nella sezione ordinaria del nel Registro ordinario delle Imprese competente per territorio; - non risulti più operare con il codice Ateco “59.11”, o con l’equivalente NACE Rev. 2 “59.11”, se impresa straniera; - non risulti più come impresa attiva; - risulti in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall’art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), o altra procedura concorsuale previsto dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, ovvero abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; - risultino nei confronti dell’impresa le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art 67 del D.Lgs.159/2011;
2. In caso di presentazione della rendicontazione finale oltre la scadenza prevista al precedente paragrafo 18 15 si provvederà ad applicare una sanzione rappresentata dalla revoca parziale nella misura del 10% del contributo liquidabile sulla base della rendicontazione presentata, se il ritardo non supera i 30 giorni. Per i ritardi da 31 a 60 giorni, sarà applicata una sanzione pari alla revoca parziale nella misura del 40% del contributo liquidabile sulla base della rendicontazione presentata. Ritardi superiori ai 60 giorni verranno sanzionati con la revoca totale del contributo.
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Samples: Bando Per Il Sostegno Alla Produzione Di Opere Cinematografiche E Audiovisive
Revoche. 1. Si procederà d’ufficio alla revoca dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate qualora:
a) l’esito dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione sia risultato negativo;
b) la realizzazione del progetto non risulti conforme7.1 L’agevolazione sarà revocata, nel contenuto rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii, nonché dei principi fondamentali del diritto rilevanti in materia, nei risultati conseguiticasi previsti dall’art. 15 dell’Avviso.
7.2 Qualora la revoca intervenga successivamente alla data di erogazione del Microcredito, attestata dalla data di valuta del bonifico, il Destinatario sarà tenuto alla restituzione dello stesso, al progetto per il quale era stata presentata la domanda di contributo, se questo è dovuto a variazioni in corso d’opera non comunicate alla Regione e da quest’ultima non approvate;
c) il beneficiario non rispetti il termine previsto dal presente bando per la conclusione del progetto, ovvero il 31 dicembre 2024, salvo eventuali proroghe;
d) il progetto ammesso a contributo abbia un costo complessivo ammissibile a rendicontazione inferiore a 30.000,00 euro, equivalente al costo minimo ammissibile per la candidatura del progetto;
e) nei titoli di testa o di coda del progetto realizzato non venga apposto il logo dell’Xxxxxx-Romagna Film Commission e la dicitura “con il sostegno della Regione Xxxxxx-Romagna”;
f) il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo;
g) al momento della richiesta di liquidazione del contributo il beneficiario perda i seguenti requisiti per l’ammissibilità al contributo descritti al paragrafo 2 comma 3netto delle rate già rimborsate, e cioè: - non risulti più essere un’impresa regolarmente costituita e iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese competente per territorio; - non risulti più operare con il codice Ateco “59.11”, o con l’equivalente NACE Rev. 2 “59.11”, se impresa straniera; - non risulti più come impresa attiva; - risulti in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo dell’ammontare dell’agevolazione assentita (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall’art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenzaESL), o altra procedura concorsuale previsto con decadenza dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi beneficio del D.lgs. 83/2022, ovvero abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; - risultino nei confronti dell’impresa le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art 67 del D.Lgs.159/2011;termine.
2. 7.3 In caso di presentazione della rendicontazione finale oltre la scadenza prevista rinuncia al precedente paragrafo 18 Microcredito anteriore alla sua erogazione, il Destinatario è tenuto ad inviare a Sviluppo Basilicata una comunicazione debitamente sottoscritta e munita di fotocopia di documento di identificazione personale e il Finanziamento Microcredito ammesso si provvederà ad applicare una sanzione rappresentata dalla revoca parziale nella misura del 10% del contributo liquidabile sulla base della rendicontazione presentataintenderà ipso iure revocato. La rinuncia, se il ritardo non supera i 30 giorni. Per i ritardi da 31 a 60 giorni, sarà applicata una sanzione pari alla revoca parziale nella misura del 40% del contributo liquidabile sulla base della rendicontazione presentata. Ritardi superiori ai 60 giorni verranno sanzionati effettuarsi con la medesima modalità sopra descritta, che intervenga entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del Microcredito, attestata dalla data di valuta del bonifico, comporta la revoca totale del contributoFinanziamento Microcredito e il Destinatario sarà tenuto alla restituzione dello stesso, con decadenza dal beneficio del termine.
