Revoca della concessione Clausole campione

Revoca della concessione. Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Concessionario con pec , per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d’urgenza che non consentono indugi. Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi: a)mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti; b)qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati; c)per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio. d)fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario; e)scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo; f)per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell’immobile, ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici; L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione al Concessionario. La revoca della concessione é disposta con specifico atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso. La revoca della concessione comporta l’immediato obbligo per il Concessionario di restituire l’impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune. In caso di revoca il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l’importo del canone annuo, rivalutato, salvo il risarcimento del maggior danno che venisse a subire. Il Comune potrà valersi a questi scopi della cauzione definitiva. Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell’Impianto. Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempime...
Revoca della concessione. 1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al [indicare l’ufficio competente], indirizzo di posta elettronica certificata [indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.
Revoca della concessione. La concessione è revocata al verificarsi delle condizioni stabilite dall’art. 54 L.R. Lombardia 2.2.2010, n. 6, e dal Regolamento di Mercato. Si applicano le disposizioni sulla risoluzione del contratto.
Revoca della concessione. L’Amministrazione Comunale può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi: 1.per rilevanti motivi di interesse pubblico;
Revoca della concessione. 1. Il Comune può esercitare, in ogni tempo, la revoca della concessione nei casi previsti dall’art. 21-quinquies della L, 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, o nei casi comunque previsti dalla vigente normativa, nel caso in cui il concessionario non provveda ad ottemperare a quanto prescritto entro i termini assegnati e in seguito a carenze riscontrate nell'ambito delle periodiche verifiche. In corrispondenza della revoca, il concessionario non potrà pretendere o eccepire alcunché e le opere di miglioria apportate all’impianto rimangono di proprietà del Comune.
Revoca della concessione. 33.1. ATERSIR si riserva la facoltà di revocare la presente concessione per motivi di pubblico interesse.
Revoca della concessione. 1. Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:
Revoca della concessione. Il Comune, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi: · Per rilevanti motivi di pubblico interesse; · Per gravi motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario; · Per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente Capitolato o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il servizio/attività concesse. L’atto di revoca è preceduto da formale contestazione al Concessionario. La revoca della concessione è disposta con specifico atto del Comune ed ha effetto dal giorno stabilito nell’atto stesso. Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell’atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell’impianto e la presentazione del bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dalla revoca. Salvo motivi d’urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell’anno sportivo in corso. Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.
Revoca della concessione. Il Comune può esercitare, in ogni tempo, la revoca della concessione nei casi previsti dall’art. 21-quinquies della L, 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, o nei casi comunque previsti dalla vigente normativa, nel caso in cui il concessionario non provveda ad ottemperare a quanto prescritto entro i termini assegnati ed in seguito a carenze riscontrate nell'ambito di verifiche periodiche. In corrispondenza della revoca, il concessionario non potrà pretendere o eccepire alcunché e le opere di miglioria apportate all’impianto rimangono di proprietà del Comune. Il Comune di Pisa ha la facoltà di revocare la concessione dell’impianto nei seguenti casi: Mancata o difforme realizzazione dei lavori e delle strutture previste dai progetti presentati in sede di gara; Mancato rispetto del crono programma nella realizzazione dei lavori e delle strutture presentate in sede di gara; Non corretta gestione e manutenzione della struttura e, in particolare, degli impianti tecnologici come definito dall’art. 8 del presente contratto; Grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti che dovessero perdurare nonostante formale diffida ad adempiere intimata al concessionario da parte del Comune di Pisa; Xxxxxxxxxx, revoca e mancato rinnovo delle fideiussioni/polizze previste dalla presente convenzione; Fideiussione/polizza stipulata con una compagnia non idonea senza che il concessionario abbia provveduto a presentare nuova fideiussione/polizza con una compagnia idonea nel termine assegnato dell’Amministrazione. Mancato pagamento di 2 mensilità del canone. Il Comune di Pisa comunicherà a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata al Concessionario il verificarsi delle fattispecie di cui sopra, concedendo allo stesso un congruo termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per sanare e/o adempiere e, in caso di adempimento da parte del concessionario nel termine concesso, la revoca non sarà disposta. E’ data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dalla concessione con l’obbligo di preavviso di mesi sei dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, dandone avviso scritto motivato al concedente, ma il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di canone per il periodo pregresso e tutte le opere e le strutture realizzate rimarranno di proprietà del Comune di Pisa.
Revoca della concessione. Nel caso di grave inadempimento e/o di recidiva nell’inosservanza delle condizioni previste dalla presente concessione ed, in particolare, per la mancata rispondenza dei servizi alle caratteristiche dichiarate nell’offerta dal concessionario, il Comune potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione. Costituirà presupposto per l’immediata revoca della concessione, l’eventuale incuria, negligenza o inerzia nella manutenzione ordinaria e nella sicurezza alle strutture di competenza del concessionario che abbiano generato il depauperamento dell’immobile, così come la ripetuta mancata erogazione al pubblico delle prestazioni di cui alla presente concessione. In particolare, per gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell’esercizio, si intendono quelle che compromettono la qualità dei servizi e/o la funzionalità dell’esercizio stesso e arrecano pregiudizio all’immagine del Comune. Per tali effetti sono considerate gravi le eventuali carenze di carattere igienico-sanitarie accertate dagli organi competenti e la trasgressione degli obblighi assunti dal concessionario con il presente concessione. Si considerano gravi trasgressioni quegli inadempimenti, diversi dai precedenti, che abbiano comportato l’applicazione di penali per la stessa fattispecie, se ripetuta per tre volte nel corso di un anno. La revoca della concessione comporta l’incameramento del deposito cauzionale da parte del Comune. La revoca avrà effetto dalla data di ricevimento da parte del concessionario della inerente lettera R.R.R. La concessione verrà inoltre senz’altro revocata, oltre che per fallimento del concessionario, in ogni caso di revoca della D.I.A. Inoltre, la concessione verrà revocata dal Comune in qualunque momento, con effetto immediato - salva la facoltà prevista dall’art. 7, I e III c. - senza alcun risarcimento od indennizzi: