Common use of Ricorso alle aste elettroniche Clause in Contracts

Ricorso alle aste elettroniche. (art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n. 101/2002) 1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica. 2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione. 3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara. 4. L'asta elettronica riguarda: a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso; b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. 5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara. 6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica; b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' le modalità e specifiche tecniche di collegamento. 7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 e' corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 83, comma

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Ricorso alle aste elettroniche. (art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n. 101/2002) 1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica. 2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione. 3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara. 4. L'asta elettronica riguarda: a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più piu' basso; b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più piu' vantaggiosa. 5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara. 6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica; b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' le modalità modalita' e specifiche tecniche di collegamento. 7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano (( , in seduta riservata, )) una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità modalita' stabilite nel bando di gara e in conformità conformita' al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può puo' aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più piu' vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 e' corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 83, commacomma 2. L'invito precisa, altresi', la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione. 9. Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresi', comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purche' sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso puo' essere resa nota l'identita' degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione. 10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate. 11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 81, in funzione dei risultati dell'asta elettronica. 12. Il regolamento stabilisce: a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche; b) i requisiti e le modalita' tecniche della procedura di asta elettronica; c) le condizioni e le modalita' di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell'articolo 13. 13. (( . . . )), alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.

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Ricorso alle aste elettroniche. (art. 54, direttiva dir. 2004/18; art. 56, direttiva dir. 2004/17; d.P.R. n. 101/2002) 1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica. 2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione. 3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera ma- niera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo mo- do tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appaltodell'ap- palto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara. 4. L'asta elettronica riguarda: a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso; b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. 5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando ban- do di gara. 6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica; b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente eventual- mente richiesti per il rilancio; f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento. 7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione valuta- zione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 e' è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata effet- tuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 83, commacomma 2. L'invito precisa, altresì, la formula ma- tematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'of- ferta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione. 9. Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appal- tanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione. 10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fis- sate. 11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto ai sensi dell'ar- ticolo 81, in funzione dei risultati dell'asta elettronica. 12. Il regolamento stabilisce: a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche; b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica; c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell'articolo 13. 13. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.

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Ricorso alle aste elettroniche. (art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n. 101/2002) 1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione l’aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta un’asta elettronica. 2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta all’asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione. 3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appaltol’oggetto dell’appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara. 4. L'asta L’asta elettronica riguarda: a) unicamente i prezzi, quando l'appalto l’appalto viene aggiudicato al prezzo più basso; b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta dell’offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto l’appalto viene aggiudicato all'offerta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 5. Il ricorso ad un'asta un’asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto l’aggiudicazione dell’appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara. 6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta dell’asta elettronica; b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offertadell’offerta, come indicati nelle specifiche dell'appaltodell’appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta dell’asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta dell’asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento. 7. Prima di procedere all'asta all’asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito l’invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora l’ora di inizio dell'asta dell’asta elettronica. L'asta L’asta elettronica si svolge in un'unica un’unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.. (144) 8. Quando l'aggiudicazione l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito l’invito di cui al comma 7 e' è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente dell’offerta dell’offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo all’articolo 83, commacomma 2. L’invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione. 9. Nel corso dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d’asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento dell’asta e fino all’aggiudicazione. 10.Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate. 11.Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 81, in funzione dei risultati dell’asta elettronica. 00.Xx regolamento stabilisce: a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche; b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica; c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell’articolo 13. 13.Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. (145)

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Ricorso alle aste elettroniche. (art1. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n. 101/2002)Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad aste elettroniche. 12. Nelle procedure aperte, ristrette, ristrette o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni nel caso di cui al comma 3all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), le stazioni appaltanti amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire decidere che l'aggiudicazione dei contratti di un appalto avvenga attraverso pubblico sarà preceduta da un'asta elettronica. 2elettronica quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa. Alle condizioni di cui al comma 3stesse condizioni, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, e dell'indizione dell' indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizioneacquisizione di cui all'articolo 33. L'asta elettronica riguarda: - unicamente i prezzi quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso; - oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. 3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite amministrazioni aggiudicatrici che decidono di ricorrere ad un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronicogara. Il capitolato d'oneri comporta, sulla base di tra l'altro, le seguenti informazioni: a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o in percentuali; b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento. 4. Prima di procedere all'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al (ai) criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 5. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, primo comma. L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata. 6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Esse possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'oneri. Le stazioni appaltanti amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase dell'asta; tuttavia in nessun caso esse possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica. 7. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità: a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate; b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; c) quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare all'asta è stato raggiunto. Quando le amministrazioni aggiudicatrici hanno deciso di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta. 8. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 53, in funzione dei risultati dell'asta elettronica. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti quale sottoposto a indizione di gara. 4. L'asta elettronica riguarda: a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso; b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. 5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara. 6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica; b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione gara mediante la pubblicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' le modalità e specifiche tecniche di collegamento. 7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazionequale definito nel capitolato d'oneri. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 e' corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 83, comma------------------------