7.4 La rinuncia al Microcredito, da effettuarsi con la medesima modalità indicata al comma precedente, qualora intervenga oltre i sei mesi dalla data di erogazione dello stesso, attestata dalla data di valuta del bonifico, comporta la revoca del Finanziamento Microcredito e il Destinatario sarà tenuto alla restituzione dello stesso, al netto delle rate già rimborsate, e dell’ammontare dell’agevolazione assentita (ESL), con decadenza dal beneficio del termine.
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Samples: Financing Agreement
Revoche. 1. Si procederà d’ufficio alla revoca Le scelte dei contributi e cittadini che vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi sono riattribuite automaticamente al recupero delle somme eventualmente già erogate qualora:
a) l’esito dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione sia risultato negativo;
b) la realizzazione del progetto non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto per il quale era stata presentata la domanda di contributo, se questo è dovuto a variazioni in corso d’opera non comunicate alla Regione e da quest’ultima non approvate;
c) il beneficiario non rispetti il termine previsto Pediatra dal presente bando per la conclusione del progetto, ovvero il 31 dicembre 2024, salvo eventuali proroghe;
d) il progetto ammesso a contributo abbia un costo complessivo ammissibile a rendicontazione inferiore a 30.000,00 euro, equivalente al costo minimo ammissibile per la candidatura del progetto;
e) nei titoli di testa o di coda del progetto realizzato non venga apposto il logo dell’Xxxxxx-Romagna Film Commission e la dicitura “con il sostegno della Regione Xxxxxx-Romagna”;
f) il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo;
g) al momento della richiesta di liquidazione del contributo il beneficiario perda i seguenti requisiti per l’ammissibilità cessazione della sospensione, anche in deroga al contributo descritti al paragrafo 2 comma 3massimale individuale, e cioè: - non risulti più essere un’impresa regolarmente costituita e iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese competente per territorio; - non risulti più operare con il codice Ateco “59.11”salva ogni altra determinazione da parte dell’assistito. A tal fine le Aziende Asl istituiscono un separato elenco dei cittadini ai quali sia stata revocata d’ufficio la scelta, o con l’equivalente NACE Rev. 2 “59.11”, se impresa straniera; - non risulti più come impresa attiva; - risulti in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall’art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), o altra procedura concorsuale previsto dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, ovvero abbia in corso un procedimento per onde facilitare la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; - risultino nei confronti dell’impresa le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art 67 del D.Lgs.159/2011;riattribuzione automatica.
2. In caso di presentazione trasferimento di residenza dell’assistito in Comuni di altri ambiti territoriali all’interno della rendicontazione finale oltre la scadenza prevista al precedente paragrafo 18 si provvederà ad applicare una sanzione rappresentata dalla revoca parziale nella misura del 10% del contributo liquidabile sulla base della rendicontazione presentatastessa azienda, se il ritardo non supera i 30 giorni. Per i ritardi da 31 a 60 giorni, sarà applicata una sanzione pari alla revoca parziale nella misura del 40% del contributo liquidabile sulla base della rendicontazione presentata. Ritardi superiori ai 60 giorni verranno sanzionati con la revoca totale si applica solo in presenza di nuova scelta in favore di altro Pediatra (Art. 41 comma 7 ACN).
3. La richiesta di mantenimento dell’assistenza oltre i 14 anni deve essere formulata su apposito modulo firmato dall’esercente la patria potestà e dal Pediatra per accettazione, come da allegato n° 14 entro e non oltre il compimento del contributoquattordicesimo anno. La richiesta deve essere inoltrata agli uffici distrettuali di competenza; non è richiesto il parere del Comitato aziendale.
4. Le Aziende comunicano alle famiglie degli assistiti, 6 mesi prima del compimento del 14° anno la possibilità di mantenere la scelta del Pediatra in caso di patologia cronica o disagio psicosociale; il genitore o l’esercente la patria potestà può richiedere agli uffici distrettuali il mantenimento del Pediatra entro e non oltre il compimento del 14° anno. La richiesta viene ritenuta accettata se l’Azienda non comunica decisione avversa.
5. Le patologie croniche per le quali è possibile richiedere il mantenimento dell’assistenza oltre il quattordicesimo anno di età sono quelle elencate nell’allegato n°13 del presente Accordo, così come definite anche nella DGR n°273 del 29/03/2006.
6. Sono altresì riconosciuti come motivi validi per il mantenimento della scelta oltre il quattordicesimo anno le condizionI di “ handicap “ e di “ disagio psico-sociale”.
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Samples: Accordo Collettivo Regionale