Revoca della concessione Clausole campione

Revoca della concessione. Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Concessionario con pec , per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d’urgenza che non consentono indugi. Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi: a)mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti; b)qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati; c)per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio. d)fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario; e)scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo; f)per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell’immobile, ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici; L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione al Concessionario. La revoca della concessione é disposta con specifico atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso. La revoca della concessione comporta l’immediato obbligo per il Concessionario di restituire l’impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune. In caso di revoca il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l’importo del canone annuo, rivalutato, salvo il risarcimento del maggior danno che venisse a subire. Il Comune potrà valersi a questi scopi della cauzione definitiva. Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell’Impianto. Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempime...
Revoca della concessione. 1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al [indicare l’ufficio competente], indirizzo di posta elettronica certificata [indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori. 2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l’articolo 40, commi 3, 4 e 5. 3. L’efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all’articolo 40, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell’articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l’articolo 176, comma 5-bis, del Codice.
Revoca della concessione. 1. Il Comune concedente potrà pronunciare la decadenza dalla concessione, oltre che nelle ipotesi espressamente previste negli articoli precedenti e successivi, a seguito dell'accertamento di uno dei seguenti casi: a) scioglimento, trasformazione, messa in liquidazione, fallimento o soggezione ad altra procedura concorsuale del concessionario; b) avvenuta contestazione di gravi e/o reiterate inadempienze al contratto; c) qualora il concessionario non avvii le attività per la realizzazione del progetto entro il termine di 6 mesi dall'ottenimento delle autorizzazioni necessari all'esercizio dell'attività; d) la revoca della concessione potrà avvenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della concessione o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico; 2. Nei casi di cui al comma precedente, salvo quanto previsto alla lettera a), il Comune di Finale Ligure dovrà comunicare al concessionario un motivato atto di contestazione, con la fissazione di un termine, non inferiore a giorni dieci, per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso detto termine, il Comune di Finale Ligure potrà dichiarare risolto il presente contratto ed escutere la cauzione. 3. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, lo stesso non avrà diritto a indennizzo alcuno. 4. Il Comune di Finale Ligure si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere i risarcimenti dovuti per legge a seguito dei danni derivatigli dalla condotta del concessionario.
Revoca della concessione. La concessione è revocata al verificarsi delle condizioni stabilite dall’art. 54 L.R. Lombardia 2.2.2010, n. 6, e dal Regolamento di Mercato. Si applicano le disposizioni sulla risoluzione del contratto.
Revoca della concessione. 1. Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi: a) per rilevanti motivi di pubblico interesse; a) per gravi motivi di ordine pubblico. Nel caso sub a) al concessionario verrà corrisposto l’eventuale mancato ammortamento delle spese sostenute risultanti dal piano di equilibrio patrimoniale – gestionale. L'atto di revoca é preceduto da formale comunicazione al concessionario che, nel termine di 30 giorni, può produrre controdeduzioni. La revoca della concessione é disposta dall’Amministrazione Comunale con apposito atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.
Revoca della concessione. 1. Il Comune di Sulmona può revocare la concessione per motivate ragioni di ordine pubblico, motivi di pubblico interesse, causa di forza maggiore. In tal caso, l'Amministrazione comunale regolerà con il concessionario i profili economici-finanziari relativi al periodo intercorrente tra la data della revoca e quella della naturale scadenza della concessione. 2. Nel caso di grave inadempimento e/o recidiva nell’inosservanza delle condizioni previste dalla presente concessione ed, in particolare, per la mancata rispondenza delle attività alle caratteristiche dichiarate nell’offerta dal concessionario, l’Amministrazione comunale potrà disporre mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione. 3. Costituirà presupposto per l’immediata revoca della concessione, l’eventuale incuria, negligenza o inerzia nella manutenzione ordinaria e nella sicurezza alle strutture di competenza del concessionario che abbiano generato il depauperamento del patrimonio affidato, così come la ripetuta, protratta ed immotivata mancata erogazione al pubblico delle prestazioni di cui alla presente concessione. 4. In particolare, per gravi e reiterate negligenze nella conduzione della gestione dell’area e strutture annesse, si intendono quelle che compromettono la qualità dei servizi e/o la funzionalità delle attività medesime e arrecano pregiudizio all’immagine del Comune. 5. La revoca della concessione comporta l’incameramento del deposito cauzionale da parte dell’Amministrazione comunale. 6. La revoca avrà effetto dalla data di ricevimento da parte del concessionario della relativa lettera raccomandata A.R. o tramite PEC. 7. Costituirà giusta causa di revoca la cessione a terzi del presente contratto e la violazione del divieto di sub-concessione di cui al successivo art. 17, fatto salvo quant’altro previsto. 8. Costituisce presupposto di revoca, altresì, il sopravvenuto interesse dell’Ente alla diretta utilizzazione del bene (in questo caso non si darà luogo all’incameramento del deposito cauzionale).
Revoca della concessione. L’Amministrazione Comunale può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi: 1.per rilevanti motivi di interesse pubblico;
Revoca della concessione. 33.1. ATERSIR si riserva la facoltà di revocare la presente concessione per motivi di pubblico interesse. 33.2. In caso di revoca della presente concessione per motivi di pubblico interesse sono rimborsati al Gestore gli importi definiti ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs. 50/2016.
Revoca della concessione. Il Comune potrà revocare la concessione nei seguenti casi: - gravi inadempienze gestionali inerenti la sicurezza, l’ordine pubblico, l’igiene e la salute pubblica; - inadempienze con riferimento alla destinazione culturale del bene ex art. 6 del presente capitolato; - inadempienze economiche nei confronti dell’amministrazione comunale; - a seguito della perdita dei requisiti previsti dalla normativa di settore per l’esercizio di attività ricettiva; - sospensione continuativa e non concordata dell’attività per un periodo superiore a sessanta giorni. - Iil mancato rispetto dell’inizio dell’attività In tutti questi casi, e in caso di mancato rispetto del termine per la comunicazione del recesso previsto dal comma 3 del precedente art 17, l’amministrazione procederà all’incameramento della cauzione depositata, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Revoca della concessione. La concessione può essere revocata dal Comune di Cesena prima della scadenza, in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 6 (sei), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei casi in cui il Concessionario si rendesse responsabile di inadempienze od omissioni rispetto agli obblighi assunti con il presente capitolato e con il Progetto tecnico-organizzativo presentato in sede di gara. Il Concessionario ha diritto di ottenere dal Comune di Cesena la risoluzione anticipata della concessione nel caso in cui - per cause non imputabili al Concessionario - si verificasse l’impossibilità di utilizzare l’impianto in oggetto per un periodo continuativo superiore ai 6 (sei) mesi o per mancata erogazione degli importi di compartecipazione alle spese previsti dall’art. 13 del presente capitolato. La risoluzione della concessione può essere ottenuta dal Concessionario anche nel caso di scioglimento dell’Associazione Sportiva. In tal caso, l’Associazione deve darne comunicazione scritta al Comune di Cesena, mediante raccomanda, almeno sei mesi prima. In questi sei mesi il Concessionario deve comunque garantire l’attività. La conseguente compartecipazione alle spese e il conseguente canone di concessione vengono calcolati percentualmente fino al termine dei sei mesi di preavviso.