Common use of RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI Clause in Contracts

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI. La Banca trasmette gli ordini relativi a ciascuna categoria di strumenti finanziari negoziati sul mercato secondario, diversi dai Derivati OTC e dai pronti contro termine, a Banca IMI S.p.A., appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, (“Banca IMI”) che provvede alla relativa negoziazione secondo i principi della sua strategia di esecuzione (disponibile nella sezione Servizi di Investimento del Sito Internet della Banca) anche in qualità di internalizzatore sistematico, vale a dire come soggetto che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio gli ordini dei clienti al fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione. La selezione del negoziatore nasce principalmente in ragione della sua strategia di esecuzione degli ordini e dei fattori considerati determinanti (corrispettivo totale, probabilità di esecuzione, rapidità di esecuzione) ai fini dell’individuazione delle sedi di negoziazione che assicurino il miglior risultato possibile per il Cliente. In particolare il modello prescelto presenta vantaggi in termini di costo complessivo della transazione: • in virtù delle sinergie esistenti tra la Banca e Banca IMI derivanti dall’integrazione dei sistemi informativi e dalla gestione integrata delle diverse fasi del processo di negoziazione; • in quanto la stabilità e la rilevanza dei volumi garantiti all’intermediario di Gruppo consente, da un lato, di minimizzare i costi di ciascuna transazione, dall’altro, di godere di favorevoli condizioni commerciali per l’accesso diretto ed indiretto ai mercati. A maggior tutela del Cliente, qualora nel normale processo di trasmissione telematica degli ordini dovessero rilevarsi anomalie, la Banca può inoltrare l’ordine ai diversi mercati di riferimento che Banca IMI ha individuato nella propria strategia di esecuzione utilizzando un diverso negoziatore. In tali situazioni, non essendo possibile applicare il modello di best execution dinamica, la Banca potrebbe dover richiedere ai clienti di inoltrare gli ordini con istruzione specifica indicante la sede di esecuzione.

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RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI. 19.1 Gli ordini impartiti alla Banca che devono essere eseguiti da altro intermediario devono essere da questa trasmessi tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, nonché agli intermediari comunitari ed extracomunitari autorizzati nei Paesi di origine alla prestazione dei servizi di negoziazione o collocamento, nell’ordine in cui sono stati ricevuti ed in conformità alla strategia di trasmissione di cui al Fascicolo Informativo, come tempo per tempo aggiornata dalla Banca e comunicata all’Investitore. 19.2 Nel caso di ordini relativi ad operazioni di collocamento, la Banca trasmette detti ordini agli intermediari collocatori a condizione che: a) sia assicurata la consegna all’Investitore della documentazione informativa prescritta dalla disciplina applicabile in materia di sollecitazione all’investimento; b) siano adottate procedure che assicurino il rispetto da parte dell’intermediario collocatore dei criteri di riparto previsti per l’offerta. 19.3 Nello svolgimento del servizio di mediazione, la Banca mette in contatto l’Investitore con uno o più investitori per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. Nell’esecuzione dell’incarico la Banca comunicherà all’Investitore le circostanze ad essa note relative alle caratteristiche dell’operazione. 19.4 L’Investitore riconosce alla Banca le commissioni applicate al servizio di mediazione indipendentemente dall’effettiva conclusione dell’operazione. 19.5 La Banca è espressamente autorizzata dall’Investitore a percepire commissioni anche dagli altri investitori coinvolti nella prospettata operazione, nei termini liberamente stabiliti dalla Banca con ciascuno di tali investitori. 19.6 Il Cliente prende atto che la Banca, nel momento in cui trasmette gli ordini relativi a ciascuna categoria aventi per oggetto operazioni in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione o il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati sul mercato secondarioin una sede di negoziazione, diversi dai Derivati OTC e dai pronti contro termine, a Banca IMI S.p.A., appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, (“Banca IMI”) che provvede alla relativa negoziazione secondo i principi della sua strategia di esecuzione (disponibile include nella sezione Servizi di Investimento del Sito Internet della Banca) anche in qualità di internalizzatore sistematico, vale a dire come soggetto che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio gli ordini dei clienti al fuori trasmissione di un mercato regolamentatodeterminato ordine i dettagli di tali operazioni all’autorità competente il più rapidamente possibile, di un sistema multilaterale di negoziazione e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente. Le segnalazioni comprendono, tra l’altro, i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o di un sistema organizzato di negoziazione. La selezione del negoziatore nasce principalmente in ragione della sua strategia di esecuzione degli ordini venduti, il quantitativo, le date e dei fattori considerati determinanti (corrispettivo totale, probabilità le ore di esecuzione, rapidità i prezzi delle operazioni nonché un elemento di esecuzione) ai fini dell’individuazione delle sedi di negoziazione che assicurino il miglior risultato possibile per il identificazione del Cliente. In particolare il modello prescelto presenta vantaggi in termini alternativa, invece di costo complessivo della transazione: • in virtù delle sinergie esistenti tra la Banca e Banca IMI derivanti dall’integrazione dei sistemi informativi e dalla gestione integrata delle diverse fasi del processo includere le informazioni di negoziazione; • in quanto la stabilità e la rilevanza dei volumi garantiti all’intermediario cui sopra al momento di Gruppo consente, da un lato, di minimizzare i costi di ciascuna transazione, dall’altro, di godere di favorevoli condizioni commerciali per l’accesso diretto ed indiretto ai mercati. A maggior tutela del Cliente, qualora nel normale processo di trasmissione telematica degli ordini dovessero rilevarsi anomalietrasmettere gli ordini, la Banca può inoltrare scegliere di segnalare l’ordine ai diversi mercati di riferimento che Banca IMI ha individuato nella propria strategia di esecuzione utilizzando un diverso negoziatore. In tali situazionitrasmesso, non essendo possibile applicare il modello di best execution dinamicase è stato eseguito, come un’operazione; in tal caso, la Banca potrebbe dover richiedere ai clienti dichiara, nella segnalazione dell’operazione, che questa riguarda un ordine trasmesso. 19.7 Le comunicazioni di inoltrare cui sopra comprendono, tra l’altro, i nomi e gli ordini identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni nonché un elemento di identificazione del Cliente, che laddove lo stesso sia una persona giuridica, coincide con istruzione specifica indicante il LEI (Legal Entity Identifier). 19.8 Il Cliente prende atto che la Banca potrà effettuare anche mediante un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM - approved reporting mechanism) che agisce per suo conto o una sede di esecuzionenegoziazione.

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Samples: Fascicolo Informativo