Elettorato attivo e passivo Hanno diritto di votare tutti i dipendenti non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni. Ferma restando l'eleggibilità dei dipendenti non in prova in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione regolerà limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro stradale, tra due veicoli definito in base alla cosidetta convenzione di indennizzo diretto, ove ti sia attribuita la responsabilità principale, puoi evitare l'applicazione del malus, e quindi la maggiorazione del premio, rimborsando gli importi liquidati direttamente alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA. Per maggiori dettagli e informazioni devi consultare il sito xxx.xxxxxx.xx. Qualora il sinistro sia invece definito al di fuori della convenzione indennizzo diretto, puoi evitare l'applicazione del malus offrendo alla Compagnia, in occasione della scadenza annuale di rinnovo, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa. Quanto sopra non è applicabile nel caso in cui la Polizza sia stata stipulata con "formula tariffaria Franchigia".
Denuncia del sinistro e relativi obblighi In caso di Sinistro, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a Poste Assicura S.p.A. entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile, utilizzando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’Infortunio o della Malattia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato, o chi per esso, devono consentire a Poste Assicura S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliere da ogni riserbo i medici curanti.
Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Giorni festivi 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno. 2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL. 2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3. 2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo. 2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore. 2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.
Attività 1- Il presente protocollo si prefigge la realizzazione delle seguenti attività: a) Individuare 35 minori non accompagnati rifugiati in Niger di età compresa tra i 16 e i 17 anni, fortemente motivati ad intraprendere in Italia un percorso di studi superiore o un percorso di formazione professionale, dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione. La selezione dei beneficiari sarà effettuata mediante una valutazione olistica che tenga conto di una serie di criteri (in primis la motivazione allo studio e l’impegno dimostrato nelle attività educative in Niger) con procedure trasparenti che tengano il superiore interesse del minore quale considerazione preminente, nel rispetto delle norme internazionali e nazionali, secondo criteri e metodologie delineate nelle “Guidelines on assessing and determining the best interests of the child” di UNHCR del 2018. b) Fornire ai minori selezionati tutte le informazioni rilevanti inerenti il progetto e i diritti/doveri connessi alla loro permanenza in Italia al fine di consentire loro di compiere una scelta informata rispetto alla loro adesione al progetto, nel rispetto del diritto alla partecipazione piena e consapevole. c) Per ciascuno dei minori selezionati che avranno espresso la propria volontà di aderire al progetto, saranno adottate procedure finalizzate all’eventuale rintraccio dei genitori al fine di informarli di tale opportunità e chiedere il loro consenso, che sarà acquisito in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministero degli Affari Esteri dell’11 maggio 2011 Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento. Nei casi in cui non sia possibile rintracciare i genitori, UNHCR predisporrà una dichiarazione per certificare che i genitori sono risultati irreperibili. d) Individuare, in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Torino e con l’Ufficio Pastorale Migranti della Diocesi di Torino, famiglie disponibili ed idonee ad assumere il ruolo di famiglie affidatarie dei minori selezionati per il progetto. Una volta compiuto il percorso previsto dal Comune di Torino per diventare affidatari, le famiglie valutate idonee dai servizi sociali riceveranno una preparazione specifica riguardante il contesto di provenienza e i bisogni dei minori beneficiari del progetto. e) Effettuare, in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Torino, l’abbinamento tra i minori individuati come beneficiari e le famiglie disponibili e idonee a prenderli in affidamento, tenendo in considerazione gli specifici bisogni dei minori, i loro profili e quelli delle potenziali famiglie affidatarie. f) Nel caso in cui non sia possibile individuare famiglie affidatarie disponibili ad accogliere i minori, provvedere ad individuare, d’accordo con i servizi sociali del Comune di Torino, adeguate strutture di accoglienza, conformi ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di accoglienza di minori non accompagnati, che possano accogliere i beneficiari. g) Garantire il contatto pre-partenza tra i minori, le potenziali famiglie affidatarie e gli operatori che accoglieranno i minori a Torino, per favorire la creazione di un legame e gestire le aspettative di tutti i soggetti coinvolti. h) Pre-iscrivere i minori selezionati in uno o più CPIA (Centro Per l'Istruzione degli Adulti) nel territorio della Città Metropolitana di Torino. i) Richiedere per ciascun minore un visto per studio ai sensi dell’art. 39-bis, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 286/98 e dell’art. 44-bis, co. 2, lett. b) del D.P.R. n. 394/99, allegando: la documentazione riguardante l’iscrizione del minore al CPIA; la disponibilità di una borsa di studio erogata da INTERSOS alla famiglia affidataria finalizzata a coprire i costi di sostentamento dei minori affidati (550 euro al mese per 12 mesi) e dell’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale; la documentazione riguardante la disponibilità della famiglia affidataria ad accogliere il minore non accompagnato e una dichiarazione del servizio sociale che attesti il compimento con esito positivo del percorso di informazione e conoscenza; l’acquisizione del consenso del genitore all’ingresso del minore in Italia per studio e