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Ricorso alle aste elettroniche. (art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n. 101/2002) 1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica. 2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione. 3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara. 4. L'asta elettronica riguarda: a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso; b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. 5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara. 6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica; b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento. 7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 e' é corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 83, comma

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Ricorso alle aste elettroniche. (art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n. 101/2002) 1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica. 2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione. 3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara. 4. L'asta elettronica riguarda: a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso; b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. 5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara. 6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica; b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento. 7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 e' è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 83, comma

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Ricorso alle aste elettroniche. (art. 54, direttiva dir. 2004/18; art. 56, direttiva dir. 2004/17; d.P.R. n. 101/2002) 1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica. 2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione. 3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara. 4. L'asta elettronica riguarda: a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso; b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. 5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara. 6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica; b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento. 7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima pr ima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 e' è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 83, commacomma 2. L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione. 9. Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione. 10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate. 11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 81, in funzione dei risultati dell'asta elettronica. 12. Il regolamento stabilisce: a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche; b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica; c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell'articolo 13. 13. Per l'acquisto di beni e servizi, alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.

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Ricorso alle aste elettroniche. (art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n. 101/2002) 1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione lʹaggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta unʹasta elettronica. 2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta allʹasta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione dellʹindizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito nellʹambito del sistema dinamico di acquisizione. 3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto dellʹappalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appaltolʹoggetto dellʹappalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara. 4. L'asta Lʹasta elettronica riguarda: a) unicamente i prezzi, quando l'appalto lʹappalto viene aggiudicato al prezzo più basso; b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta dellʹofferta indicati negli atti di gara, quando l'appalto lʹappalto viene aggiudicato all'offerta allʹofferta economicamente più vantaggiosa. 5. Il ricorso ad un'asta unʹasta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto lʹaggiudicazione dellʹappalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara. 6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta dellʹasta elettronica; b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offertadellʹofferta, come indicati nelle specifiche dell'appaltodellʹappalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta dellʹasta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta dellʹasta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento. 7. Prima di procedere all'asta allʹasta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito lʹinvito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora lʹora di inizio dell'asta dellʹasta elettronica. L'asta Lʹasta elettronica si svolge in un'unica unʹunica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) 8. Quando l'aggiudicazione lʹaggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta dellʹofferta economicamente più vantaggiosa, l'invito lʹinvito di cui al comma 7 e' é corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente dellʹofferta dellʹofferente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo allʹarticolo 83, commacomma 2. Lʹinvito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante lʹasta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare lʹofferta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione. 9. Nel corso dellʹasta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase dʹasta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota lʹidentità degli offerenti durante lo svolgimento dellʹasta e fino allʹaggiudicazione. 10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa lʹasta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate. 11. Dopo aver dichiarata conclusa lʹasta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano lʹappalto ai sensi dellʹarticolo 81, in funzione dei risultati dellʹasta elettronica. 12. Il regolamento stabilisce: a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche; b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica; c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dellʹarticolo 13. 13. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. (comma modificato dallʹart. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)

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Ricorso alle aste elettroniche. (art. 54, direttiva dir. 2004/18; art. 56, direttiva dir. 2004/17; d.P.R. n. 101/2002) 1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica. 2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione. 3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara. 4. L'asta elettronica riguarda: a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso; b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. 5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara. 6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica; b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento. 7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 152 del 2008) 8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 e' è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 83, commacomma 2. L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione. 9. Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione. 10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate. 11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 81, in funzione dei risultati dell'asta elettronica. 12. Il regolamento stabilisce: a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche; b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica; c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell'articolo 13. 13. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 152 del 2008)

