Revoca della concessione. Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Concessionario con pec , per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d’urgenza che non consentono indugi. Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi: a)mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti; b)qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati; c)per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio. d)fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario; e)scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo; f)per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell’immobile, ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici; L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione al Concessionario. La revoca della concessione é disposta con specifico atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso. La revoca della concessione comporta l’immediato obbligo per il Concessionario di restituire l’impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune. In caso di revoca il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l’importo del canone annuo, rivalutato, salvo il risarcimento del maggior danno che venisse a subire. Il Comune potrà valersi a questi scopi della cauzione definitiva. Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell’Impianto. Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempime...
Revoca della concessione. 1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al [indicare l’ufficio competente], indirizzo di posta elettronica certificata [indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.
Revoca della concessione. La concessione è revocata al verificarsi delle condizioni stabilite dall’art. 54 L.R. Lombardia 2.2.2010, n. 6, e dal Regolamento di Mercato. Si applicano le disposizioni sulla risoluzione del contratto.
Revoca della concessione. Il Comune può esercitare, in ogni tempo, la revoca della concessione nei casi previsti dall’art. 21-quinquies della L, 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, o nei casi comunque previsti dalla vigente normativa, nel caso in cui il concessionario non provveda ad ottemperare a quanto prescritto entro i termini assegnati ed in seguito a carenze riscontrate nell'ambito di verifiche periodiche. In corrispondenza della revoca, il concessionario non potrà pretendere o eccepire alcunché e le opere di miglioria apportate all’impianto rimangono di proprietà del Comune. Il Comune di Pisa ha la facoltà di revocare la concessione dell’impianto nei seguenti casi:
Revoca della concessione. 33.1. ATERSIR si riserva la facoltà di revocare la presente concessione per motivi di pubblico interesse.
Revoca della concessione. L’Amministrazione Comunale può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi: 1.per rilevanti motivi di interesse pubblico;
Revoca della concessione. 1. Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:
Revoca della concessione. 1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica [•] del Concessionario.
Revoca della concessione. 1. L’Amministrazione comunale può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:
Revoca della concessione. E’ altresì applicabile la revoca della concessione nei seguenti casi: - inadempienze alle prescrizioni di cui all’art. 6 della presente concessione, salvo i casi di forza maggiore; - gravi inadempienze gestionali inerenti la sicurezza, l’igiene e salute pubblica, l’ordine pubblico; - inadempienze economiche nei confronti della Amministrazione Comunale; - a seguito di perdita dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della vigente normativa statale e/o regionale; - sospensione continuativa e non concordata dell’attività per un periodo superiore a sessanta giorni. In tutti questi casi, e in caso di mancato rispetto del termine per la comunicazione del recesso previsto dal precedente articolo 11, l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione depositata, fatto salvo per l’Amministrazione comunale, il diritto al risarcimento del maggiore danno.