Rischio assicurato Clausole campione

Rischio assicurato. La Società si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni nonché alle condizioni che seguono, una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nel successivo Art. 8.6, sulla base della forma che risulta scelta nel Simplo di Xxxxxxx.
Rischio assicurato. Il rischio assicurato è il Decesso dell’Assicurato, qualunque possa esserne la causa e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, salvo quanto previsto dalle Esclusioni di Polizza di cui all’art. 4 delle presenti Condizioni Particolari. La Garanzia si applica a tutti gli Assicurati.
Rischio assicurato. Il rischio assicurato è l’Invalidità Totale Permanente grave, ovvero superiore al 65%, a seguito di Infortunio a condizione che:
Rischio assicurato. Il rischio coperto dall’assicurazione è il Decesso del Debitore qualunque possa esserne la causa, fatta salva l'applicazione delle esclusioni di cui all'art. 6.
Rischio assicurato. Il rischio coperto è l’Invalidità Permanente che derivi, per una percentuale non inferiore al 60% (sessanta percento), da Infortunio o Malattia verificatisi dopo la Data di Decorrenza; eventuali stati di invalidità pregressa all’adesione alla Polizza non rilevano, pertanto, ai fini dell’Invalidità rilevante per la prestazione. Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni). La garanzia si applica a tutti gli Assicurati. Di seguito alcuni esempi sulla differente % di valutazione di invalidità permanente tra tabelle INAIL e Tabelle INPS Anchilosi cervicale o artrodesi cervicale in posizione favorevole, in funzione dei metameri interessati dal 20% al 33% dal 21% al 30% Amputazione di gamba, a prescindere dal livello, non protesizzabile 65% 60% Limitazione di 1/4 dei movimenti dell'anca 12% 10% Diabete mellito tipo insulino dipendente (in buon compenso e senza segni di ripercussioni sistemiche) dal 13% al 20% dal 11% al 20% Disturbo d'ansia generalizzato non previsto 10%
Rischio assicurato. Il rischio coperto è l’Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia.
Rischio assicurato. Il rischio assicurato è l’Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia. L'Assicurato si definisce temporaneamente inabile totalmente al lavoro se, a causa di un Infortunio o di una Malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente una Attività Lavorativa autonoma regolare.
Rischio assicurato. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dai Veicoli Assicurati compresi gli Accessori, per l’uso a cui sono destinati, in conseguenza alla scelta operata dall’Assicurato tra le seguenti soluzioni: PACCHETTO A) Incendio, Furto, Eventi Socio-politici PACCHETTO B) Incendio, Furto, Eventi Socio-politici, Eventi Naturali e Atmosferici, Kasko - Incendio (e Scoppio), qualunque ne sia la causa che lo abbia determinato, azione del fulmine e dello Scoppio, anche esterno. Se l’Incendio o lo Scoppio si propagano a cose di terzi quando il Veicolo non è considerato in circolazione ai fini del D. Lgs 7 settembre 2005 n. 209 sull’assicurazione obbligatoria, la Compagnia risponde della Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni materiali arrecati alle cose di terzi, fino alla concorrenza massima per capitale, interesse e spese, di Euro 150.000. - Furto, Rapina, tentati o consumati, parziali o totali, compresi i danni prodotti al Veicolo Assicurato ed agli Accessori nell’esecuzione od in conseguenza di tali eventi. Sono equiparati ai danni da Xxxxx quelli provocati al veicolo a seguito di Xxxxx tentato o consumato di cose contenute sul Veicolo Assicurato stesso, nonché i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo Assicurato stesso durante la circolazione successiva alla consumazione del Furto o della Rapina. - Eventi Socio-politici: atti di terrorismo, di vandalismo e di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi e sommosse. - Eventi Naturali e Atmosferici: grandine, caduta di neve, tempesta, trombe d’aria e uragani, bufere, inondazioni, mareggiate, frane, valanghe, slavine, alluvioni, smottamenti anche da neve, esplosioni naturali. - Kasko: danni materiali e diretti riportati dal Veicolo Assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto - anche subito - contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada. La Compagnia in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, che riguardi autocarri di portata superiore ai 60 quintali, rimborserà all’Assicurato una diaria giornaliera da “fermo tecnico” pari a Euro 80 (ottanta) al giorno, per un massimo di 30 giorni. Restano esclusi dall’Indennizzo i primi 5 giorni. L’Indennizzo verrà calcolato sulla base delle effettive giornate di lavoro occorrenti per le riparazioni del caso.
Rischio assicurato. La Società assicura i rischi relativi al Veicolo tramite le garanzie opzionali qui riportate le quali si ritengono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio. Con riferimento ai criteri relativi alla “Determinazione dell’ammontare del danno”, del “Pagamento dell’Indennizzo” e della “Denuncia del Sinistro” si rimanda ai relativi articoli delle “Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri” delle presenti Condizioni di assicurazione.
Rischio assicurato. Il rischio coperto è l’Invalidità Permanente che derivi, per una percentuale non inferiore al 60%, da Infortunio o Malattia verificatisi dopo la Data di Decorrenza; eventuali stati di invalidità pregressa all’adesione alla Polizza non rilevano, pertanto, ai fini dell’Invalidità rilevante per la Prestazione. Il grado di Invalidità Permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche ed integrazioni.