Rischio assicurato. La Società si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni nonché alle condizioni che seguono, una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nel successivo Art. 8.6, sulla base della forma che risulta scelta nel Simplo di Xxxxxxx.
Rischio assicurato. Il rischio assicurato è il Decesso dell’Assicurato, qualunque possa esserne la causa e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, salvo quanto previsto dalle Esclusioni di Polizza di cui all’art. 4 delle presenti Condizioni Particolari. La Garanzia si applica a tutti gli Assicurati.
Rischio assicurato. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dai Veicoli Assicurati compresi gli Accessori, per l’uso a cui sono destinati, in conseguenza alla scelta operata dall’Assicurato tra le seguenti soluzioni: PACCHETTO A) Incendio, Furto, Eventi Socio-politici PACCHETTO B) Incendio, Furto, Eventi Socio-politici, Eventi Naturali e Atmosferici, Kasko - Incendio (e Scoppio), qualunque ne sia la causa che lo abbia determinato, azione del fulmine e dello Scoppio, anche esterno. Se l’Incendio o lo Scoppio si propagano a cose di terzi quando il Veicolo non è considerato in circolazione ai fini del D. Lgs 7 settembre 2005 n. 209 sull’assicurazione obbligatoria, la Compagnia risponde della Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni materiali arrecati alle cose di terzi, fino alla concorrenza massima per capitale, interesse e spese, di Euro 150.000. - Furto, Rapina, tentati o consumati, parziali o totali, compresi i danni prodotti al Veicolo Assicurato ed agli Accessori nell’esecuzione od in conseguenza di tali eventi. Sono equiparati ai danni da Xxxxx quelli provocati al veicolo a seguito di Xxxxx tentato o consumato di cose contenute sul Veicolo Assicurato stesso, nonché i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo Assicurato stesso durante la circolazione successiva alla consumazione del Furto o della Rapina. - Eventi Socio-politici: atti di terrorismo, di vandalismo e di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi e sommosse. - Eventi Naturali e Atmosferici: grandine, caduta di neve, tempesta, trombe d’aria e uragani, bufere, inondazioni, mareggiate, frane, valanghe, slavine, alluvioni, smottamenti anche da neve, esplosioni naturali. - Kasko: danni materiali e diretti riportati dal Veicolo Assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto - anche subito - contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada. La Compagnia in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, che riguardi autocarri di portata superiore ai 60 quintali, rimborserà all’Assicurato una diaria giornaliera da “fermo tecnico” pari a Euro 80 (ottanta) al giorno, per un massimo di 30 giorni. Restano esclusi dall’Indennizzo i primi 5 giorni. L’Indennizzo verrà calcolato sulla base delle effettive giornate di lavoro occorrenti per le riparazioni del caso.
Rischio assicurato. Il rischio coperto dall’assicurazione è il Decesso del Debitore qualunque possa esserne la causa, fatta salva l'applicazione delle esclusioni di cui all'art. 6.
Rischio assicurato. Il rischio coperto è l’Invalidità Permanente che derivi, per una percentuale non inferiore al 60% (sessanta percento), da Infortunio o Malattia verificatisi dopo la Data di Decorrenza; eventuali stati di invalidità pregressa all’adesione alla Polizza non rilevano, pertanto, ai fini dell’Invalidità rilevante per la prestazione. Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni). La garanzia si applica a tutti gli Assicurati. Di seguito alcuni esempi sulla differente % di valutazione di invalidità permanente tra tabelle INAIL e Tabelle INPS Anchilosi cervicale o artrodesi cervicale in posizione favorevole, in funzione dei metameri interessati dal 20% al 33% dal 21% al 30% Amputazione di gamba, a prescindere dal livello, non protesizzabile 65% 60% Limitazione di 1/4 dei movimenti dell'anca 12% 10% Diabete mellito tipo insulino dipendente (in buon compenso e senza segni di ripercussioni sistemiche) dal 13% al 20% dal 11% al 20% Disturbo d'ansia generalizzato non previsto 10%
Rischio assicurato. Il rischio coperto è l’Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia.
Rischio assicurato. Il rischio assicurato è l’Invalidità Totale Permanente grave, ovvero superiore al 65%, a seguito di Infortunio a condizione che:
a) l’Infortunio si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace
b) l’Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata
c) La Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo
d) Il Sinistro non rientri nelle Esclusioni di cui al successivo art. 10.1
e) L’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui all’art. 12.1 – Obblighi in caso di L’Indennizzo che Credemassicurazioni corrisponde in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente grave da Infortunio, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, consiste in un importo pari alla somma di 24 Rate Assicurate mensili. Come data di Sinistro si intende, in caso di Infortunio, la data di accadimento. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, Perdita del Posto di Lavoro, Ricovero in Istituto di Cura dopo la data di accertamento dell’invalidità saranno detratti dall’Indennizzo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente.
Rischio assicurato. Il rischio assicurato è l’Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia. L'Assicurato si definisce temporaneamente inabile totalmente al lavoro se, a causa di un Infortunio o di una Malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente una Attività Lavorativa autonoma regolare.
Rischio assicurato. Credemassicurazioni indennizza, i danni materiali e diretti ai Beni assicurati, compresi quelli di Incendio, esplosione, Scoppio, alle cose assicurate causati da Terremoto purché il Fabbricato assicurato si trovi in un’area, individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerarti pertanto un singolo Sinistro, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione. In caso di Sinistro indennizzabile sono coperte, le spese supplementari sostenute per: • Xxxxxxxx, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall’autorità i residui del Sinistro • Rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati • L’alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato e resi inabitabili a seguito di Sinistro. Nessun indennizzo spetterà all’Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.
Rischio assicurato. La Società rimborsa - nei limiti del massimo Indennizzo di € 15.000,00 per Sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo - le spese legali e peritali necessarie per la tutela dei diritti del Proprietario, del conducente, se autorizzato, del Veicolo indicato in Polizza, per la difesa dei loro interessi nei seguenti casi: • controversie relative a danni subiti dal Proprietario e conducente (se autorizzato) per fatti illeciti causati da Xxxxx in occasione della circolazione del Veicolo; • controversie relative a danni causati a Terzi dal Proprietario e conducente (se autorizzato) dalla circolazione del Veicolo; • istanza di dissequestro del Veicolo in caso di sequestro conseguente a incidente stradale; • ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente. L’Assicurazione riguarda esclusivamente: • spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale o in sede stragiudiziale, comprese quelle per la costituzione di parte civile; • spese peritali (compresi medici e accertatori) per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale; • spese per la difesa penale in caso di reato colposo o contravvenzione conseguenti all’uso del Veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell’Assicurato; • spese necessarie al dissequestro del Veicolo fino ad un massimo di