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Ricorso alle aste elettroniche. (art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n. 101/2002) 1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione l’aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta un’asta elettronica. 2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta all’asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione. 3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appaltol’oggetto dell’appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara. 4. L'asta L’asta elettronica riguarda: a) unicamente i prezzi, quando l'appalto l’appalto viene aggiudicato al prezzo più basso; b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta dell’offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto l’appalto viene aggiudicato all'offerta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 5. Il ricorso ad un'asta un’asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto l’aggiudicazione dell’appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara. 6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta dell’asta elettronica; b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offertadell’offerta, come indicati nelle specifiche dell'appaltodell’appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta dell’asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta dell’asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento. 7. Prima di procedere all'asta all’asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito l’invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora l’ora di inizio dell'asta dell’asta elettronica. L'asta L’asta elettronica si svolge in un'unica un’unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.. (162) 8. Quando l'aggiudicazione l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito l’invito di cui al comma 7 e' è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente dell’offerta dell’offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo all’articolo 83, commacomma 2. L’invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione. 9. Nel corso dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d’asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento dell’asta e fino all’aggiudicazione. 10.Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate. 11.Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 81, in funzione dei risultati dell’asta elettronica. 00.Xx regolamento stabilisce: a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche; b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica; c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell’articolo 13. 13.Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. (163)

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Ricorso alle aste elettroniche. (art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n. 101/2002) 1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione l’aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta un’asta elettronica. 2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta all’asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione. 3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appaltol’oggetto dell’appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara. 4. L'asta L’asta elettronica riguarda: a) unicamente i prezzi, quando l'appalto l’appalto viene aggiudicato al prezzo più basso; b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta dell’offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto l’appalto viene aggiudicato all'offerta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 5. Il ricorso ad un'asta un’asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto l’aggiudicazione dell’appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara. 6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta dell’asta elettronica; b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offertadell’offerta, come indicati nelle specifiche dell'appaltodell’appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta dell’asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta dell’asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento. 7. Prima di procedere all'asta all’asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito l’invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora l’ora di inizio dell'asta dell’asta elettronica. L'asta L’asta elettronica si svolge in un'unica un’unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 8. Quando l'aggiudicazione l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito l’invito di cui al comma 7 e' è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente dell’offerta dell’offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo all’articolo 83, commacomma 2. L’invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione. 9. Nel corso dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d’asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento dell’asta e fino all’aggiudicazione. 10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate. 11. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 81, in funzione dei risultati dell’asta elettronica. 12. Il regolamento stabilisce: a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche; b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica; c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell’articolo 13. 13. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.

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Samples: Regolamento Per l'Affidamento Dei Contratti Di Lavori, Servizi E Forniture

Ricorso alle aste elettroniche. (art. 54, direttiva dir. 2004/18; art. 56, direttiva dir. 2004/17; d.P.R. n. 101/2002) 1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica. 2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione. 3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera ma- niera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo mo- do tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appaltodell'ap- palto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara. 4. L'asta elettronica riguarda: a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso; b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. 5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando ban- do di gara. 6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica; b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' le modalità e specifiche tecniche di collegamento. 7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 e' corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 83, comma

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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici

Ricorso alle aste elettroniche. (art. 54, direttiva dir. 2004/18; art. 56, direttiva dir. 2004/17; d.P.R. n. 101/2002) 1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica. 2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione. 3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara. 4. L'asta elettronica riguarda: a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso; b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. 5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara. 6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica; b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento. 7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 e' è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 83, commacomma 2. L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione. 9. Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione. 10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate. 11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 81, in funzione dei risultati dell'asta elettronica. 12. Il regolamento stabilisce: a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche; b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica; c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell'articolo 13. 13. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.

