Revoca della concessione. Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Concessionario con pec , per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d’urgenza che non consentono indugi. Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi: a)mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti; b)qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati; c)per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio. d)fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario; e)scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo; f)per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell’immobile, ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici; L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione al Concessionario. La revoca della concessione é disposta con specifico atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso. La revoca della concessione comporta l’immediato obbligo per il Concessionario di restituire l’impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune. In caso di revoca il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l’importo del canone annuo, rivalutato, salvo il risarcimento del maggior danno che venisse a subire. Il Comune potrà valersi a questi scopi della cauzione definitiva. Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell’Impianto. Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempime...
Revoca della concessione. Nel caso di gravi e comprovate violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato o nell'atto di concessione contestate senza che il concessionario si adegui a quanto richiesto e ritenute lesive e pregiudizievoli del buon andamento del rapporto negoziale. l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di dichiarare risolto il contratto con addebito degli eventuali danni al concessionario, mediante comunicazione notificata a norma di legge. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario possa eccepire o pretendere nessun indennizzo, né risarcimento. Il Comune ha. in ogni caso, la facoltà di revocare la concessione d'uso quando il concessionario si trovi in una delle seguenti condizioni:
a. trasgredisca le nonne del presente Capitolato. Regolamento comunale o della normativa vigente:
b. risulti in una delle condizioni di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
c. si renda colpevole di gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di diffida formale dell'Amministrazione;
d. a seguito di ripetute violazioni contrattuali con applicazione di penali;
e. a seguito di sub concessione, anche parziale, dei servìzi oggetto della concessione non autorizzati preventivamente dall'Amministrazione;
f. a seguito di cessione del contratto ad altro soggetto;
g. a seguito di sospensione o mancata esecuzione dei serv izi senza adeguate motivazioni;
h. quando nell'ambito della gestione del servizio si verifichino violazioni di legge o comportamenti e/o atteggiamenti in contrasto con la normativa che regola i servizi pubblici in genere;
i. a seguito di violazione delle norme sulla sicurezza dell'impianto;
j. per irregolare utilizzo ed impiego di personale;
k. per ripetuta violazione degli orari di servizio autorizzati;
I. nel caso di accertamento di danni intenzionali o derivanti da negligenza alle strutture dell'impianto sportivo. In caso di anticipata risoluzione per i motivi di cui ai commi precedenti, nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario.
Revoca della concessione. 1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al [indicare l’ufficio competente], indirizzo di posta elettronica certificata [indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l’articolo 40, commi 3, 4 e 5.
3. L’efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all’articolo 40, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell’articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l’articolo 176, comma 5-bis, del Codice.
Revoca della concessione. La concessione è revocata al verificarsi delle condizioni stabilite dall’art. 54 L.R. Lombardia 2.2.2010, n. 6, e dal Regolamento di Mercato. Si applicano le disposizioni sulla risoluzione del contratto.
Revoca della concessione. 1. Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:
a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
a) per gravi motivi di ordine pubblico. Nel caso sub a) al concessionario verrà corrisposto l’eventuale mancato ammortamento delle spese sostenute risultanti dal piano di equilibrio patrimoniale – gestionale. L'atto di revoca é preceduto da formale comunicazione al concessionario che, nel termine di 30 giorni, può produrre controdeduzioni. La revoca della concessione é disposta dall’Amministrazione Comunale con apposito atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.
Revoca della concessione. Salvo quanto previsto dall’art. 92, secondo comma, del D.P.R. n°285/90, è facoltà dell’Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi tali casi la concessione viene revocata dal Sindaco e verrà concesso, agli aventi diritto, l’uso, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura, rimanendo a carico dell’Amministrazione Comunale le relative spese per il trasferimento delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova tomba. L’atto di revoca della concessione dovrà essere notificato al concessionario almeno 30 giorni prima dalla data fissata per la traslazione delle salme o, qualora si sconosca il concessionario, l’atto dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio per la durata di 60 giorni. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
Revoca della concessione. La concessione potrà essere revocata quando, a seguito di verifica: - i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso; - il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi ; - qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata della concessione; La concessione potrà altresì essere revocata quando: - il concessionario moroso non provveda al pagamento del canone dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di apposito sollecito; - qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzioni e coperture assicurative; - qualora il concessionario non rispetti quanto previsto all’art. 5. Obblighi del Concessionario del presente atto; - qualora il concessionario sia responsabile di atti illegittimi nei confronti del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale in gestione all'Ente Concedente. La revoca della concessione sarà comunicata all’interessato con lettera raccomandata AR o PEC. La co- municazione può contenere anche l’invito a cessare le cause che possono determinare la revoca della concessione o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato; al concessionario è assegna- to un termine di 30 giorni per inviare le proprie controdeduzioni (art. 49 comma 2, D.P.R.G n. 61/R del 2005. L’ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R. o a mezzo PEC, con preavviso di mesi SEI senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.
Revoca della concessione. 33.1. ATERSIR si riserva la facoltà di revocare la presente concessione per motivi di pubblico interesse.
33.2. In caso di revoca della presente concessione per motivi di pubblico interesse sono rimborsati al Gestore gli importi definiti ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs. 50/2016.
Revoca della concessione. L’Amministrazione Comunale può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi: 1.per rilevanti motivi di interesse pubblico;
Revoca della concessione. E’ altresì applicabile la revoca della concessione nei seguenti casi: - inadempienze alle prescrizioni di cui all’art. 6 della presente concessione, salvo i casi di forza maggiore; - gravi inadempienze gestionali inerenti la sicurezza, l’igiene e salute pubblica, l’ordine pubblico; - inadempienze economiche nei confronti della Amministrazione Comunale; - a seguito di perdita dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della vigente normativa statale e/o regionale; - sospensione continuativa e non concordata dell’attività per un periodo superiore a sessanta giorni. In tutti questi casi, e in caso di mancato rispetto del termine per la comunicazione del recesso previsto dal precedente articolo 11, l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione depositata, fatto salvo per l’Amministrazione comunale, il diritto al risarcimento del maggiore danno.