all’affido, ovvero la dichiarazione di UNHCR in merito all’irreperibilità dei genitori; la documentazione inerente la determinazione del superiore interesse del minore; la documentazione riguardante il riconoscimento dello status di rifugiato da parte delle autorità nigerine e il documento di viaggio rilasciato dalle autorità nigerine. j) Curare l’effettuazione delle vaccinazioni, delle visite mediche e delle procedure previste per la prevenzione del contagio COVID-19 ai fini dell’ingresso in Italia. k) In seguito al rilascio del visto, accompagnare i minori da Niamey a Torino. l) All’arrivo a Torino, ospitare i minori in una struttura di prima accoglienza per minori, dove effettueranno l’isolamento fiduciario e le altre eventuali procedure per la prevenzione del contagio COVID-19 previste per gli ingressi dall’estero ed ogni altra attività prevista dalla normativa sulla prima accoglienza dei minori. Una volta terminato il periodo di isolamento fiduciario, i minori restereranno nella struttura d’accoglienza per un periodo di circa un mese, durante il quale si strutturerà il percorso di conoscenza tra i minori e le famiglie affidatarie. m) Garantire, in collaborazione con i servizi sociali, la presentazione dell’istanza al Tribunale per i Minorenni di Torino ai fini della nomina del tutore, e supportare il minore e la famiglia affidataria nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria. n) Supportare il tutore volontario e la famiglia affidataria, in collaborazione con i servizi sociali, nella presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per studio, nonché nell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, nella conferma dell’iscrizione presso il CPIA e in tutte le altre pratiche burocratiche necessarie al godimento dei diritti del minore. o) Fornire alle famiglie affidatarie il sostegno economico finalizzato a coprire i costi di sostentamento dei minori affidati (vitto, vestiario, spese di trasporto, libri, piccole spese personali ecc.), per i primi 12 mesi a partire dal momento dell’arrivo del minore in Italia. Il sostegno finanziario verrà erogato sotto forma di borsa di studio e verrà versato alle famiglie affidatarie. p) Supportare il minore, la famiglia affidataria e il tutore volontario, in collaborazione con i servizi sociali, nell’inserimento del minore presso il CPIA e nella frequenza dei corsi e successivamente nell’orientamento finalizzato alla scelta del percorso da intraprendere in seguito al conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione (iscrizione a una scuola secondaria superiore o a un corso di formazione professionale), a seconda delle aspirazioni e delle capacità di ciascun minore, nonché nell’eventuale attivazione di misure di supporto all’inserimento lavorativo quali tirocini formativi e contratti di apprendistato. q) Promuovere l'integrazione degli studenti beneficiari del progetto, anche attraverso l’inserimento in attività che consentano loro di conoscere loro coetanei e inserirsi positivamente sul territorio (doposcuola, attività sportive, ludiche ecc.). r) Supportare il minore e il tutore volontario, attraverso una consulenza legale specializzata, nel valutare se, per i minori ai quali sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, una volta trascorso un primo periodo di permanenza in Italia, sia nel loro superiore interesse presentare domanda di protezione internazionale in Italia. s) Fornire al minore e alla famiglia affidataria un supporto psicologico, ove necessario. t) Al compimento della maggiore età, supportare il minore, il tutore volontario e la famiglia affidataria, in collaborazione con i servizi sociali, nell’eventuale presentazione dell’istanza per richiedere al Tribunale per i minorenni di disporre il c.d. “prosieguo amministrativo” previsto dall’art. 13 della legge n. 47/17, finalizzato a consentire al neomaggiorenne di proseguire il percorso di inserimento sociale intrapreso in vista del raggiungimento dell’autonomia, attraverso l’affidamento ai servizi sociali e l’eventuale permanenza presso la famiglia affidataria (o, qualora ciò non fosse possibile o opportuno, presso una struttura d’accoglienza) fino al massimo al compimento dei 21 anni. 2- Dopo la selezione, l’ingresso in Italia, l’inserimento presso le famiglie affidatarie e l’avvio del percorso di studi per un primo gruppo di 5 minori, si procederà ad un attento monitoraggio delle attività svolte per valutare la necessità di rivedere e adattare il percorso e l’approccio utilizzato sulla base delle eventuali criticità emerse. Si procederà quindi con la selezione e l’ingresso in Italia di un secondo gruppo di 15 minori e successivamente di un terzo gruppo di 15 minori, man mano adattando il percorso sulla base delle criticità emerse nel corso del monitoraggio. 3- 15 minori (5 del primo gruppo, 5 del secondo e 5 del terzo gruppo) saranno accolti nella Città di Torino. I restanti 20 minori saranno accolti in altri Comuni, da individuarsi sulla base della disponibilità dei servizi sociali comunali. L’ingresso dei 35 minori sarà subordinato all’individuazione di un numero congruo di famiglie affidatarie o strutture idonee, in collaborazione con i servizi sociali competenti del Comune di Torino e di altri Comuni, e con altri partner con i quali sono già in corso interlocuzioni. L’ingresso di nuovi partner e nuovi Comuni all’interno del progetto sarà formalizzato secondo le procedure di cui all’art. 8 del presente protocollo. 4- I nuovi Comuni che aderiranno al progetto si impegneranno a svolgere, a favore dei beneficiari che saranno accolti sul proprio territorio, le medesime attività che nella descrizione sopra sono riferite al Comune di Torino. 5- Le azioni volte a realizzare gli obiettivi del progetto saranno concordate nel dettaglio tra i promotori e i partner del progetto in conformità al progetto allegato. 6- Le parti potranno concordare modalità e tempistiche diverse rispetto a quelle definite nel progetto allegato, nel caso ciò si renda necessario, anche in relazione all’attuale emergenza sanitaria relativa alla pandemia di COVID-19 (ad esempio per nuove scadenze fissate dal MAECI, protocolli sanitari, etc.).
Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.