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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici

Ricorso alle aste elettroniche. (art1. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n. 101/2002)Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad aste elettroniche. 12. Nelle procedure aperte, ristrette, ristrette o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni nel caso di cui al comma 3all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), le stazioni appaltanti amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire decidere che l'aggiudicazione dei contratti di un appalto avvenga attraverso pubblico sarà preceduta da un'asta elettronica. 2elettronica quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa. Alle condizioni di cui al comma 3stesse condizioni, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione. 3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando acquisizione di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara. 4cui all'articolo 33. L'asta elettronica riguarda: a) : - unicamente i prezzi, prezzi quando l'appalto viene aggiudicato attribuito al prezzo più basso; b) ; - oppure i prezzi e e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, nel capitolato d'oneri quando l'appalto viene è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. 53. Il ricorso Le amministrazioni aggiudicatrici che decidono di ricorrere ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato lo indicano nel bando di gara. 6. Il bando o il capitolato devono indicare d'oneri comporta, tra l'altro, le seguenti specifiche informazioni: a) gli elementi i cui valori sono saranno oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali; b) gli i limiti eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offertache potranno essere presentati, come indicati nelle quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni riguardanti il pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato, nonche' le utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento. 74. Prima di procedere all'asta elettronica, elettronica le stazioni appaltanti amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità conformemente al criterio (ai) criterio(i) di aggiudicazione prescelto stabiliti e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge può svolgersi in un'unica seduta più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 85. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 e' è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 8353, paragrafo 2, primo comma. L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata. 6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Esse possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'oneri. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase dell'asta; tuttavia in nessun caso esse possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica. 7. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità: a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate; b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; c) quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare all'asta è stato raggiunto. Quando le amministrazioni aggiudicatrici hanno deciso di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta. 8. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 53, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

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Samples: Public Procurement Agreement

Ricorso alle aste elettroniche. (art. 54, direttiva 2004/18/CE; art. 56, direttiva 2004/17/CE; d.P.R. D.P.R. n. 101/2002) 1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione l’aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta un’asta elettronica. 2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta all’asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione. 3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appaltol’oggetto dell’appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara. 4. L'asta L’asta elettronica riguarda: a) unicamente i prezzi, quando l'appalto l’appalto viene aggiudicato al prezzo più basso; b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta dell’offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto l’appalto viene aggiudicato all'offerta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 5. Il ricorso ad un'asta un’asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto l’aggiudicazione dell’appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara. 6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta dell’asta elettronica; b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offertadell’offerta, come indicati nelle specifiche dell'appaltodell’appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta dell’asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta dell’asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento. 7. Prima di procedere all'asta all’asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito l’invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora l’ora di inizio dell'asta dell’asta elettronica. L'asta L’asta elettronica si svolge in un'unica un’unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli invitiinviti (7). 8. Quando l'aggiudicazione l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito l’invito di cui al comma 7 e' è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente dell’offerta dell’offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo all’articolo 83, comma

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Samples: Public Procurement Agreement

Ricorso alle aste elettroniche. (art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n. 101/2002) 1. Nelle Le aste elettroniche possono essere utilizzate nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica. 2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione. 3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate bando quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara. 42. Le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione. 3. L'asta elettronica riguarda: a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso; b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. 54. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara. 65. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica; b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento. 76. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due 2 giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 87. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 e' 6 è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 8371, comma

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Samples: Codice Regionale Dei Contratti Pubblici

Ricorso alle aste elettroniche. (art. 54, direttiva dir. 2004/18; art. 56, direttiva dir. 2004/17; d.P.R. n. 101/2002) 1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica. 2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione. 3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara. 4. L'asta elettronica riguarda: a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso; b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. 5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara. 6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica; b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento. 7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 e' è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 83, commacomma 2. L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione. 9. Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione. 10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate. 11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 81, in funzione dei risultati dell'asta elettronica. 12. Il regolamento stabilisce: a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche; b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica; c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell'articolo 13. 13. Per l'acquisto di beni e servizi, alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.

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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici

Ricorso alle aste elettroniche. (art. Articolo 54, direttiva 2004/18; art. Articolo 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n. 101/2002); 1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica. 2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione. 3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara. 4. L'asta elettronica riguarda: a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso; b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. 5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara. 6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica; b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento. 7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli invitiinviti (1). 8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 e' è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 83, commacomma 2. L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione. 9. Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione. 10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate. 11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 81, in funzione dei risultati dell'asta elettronica. 12. Il regolamento stabilisce: a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche; b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica; c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell'articolo 13. 13. [Per l'acquisto di beni e servizi,] alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. (1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 1), del D.Lgs.11 settembre 2008 , n. 152. (2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 2), del D.Lgs.11 settembre 2008 , n. 152.

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